Sentenza n. 294/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 345/1995
- art. 3legge 427/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18
ottobre 1995, n. 427 (Conversione in legge, con modificazioni, del
d.-l. 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia
di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi),
recte: dell'art. 1, comma 1, lettera b) del d.-l. 9 agosto 1995, n.
345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del
contribuente per anni pregressi), come modificato dalla legge di
conversione 18 ottobre 1995, n. 427, promossi con n. 2 ordinanze
emesse il 22 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Torino sui ricorsi proposti da Clerici Elio in qualità di
rappresentante dello studio legale Clerici contro l'Ufficio imposte
dirette di Torino e contro l'Ufficio IVA di Torino, iscritte ai nn.
581 e 582 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Torino, con due
ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 581 e 582 del 1996), emesse
il 22 marzo 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 18 ottobre 1995, n. 427 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni
urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per
anni pregressi), recte: dell'art. 1, comma 1, lettera b del d.-l. 9
agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento
con adesione del contribuente per anni pregressi), come modificato
dalla legge di conversione 18 ottobre 1995, n. 427, nella parte in
cui esclude dalla definizione dei rapporti tributari, con le
modalità dell'accertamento con adesione del contribuente,
relativamente agli anni pregressi (c.d. concordato di massa), coloro
ai quali "entro il 20 maggio 1995 è stato notificato processo
verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul
reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di
accertamento".
2. - Il giudice a quo constatato che l'accertamento con adesione
del contribuente per anni pregressi, disciplinato dalla norma
censurata, viene formulato utilizzando "parametri fissi e immutabili,
predisposti a cura del ministero competente", ritiene che tale atto
"più che di un accertamento, riveste le caratteristiche di un
condono".
Evocando la sentenza della Corte n. 175 del 1986, il rimettente
ravvisa, nella disposizione in esame, una disparità di trattamento
analoga a quella che ha portato la Corte a dichiarare illegittimo
l'art. 16 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria), come modificato dalla legge di conversione 7 agosto
1982, n. 516, nella parte in cui consentiva la notifica di
accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione
della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata
in vigore del d.-l. n. 429 del 1982.
Secondo l'ordinanza si tratta di una disparità di trattamento
priva di ogni ragionevolezza, che, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, fa dipendere l'ammissione al concordato esclusivamente
dall'epoca in cui viene effettuata la notifica di un atto da parte
dell'amministrazione finanziaria, al cui operato discrezionale viene,
pertanto, condizionata l'applicazione dell'istituto in questione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere una pronuncia di non fondatezza della questione proposta.
La difesa erariale osserva, preliminarmente, che tutte le norme che
ammettono la definizione dell'accertamento con adesione (e anche per
condono) hanno sempre fatto salvi gli effetti degli accertamenti già
intervenuti, nel senso che non fosse possibile definire un rapporto
come se l'accertamento non esistesse.
È pur vero che la richiamata sentenza n. 175 del 1986 ha
riconosciuto illegittima la norma che consente all'ufficio
l'accertamento dopo che, con l'entrata in vigore della legge, è
maturato il diritto alla definizione, ma, sotto tale profilo, la
norma censurata si adegua perfettamente alla predetta statuizione in
quanto stabilisce che la definizione per adesione non è consentita
quando un atto di accertamento, inteso in senso ampio, sia stato
eseguito prima di una specifica data (il 20 maggio 1995) anteriore
all'entrata in vigore della legge. Considerato in diritto
1. - Con due ordinanze di identico contenuto, la Commissione
tributaria di primo grado di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1995,
n. 427 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 9 agosto
1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento
con adesione del contribuente per anni pregressi), nella parte in cui
esclude, dalla definizione dei rapporti tributari, con le modalità
dell'accertamento con adesione del contribuente, relativamente agli
anni pregressi (c.d. concordato di massa), coloro ai quali entro il
20 maggio 1995 sia stato notificato processo verbale di constatazione
con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta
sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento.
2. - La disposizione denunciata - la quale va più esattamente
intesa come art. 1, comma 1, lettera b) del d.-l. 9 agosto 1995, n.
345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del
contribuente per anni pregressi), nel testo modificato dalla legge di
conversione 18 ottobre 1995, n. 427 - contrasterebbe, secondo le
suddette ordinanze, con l'art. 3 della Costituzione, facendo
irragionevolmente dipendere l'ammissione del contribuente
all'accertamento con adesione esclusivamente dall'epoca in cui viene
effettuata la notifica di un atto emesso dalla amministrazione
finanziaria, alla cui iniziativa, pertanto, viene condizionata
l'applicazione del c.d. concordato di massa, equiparabile, ad avviso
del rimettente, ad un provvedimento di condono, perché ancorato a
parametri fissi ed immutabili predisposti a cura del ministero
competente.
3. - Poiché le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la
medesima questione, i relativi giudizi possono essere riuniti per
essere decisi con unica sentenza.
4. - La questione non è fondata.
Occorre premettere che, nel precedente giurisprudenziale evocato
dal giudice rimettente e cioè la sentenza n. 175 del 1986, la Corte
pervenne alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 16 del d.-l.
10 luglio 1982, n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7
agosto 1982, n. 516, perché la disposizione consentiva la notifica
di accertamenti sino alla data di presentazione della dichiarazione
integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del
provvedimento di clemenza, determinando così una irragionevole
disparità di trattamento tra contribuenti, alcuni dei quali venivano
ammessi alla definizione automatica, avendo l'ufficio omesso di
notificare l'accertamento, mentre altri avevano solo la possibilità
di aderire all'accertamento loro notificato, sia pure con la
riduzione prevista dalla legge; con l'effetto, in conclusione, che
erano gli uffici finanziari a stabilire quali contribuenti potevano
beneficiare della prima forma di definizione agevolata e quali ne
venivano esclusi.
Nel caso qui in esame - senza che occorra indugiare sulla natura
giuridica dell'istituto dell'accertamento con adesione del
contribuente per anni pregressi (c.d. concordato di massa), ritenuto
dall'ordinanza assimilabile, in virtù dei criteri di automaticità
che regolano la procedura, ad un provvedimento di clemenza - va
considerato che il termine del 20 maggio 1995, quale limite per
l'attività di accertamento, preclusivo dell'accesso alla particolare
forma di definizione del rapporto con il fisco, è stato introdotto,
in sede di conversione del d.-l. n. 345 del 1995, dalla legge 18
ottobre 1995, n. 427, che l'ha individuato in una data già scaduta
al momento di emanazione della legge stessa; e questo, come risulta
dai lavori preparatori, per evitare che la mancanza - nella
disciplina della materia, originariamente contenuta nell'art. 3 del
d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 e, successivamente, integrata e
modificata dal menzionato d.-l. n. 345 del 1995 - di qualsiasi
termine, per l'attività accertativa dell'amministrazione,
consentisse alla stessa, attraverso l'attivazione sine die di
procedimenti finalizzati all'accertamento, di esercitare, a sua
discrezione, un potere di esclusione dalla definizione del rapporto
tributario con le peculiari modalità sopra ricordate. Ne discende
che la disposizione censurata tende a garantire l'imparzialità
dell'amministrazione nei confronti dei contribuenti e, quindi, in
definitiva a realizzare quel principio di parità di trattamento che
questa Corte ha, del resto, ritenuto, in più occasioni, non inciso
da norme che condizionino i provvedimenti di definizione agevolata
dei rapporti con il fisco (fino ad una eventuale esclusione dei
medesimi) ad atti amministrativi già intervenuti al momento
dell'entrata in vigore della legge che li contempla (sentenze nn. 148
del 1967, 96 e 119 del 1980).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del
d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di
accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Torino, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte