Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1988

dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Paita

Dante e l'Impresa ICEA, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1989

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima

serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto

l'opposizione al decreto ingiuntivo, il Pretore di La Spezia, a

seguito della istanza di provvisoria esecutorietà avanzata

dall'opposto Umberto Calvosa sul rilievo che l'opposizione medesima -

promossa da Dante Paita, che tra l'altro eccepiva l'inadempimento

della controparte - non era fondata su prova scritta, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, dell'art. 648 (primo comma) c.p.c.;

che, ad avviso del giudice a quo la norma censurata, non

richiedendo, al fine della concessione della provvisoria esecuzione

del decreto ingiuntivo, in caso di opposizione non fondata su prova

scritta, la sussistenza del pericolo nel ritardo, si pone in

contrasto con gli artt. 24 e 3, primo comma, della Costituzione, in

quanto oblitera il giusto equilibrio - osservato perfino nella

disciplina dell'ipotesi di esecuzione provvisoria della sentenza di

primo grado (art. 282 c.p.c.) - fra diritto di agire e diritto di

difendersi in giudizio;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, con

il sancire una attenuazione dell'onere probatorio a favore

dell'istante opposto, si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3,

secondo (recte primo) comma, in quanto siffatta attenuazione non ha

più ragion d'essere in presenza dell'opposizione, sia questa fondata

su prova scritta o no;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

eccepito l'inammissibilità - per non avere spiegato l'autorità

remittente perché, nel giudizio a quo, avrebbe dovuto essere

necessariamente concessa l'esecuzione provvisoria del decreto - e,

nel merito, l'infondatezza della questione;

Considerato, quanto al primo profilo, che la discrezionalità

attribuita al giudice istruttore dalla norma impugnata ai fini della

concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione non

fondata su prova scritta, deve ovviamente essere esercitata, come in

ogni ipotesi di misura avente (anche) natura cautelare, attraverso la

congiunta valutazione del fumus boni juris e del periculum in mora,

elemento che, dunque, è richiesto nell'ipotesi di cui si tratta

(cfr. sentenza n. 137 del 1984 in motivazione);

che, quanto al secondo profilo, la denunciata attenuazione di

onere probatorio, sia pure ai fini della concessione della

provvisoria esecuzione, non sussiste, perché in ogni caso la

valutazione del fumus boni juris va operata anche nei confronti della

prova dedotta dall'istante opposto a base della domanda di decreto

ingiuntivo (cfr. sent. n. 137 del 1984 in motivazione);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 648 del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore

di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte