Sentenza n. 295/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1990 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990 dal Consiglio regionale,
avente per oggetto: "Norma transitoria per l'accesso alla II
qualifica dirigenziale", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 3 marzo 1990, depositato in
cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 18 del registro
ricorsi 1990;
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Udito l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 3 marzo 1990, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 13
febbraio 1990 (recante "Norma transitoria per l'accesso alla seconda
qualifica dirigenziale"), in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
Premette l'Avvocatura dello Stato che la Regione Basilicata aveva
approvato, in data 21 novembre 1989, una legge con la quale si
disponeva (art. 1) che "al fine di consentire il completamento della
prima fase relativa alla ristrutturazione degli uffici regionali, di
cui alla L.R. n. 9/86, per la copertura dei posti della seconda
qualifica dirigenziale, vacanti o che si renderanno vacanti entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è consentita
l'ammissione ai concorsi pubblici ed ai corsi-concorso pubblici,
fermo restando il possesso dei requisiti di studio e di
professionalità, ai dipendenti regionali della I qualifica
dirigenziale con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni
nell'ottava qualifica funzionale".
La legge veniva rinviata dal Governo a nuovo esame del Consiglio
regionale con telegramma del 22 dicembre 1989, in cui si osservava
che la disposizione dinanzi citata, là dove richiedeva per l'accesso
alla seconda qualifica dirigenziale un'anzianità di servizio di
cinque anni nell'ottava qualifica funzionale anziché nella prima
qualifica dirigenziale come disposto dall'accordo nazionale di
categoria, violava da un lato il principio di buona amministrazione
di cui all'art. 97 della Costituzione, e dall'altro il principio di
eguaglianza di cui all'art. 3, in quanto introduceva una disciplina
di maggior favore rispetto a quella dei dipendenti delle altre
regioni.
Il Consiglio regionale, tuttavia, riapprovava il 13 febbraio 1990
la legge rinviata con la sola modifica dell'elevazione da cinque a
sette anni dell'anzianità richiesta nell'ottava qualifica
funzionale.
Tutto ciò premesso, il ricorrente rileva che la modifica
apportata non elimina le ragioni di illegittimità della normativa in
esame, in quanto si continua ad avere riguardo all'anzianità
maturata nell'ottava qualifica funzionale anziché nella prima
qualifica dirigenziale. Tale criterio contrasta con il principio di
non arbitrarietà della disciplina rispetto al fine che si intende
perseguire (art. 97 della Costituzione: sent. n. 10 del 1980), in
quanto non appare congruo utilizzare, per l'attribuzione di funzioni
dirigenziali di secondo grado, un'esperienza maturata nell'esercizio
di funzioni ontologicamente diverse e sotto ordinate. Del resto,
tutte le norme statali e regionali che hanno disciplinato la nomina
dei dirigenti superiori hanno sempre fatto riferimento all'anzianità
maturata nella qualifica di primo dirigente: cfr., per lo Stato, art.
24, nn. 1 e 2, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e, per le regioni,
l'accordo del 29 aprile 1983 (art. 17). Anche la stessa legge della
Regione Basilicata n. 9 del 1986 si attiene al medesimo criterio
(art. 27, sesto comma).
Né vale ad eliminare l'illegittimità della norma impugnata il
fatto che essa abbia natura transitoria, dato che l'inidoneità della
funzione inferiore a qualificare l'impiegato per il conferimento di
funzioni superiori e diverse attiene alla sostanza delle cose, non
alla dimensione temporale della disciplina.
Infine, conclude il ricorrente, l'irragionevolezza della norma in
esame rileva anche sotto il profilo del principio di eguaglianza, non
trovando alcuna giustificazione un diverso trattamento dei primi
dirigenti della Regione Basilicata rispetto a quelli di tutte le
altre regioni, che si sono adeguate al citato accordo sindacale del
29 aprile 1983. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge
della Regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990 e intitolata
"Norma transitoria per l'accesso alla seconda qualifica
dirigenziale", nella parte in cui consente l'ammissione ai concorsi e
ai corsi-concorso pubblici per l'accesso alla seconda qualifica
dirigenziale ai dipendenti regionali della prima qualifica
dirigenziale "con una anzianità di servizio di almeno 7 anni
nell'ottava qualifica funzionale".
Ad avviso del ricorrente, detta norma viola gli artt. 97 e 3 della
Costituzione, in quanto il criterio di selezione da essa adottato,
consistente nel far riferimento all'esperienza maturata
nell'esercizio di funzioni ontologicamente diverse rispetto a quelle
- di dirigente superiore - cui si aspira, sarebbe irragionevole e
determinerebbe anche una diversità di trattamento dei primi
dirigenti della Regione Basilicata rispetto a quelli delle altre
regioni, le quali si sono uniformate al principio - costantemente
utilizzato anche nella legislazione statale in tema di nomina dei
dirigenti superiori - di richiedere un'anzianità maturata nella
qualifica di primo dirigente.
2. - Sotto il primo dei profili di censura prospettati la
questione è fondata.
Non vi è dubbio, infatti, che nel caso in esame sussista il
carattere della arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della
legge impugnata, che questa Corte ha costantemente ritenuto
necessario per poter giungere ad una dichiarazione di
incostituzionalità di una norma per violazione del principio del
buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della
Costituzione; cfr., da ultimo, sentenze nn. 21 e 56 del 1989, 187 del
1990).
Il criterio di richiedere, quale condizione per l'ammissione dei
dipendenti appartenenti alla prima qualifica dirigenziale ai concorsi
e ai corsi-concorso pubblici per l'accesso alla seconda qualifica
dirigenziale, il possesso di un certo numero di anni di anzianità di
servizio nell'ottava qualifica funzionale appare chiaramente
arbitrario e incongruo rispetto al fine che la legge impugnata
intende perseguire. Fare riferimento - allo scopo di attribuire
funzioni di dirigenza non iniziali ma di secondo grado all'esperienza
maturata nello svolgimento di un'attività non omologa a quella cui
si aspira è, infatti, del tutto inconferente ed inutile a garantire
la necessaria qualificazione professionale per il proficuo
svolgimento delle funzioni anzidette, e, inoltre, finisce con
l'introdurre (in relazione anche al numero degli anni di anzianità
richiesto) un irrazionale elemento discriminatore tra i soggetti
interessati.
Del resto, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, il
criterio costantemente utilizzato, sia nella legislazione statale sia
in quella regionale, in tema di accesso alla seconda qualifica
dirigenziale (cfr., per la stessa Regione Basilicata, la legge
regionale 6 giugno 1986, n. 9 - art. 27 -, adeguatasi sul punto
all'accordo stipulato il 29 aprile 1983 per il personale delle
regioni) è quello di far riferimento ad una data anzianità maturata
nella qualifica dirigenziale immediatamente precedente.
Né, infine, può avere rilievo in senso contrario a quanto sin
qui ritenuto la espressa natura transitoria della norma impugnata, la
quale è diretta, come si legge nella relazione illustrativa, ad
ovviare alle difficoltà esistenti in ordine all'espletamento dei
concorsi a regime per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale,
in relazione, particolarmente, al requisito dell'anzianità di
servizio (tre anni nella prima qualifica dirigenziale: art. 27 della
legge regionale n. 9 del 1986). Va, in proposito, osservato che - a
parte la circostanza che la stessa legge regionale citata già
contiene una disposizione transitoria per l'espletamento di tutte le
procedure concorsuali (art. 28) - il carattere transitorio della
legge de qua non vale ad eliminarne la intrinseca irragionevolezza,
in quanto ciò potrebbe giustificare, semmai, una riduzione più o
meno ampia del periodo di anzianità nella prima qualifica
dirigenziale ordinariamente richiesto, oppure l'adozione di diversi
criteri selettivi effettivamente qualificanti, ma non certo
l'introduzione di un requisito, quale quello in esame, da ritenersi,
per quanto sopra esposto, assolutamente illogico.
Accertata la violazione dell'art. 97 della Costituzione, resta
assorbito il secondo profilo di censura prospettato dal ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990, recante "Norma
transitoria per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte