Sentenza n. 294/2002
Altra decisione · depositata il 26/06/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
23 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'onorevole Tiziana Maiolo nei confronti del dott.
Giancarlo Caselli, promosso con ricorso del g.u.p. del Tribunale di
Roma, notificato il 10 novembre 2000, depositato in cancelleria il 25
successivo ed iscritto al n. 52 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di atto di querela in data 14 luglio 1998 del
dott. Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica di
Palermo, il p.m. presso il Tribunale di Roma esercitava azione
penale, formulando richiesta di rinvio a giudizio anche nei confronti
della deputata Tiziana Maiolo, in ordine al reato di diffamazione
aggravata a mezzo stampa, in relazione ad alcune dichiarazioni
rilasciate durante un congresso di "Forza Italia", ed oggetto di
pubblicazione nel quotidiano "La Repubblica" del 18 aprile 1998, in
un articolo intitolato "E alle cin-que della sera il trionfo di
Musotto" - al cui autore veniva attribuito lo stesso reato in
concorso con il predetto deputato - ritenute lesive dell'onore e del
prestigio del dott. Caselli, con l'aggravante dell'attribuzione di un
fatto determinato. Detto articolo, come risulta dal capo di
imputazione, recava, tra le altre, le seguenti frasi: ... "Quella
procura che Tiziana Maiolo, ieri mattina, ha definito
"un'associazione a delinquere di tipo istituzionale, che pur di
arrivare a incriminare Berlusconi per reati mostruosi manda in giro i
pentiti con libertà di uccidere . Sono loro il vero bersaglio della
operazione Musotto. "A Palermo - ricordava proprio la Maiolo - c'è
un fascicolo contro Berlusconi con l'accusa di essere nientemeno che
il mandante degli assassini di Falcone e Borsellino. Perciò gli ho
detto: candidati al parlamento europeo e restaci, lì hanno
un'immunità vera: quando ti accusano di aver rubato il Duomo,
intanto scappa all'estero, poi ti difenderai ...".
Nelle more dell'udienza preliminare, fissata per il giorno
18 febbraio 2000, veniva formalmente comunicato che l'Assemblea della
Camera dei deputati, nella seduta del 23 novembre 1999, su conforme
parere della Giunta delle autorizzazioni a procedere, aveva
deliberato la insindacabilità, ex art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle dichiarazioni rese dalla deputata Maiolo, in
quanto espressione di opinioni manifestate da un membro del
Parlamento.
All'udienza preliminare del 18 febbraio 2000, il g.u.p.
procedente ha sospeso la trattazione del procedimento, ravvisando i
presupposti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
che ha sollevato con ricorso del 21 marzo 2000, in relazione alla
predetta deliberazione della Camera dei deputati, ritenendola, in
quanto concernente dichiarazioni prive di nesso con la funzione
parlamentare, lesiva della propria sfera di attribuzioni garantita da
norme costituzionali, e chiedendo, pertanto, l'affermazione di non
spettanza alla Camera dei deputati della dichiarazione di
insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal predetto deputato in
relazione alle quali era stata esercitata l'azione penale nei suoi
confronti, e conseguentemente, l'annullamento della citata delibera.
Sotto il particolare profilo della propria legittimazione a
sollevare il conflitto, il g.u.p. procedente ne ha ravvisato le
ragioni nella salvaguardia dell'economia processuale e nella
necessità di evitare proprio la compromissione degli interessi
legittimamente tutelati dall'assemblea parlamentare. Infatti, il
ricorrente ha osservato che, ove si escludesse la sua legittimazione
quale g.u.p. a sollevare conflitto di attribuzione, sarebbe tenuto
"alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cod.
proc. pen., o, alternativamente, alla pronuncia ex art. 425 cod.
proc. pen., anche nella ipotesi in cui ritenesse infondata la
delibera di insindacabilità ..., così superando, con una decisione,
non definitiva ma processualmente rilevante ... la preclusione
opposta dal Parlamento. Al contrario il g.u.p. che condividesse
l'assunto dell'assemblea parlamentare, dovrebbe pronunciare sentenza
di non luogo a procedere".
Nel merito, secondo il ricorrente, le dichiarazioni in questione,
recepite nella imputazione, non sarebbero ricollegabili alla funzione
parlamentare, pur riflettendo la posizione tradizionalmente critica
espressa dalla parte politica cui aderisce la deputata Maiolo nei
confronti della linea giudiziaria che sarebbe stata seguita dalla
Procura della Repubblica di Palermo nella conduzione delle inchieste
inerenti ad ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione.
2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 472 del 2000, depositata il 6 novembre 2000. Il ricorso,
unitamente alla ordinanza di ammissibilità, è stato regolarmente
notificato alla Camera dei deputati il 10 novembre 2000 e depositato
presso la cancelleria della Corte il 25 novembre 2000.
3. - La Camera dei deputati si è costituita in giudizio, ed ha
eccepito, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso, sotto il
profilo del difetto di legittimazione del g.u.p. a sollevare
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in considerazione
della peculiare natura della sua funzione, volta non già a
giudicare, bensì a controllare la legittimità della domanda di
giudizio formulata dal p.m.
Nel merito, la difesa della Camera dei deputati ha concluso per
la infondatezza del conflitto, osservando che - a prescindere dalla
coincidenza, peraltro contestata dall'interessata, delle
dichiarazioni rilasciate dalla deputata Maiolo con quelle riferite
nell'articolo del quotidiano "La Repubblica" - il contenuto delle
dichiarazioni in questione trova comunque sostanziale e specifica
corrispondenza in numerosi atti di sindacato ispettivo posti in
essere dalla deputata Maiolo, nei confronti della "politica dei
pentiti" che sarebbe stata adottata da alcune Procure della
Repubblica, ed, in particolare, da quella di Palermo. La difesa della
Camera ha posto in specifico rilievo, al riguardo, una interpellanza,
presentata in data 26 marzo 1998, il cui primo firmatario risultava,
appunto, la predetta deputata, con la quale, sulla base di notizie di
agenzia relative ad un presunto "racket" di estorsioni organizzato in
Sardegna da due siciliani ammessi al programma di protezione per i
collaboratori di giustizia, e ad un'asserita scarsa vigilanza
esercitata sui medesimi dalle competenti procure, si richiedevano
notizie sulle citate circostanze ed, inoltre, in generale sulla
politica del Governo in ordine ai "pentiti". Nella seduta del
15 aprile 1998, due giorni prima del congresso, nel corso del quale
la deputata Maiolo avrebbe pronunciato le frasi incriminate, dopo la
risposta all'interpellanza da parte del Governo, in sede di replica
la stessa Maiolo aveva formulato pesanti critiche sul modo in cui
venivano utilizzati i collaboratori di giustizia dalla Procura di
Palermo, ed, in particolare, sul fatto che si consentisse ai medesimi
di continuare a svolgere attività criminali. L'intervento si era
concluso con alcune frasi il cui contenuto corrisponderebbe
sostanzialmente, ad avviso della difesa della Camera dei deputati,
alle dichiarazioni riportate nell'articolo del quotidiano "la
Repubblica" di cui si tratta. Sullo stesso tema, la stessa deputata
era tornata anche successivamente con ulteriori interpellanze ed
interrogazioni.
4. - Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza,
la difesa della Camera dei deputati ha depositato una prima memoria,
con la quale ha insistito nelle proprie conclusioni ribadendo la
sussistenza del nesso con le funzioni di parlamentare delle
dichiarazioni della deputata Maiolo che hanno dato origine al
processo penale pendente innanzi al g.u.p. presso il Tribunale di
Roma; ed una seconda memoria con la quale, nel ribadire la
sostanziale corrispondenza fra le opinioni espresse dalla deputata
Maiolo in sede parlamentare e quelle alla stessa attribuite
nell'articolo del quotidiano "La Repubblica" del 18 aprile 1998, si
sottolinea, quanto al linguaggio impiegato dall'onorevole Maiolo, con
particolare riferimento alla qualificazione, che la stessa avrebbe
attribuito alla Procura della Repubblica di Palermo, di "associazione
a delinquere di tipo istituzionale", che esso non preclude la
sussistenza del nesso funzionale con le opinioni espresse in sede
parlamentare, costituendo la sintesi del giudizio su detta Procura
coerentemente e necessariamente conseguente ai fatti specifici che la
stessa deputata aveva contestualmente addebitato a quella Procura. Considerato in diritto
1. - Il g.u.p. presso il Tribunale di Roma, dinanzi al quale
pende procedimento penale avente ad oggetto le dichiarazioni,
ritenute diffamatorie (ricordate testualmente nella parte in fatto),
espresse nei confronti del dottor Giancarlo Caselli dalla deputata
Tiziana Maiolo nel corso di un congresso in data 17 aprile 1998, e
riportate in un articolo pubblicato in un quotidiano, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati,
che, con delibera 23 novembre 1999 (documento IV-quater n. 90), aveva
dichiarato l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, di tali dichiarazioni.
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, in sede di sommaria
delibazione, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(ordinanza n. 472 del 2000), ed è stato ritualmente notificato e
depositato.
2. - In via preliminare deve essere esaminata la eccezione di
inammissibilità prospettata dalla difesa della Camera dei deputati
sotto il profilo del difetto di legittimazione del g.u.p. a sollevare
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
L'eccezione è priva di fondamento, in quanto la delibera della
Camera di insindacabilità, impugnata per conflitto in questa sede,
è suscettibile di incidere direttamente sul contenuto dei
provvedimenti giurisdizionali che il g.u.p doveva alternativamente
emettere, cioè il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cod.
proc. pen., o la pronuncia di non luogo a procedere ex art. 425 cod.
proc. pen., e quindi sull'esercizio dei poteri attinenti alla
giurisdizione dello stesso giudice.
Del resto, l'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato da g.u.p., a seguito di delibera della
Camera relativa ad opinioni espresse da deputato rientranti nelle
imputazioni di reato per cui il g.u.p. stesso procede, non è stata
mai disconosciuta nei numerosi analoghi conflitti (v., da ultimo,
sentenza n. 79 del 2002; ordinanza n. 271 del 2001; n. 493, n. 388 e
n. 314 del 2000).
3. - Nel merito il ricorso è fondato.
La Camera dei deputati è partita dalla considerazione (v.
relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, doc.
IV-quater n. 90) che le opinioni espresse dalla deputata erano
collegate alla circostanza che la stessa conduce da anni, in
Parlamento e fuori del Parlamento, una intensa battaglia sul tema
degli effetti negativi che derivano all'amministrazione della
giustizia dall'utilizzazione dei collaboratori di giustizia,
esplicitata ancheattraverso valutazioni critiche dell'operato della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e sul tema
generale dei collaboratori di giustizia e su quelli che, a suo
avviso, costituivano abusi nella "gestione" degli stessi. Nel
contempo, a corroborare l'argomento che il tema delle dichiarazioni
costituiva oggetto del dibattito politico-parlamentare di quei
giorni, si richiamava una interrogazione, presentata da altro
deputato, relativa all'operato della Procura di Palermo, e, in
particolare, del Procuratore Caselli.
Secondo la Camera, le opinioni incriminate, rese dalla deputata
nel corso del congresso nazionale di partito, sarebbero una
divulgazione e una continuazione di quelle rese nel corso
dell'attività parlamentare propriamente detta.
In tale modo si è trascurato di considerare che, per poter
identificare dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio di
attività funzionale riconducibile alla qualità di membro di una
Camera, e del tutto al di fuori delle possibilità di controllo e di
intervento offerte dall'ordinamento parlamentare, come espressioni
rientranti nella garanzia dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, non basta la semplice comunanza di argomenti, né,
tantomeno, la semplice riconducibilità ad un medesimo contesto
politico.
Affinché le dichiarazioni extra moenia possano essere
qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari,
è necessaria una sostanziale corrispondenza di significato con
opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di
funzioni parlamentari tipiche (sentenze n. 207 del 2002; n. 52 del
2002; n. 10 e n. 11 del 2000).
La Camera in sostanza ha ecceduto nella interpretazione
dell'ampiezza della garanzia stabilita dall'art. 68, primo comma,
della Costituzione, facendovi rientrare apprezzamenti (espressi al di
fuori delle tipiche funzioni parlamentari) in ordine alla detta
Procura della Repubblica, ed alla esistenza di un'"associazione a
delinquere di tipo istituzionale", che non trovavano riscontro e
sostanziale corrispondenza di significato in alcuno degli atti
parlamentari tipici invocati dalla difesa della stessa Camera dei
deputati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare
l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dalla deputata Tiziana Maiolo,
per le quali è in corso avanti al g.u.p. del Tribunale di Roma il
giudizio indicato in epigrafe;
Annulla conseguentemente la delibera adottata dalla Camera dei
deputati nella seduta del 23 novembre 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte