Sentenza n. 295/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 13 maggio 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile
vertente tra la I.T.W. Fastex Italia s.p.a. e l'INPS, iscritta al n.
555 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore
Cesare Ruperto;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile, promosso dall'I.T.W.
Fastex Italia s.p.a. al fine di ottenere la declaratoria della natura
autonoma del rapporto di lavoro svolto in suo favore da tale Tognato
Walter e della conseguente illegittimità del verbale di illecito
amministrativo elevato dall'INPS, che aveva ritenuto che le suddette
prestazioni dovessero essere iscritte nell'area del rapporto di
lavoro subordinato, il Pretore di Torino in funzione di giudice del
lavoro - in ragione della domanda riconvenzionale, proposta
dall'Istituto resistente, di condanna della società ricorrente al
pagamento in suo favore degli omessi contributi, interessi e sanzioni
inerenti al rapporto de quo e della relativa istanza di pronuncia nei
confronti della stessa di ordinanza-ingiunzione, provvisoriamente
esecutiva, di pagamento delle suddette somme -, ha sollevato con
ordinanza emessa il 13 maggio 1994 questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo
e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 186-ter, primo comma,
del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che lo
Stato e gli enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato
possano chiedere al giudice di pronunciare, con ordinanza,
ingiunzione di pagamento in ogni stato del processo, anche quando
ricorrono i presupposti di cui all'art. 635 del codice di procedura
civile.
Il giudice remittente - affermata la rilevanza della questione, in
quanto, per inequivoca interpretazione della norma impugnata, il
legislatore ha inteso escluderne l'applicabilità nelle ipotesi
previste dall'art. 635 del codice di procedura civile relativamente
alle pretese creditorie fondate (come quella oggetto dell'istanza
dell'INPS) su verbali ispettivi di accertamento delle omissioni
contributive e sull'attestazione del dirigente della sede competente
circa l'esistenza e l'ammontare del credito accertato - rileva che la
preclusione agli enti previdenziali di avvalersi del provvedimento
anticipatorio di condanna, la cui ratio è ravvisabile nella tutela
concessa al creditore contro le manovre dilatorie del debitore, poste
in essere mediante l'instaurazione preventiva di un giudizio di
accertamento negativo del credito, risulta per ciò stesso lesiva
dell'art. 24 della Costituzione in relazione all'art. 3 dello stesso
testo.
Osserva, in particolare, il Pretore a quo che l'impossibilità di
avvalersi dell'istituto da parte degli enti che intendano ottenere il
provvedimento di ingiunzione mediante le prove scritte di cui
all'art. 635 del codice di procedura civile appare irragionevole,
considerando che con tale ultima disposizione si è voluto accordare
allo Stato e agli enti pubblici, che utilizzano atti di accertamento
provenienti da pubblici ufficiali, particolari e pregnanti strumenti
di tutela del credito in rapporto alle finalità pubbliche ed
istituzionali dei compiti loro attribuiti. Né la prospettata lesione
del dettato costituzionale risulta esclusa dalla possibilità per lo
Stato e gli enti pubblici di utilizzare lo strumento processuale de
quo nelle ipotesi citate dalla norma e pacificamente applicabili a
tutti i creditori, ovvero dalla facoltà di richiedere con autonomo
giudizio un provvedimento di ingiunzione, poiché ciò darebbe luogo,
in caso di opposizione, a situazioni di litispendenza o continenza o,
quantomeno, nell'àmbito dello stesso ufficio, a problemi di riunione
di cause.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
poiché irrilevante, stante la natura meramente integrativa, rispetto
al generale requisito della prova scritta di cui all'art. 633, primo
comma, n. 1, del codice di procedura civile, delle particolari
ipotesi contemplate dal successivo art. 635, primo e secondo comma, e
comunque infondata, non essendo censurabile la scelta operata dal
legislatore di trasferire nel giudizio di cognizione ordinario solo
alcune fattispecie del procedimento ingiuntivo.
3. - Si è costituito in giudizio l'INPS, aderendo alle
argomentazioni contenute nell'ordinanza di remissione, con specifico
riferimento alla irragionevole discriminazione rispetto ai creditori
comuni operata, nell'àmbito del giudizio di cognizione, nei
confronti degli enti di previdenza relativamente allo stesso
materiale probatorio ad efficacia privilegiata che consentirebbe la
concessione in loro favore del decreto ingiuntivo ante causam, e
concludendo per l'accoglimento della sollevata questione di
illegittimità costituzionale della norma de qua. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non prevede che lo Stato e gli
enti e istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato possano
chiedere al giudice di pronunciare, con ordinanza, ingiunzione di
pagamento in ogni stato del processo, anche quando ricorrono i
presupposti di cui all'art. 635 dello stesso codice.
Secondo il giudice remittente, la norma impugnata (la cui ratio è
ravvisabile nella tutela concessa al creditore contro le manovre
dilatorie poste in essere dal debitore mediante l'instaurazione
preventiva di un giudizio di accertamento negativo del credito)
contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la
irragionevole discriminazione operata nei confronti degli enti di
previdenza rispetto ai comuni creditori, nonché con l'art. 24, primo
e secondo comma, della Costituzione. E ciò per la mancata
previsione, in favore dell'ente medesimo, della possibilità di
ottenere la relativa tutela interinale, pur in presenza di un'istanza
fondata sull'identico materiale probatorio che invece consentirebbe
la concessione di decreto ingiuntivo ante causam, in ragione della
diversa previsione normativa di cui all'art. 635 del codice di
procedura civile, con la quale si è voluto accordare allo Stato e
agli enti pubblici, che utilizzano atti di accertamento da pubblici
ufficiali, un particolare e pregnante strumento di tutela del credito
in rapporto alle finalità pubbliche ed istituzionali perseguite.
2. - La questione non è fondata.
Con l'art. 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante
provvedimenti urgenti per il processo civile, il legislatore ha
introdotto nel codice di rito l'art. 186-ter, che prevede la
concessione da parte del giudice istruttore - in ogni stato del
processo, fino al momento della precisazione delle conclusioni, ed
allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma,
n. 1, e secondo comma, e di cui all'art. 634 - di un provvedimento
anticipatorio di condanna, sotto forma di ordinanza-ingiunzione di
pagamento o di consegna, eventualmente dotata della provvisoria
esecutività nei casi contemplati dal successivo art. 642.
Dall'esame dei lavori preparatori (v. la Relazione all'aula della
Commissione giustizia del Senato, comunicata alla Presidenza il 23
febbraio 1990, pag. 17) emerge chiaramente come, all'iniziale disegno
di legge governativo, secondo il quale l'indicazione dei requisiti di
ammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione veniva pedissequamente
mutuata da quella prevista per l'adozione del decreto ingiuntivo
dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, sia stata
preferita una soluzione, incentrata su una tendenziale distinzione
tra il procedimento monitorio puro e quello documentale, in virtù
della quale la possibilità di ottenere la tutela sommaria è stata
subordinata alla produzione di una effettiva prova scritta, seppure
nella più estesa latitudine di cui all'art. 634. Opzione, questa,
che riposa altresì sulla considerazione che il provvedimento ex art.
186-ter viene pronunciato all'esito di un sub-procedimento
incidentalmente proposto dalla parte nel contesto di un già
instaurato processo a cognizione piena (a contraddittorio integrato
sulla relativa domanda di merito), il quale è fisiologicamente
destinato a sfociare nella pronuncia della sentenza afferente al
diritto azionato e non già, o non solo, alla singola pretesa
creditoria fatta valere interinalmente.
A differenza, quindi, di quanto previsto nel caso di decreto
ingiuntivo ante causam, rispetto al quale - nel momento della sua
adozione - l'instaurazione del contraddittorio si presenta come
meramente eventuale, il legislatore ha ritenuto di limitare le
ipotesi di concedibilità del provvedimento anticipatorio di condanna
a quei casi in cui il supporto documentale prodotto negli atti
processuali assuma una più consistente valenza probatoria, in
termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte,
nell'ottica della decisione definitiva. La quale è finalizzata alla
verifica della effettiva sussistenza sostanziale dei presupposti
dell'azione e del diritto vantato (v. in tal senso sentenza n. 220
del 1986).
Ritiene pertanto la Corte che - seppure non si appalesi come
l'unica scelta di politica legislativa costituzionalmente legittima -
l'esclusione della concedibilità dell'ordinanza de qua con riguardo
ai crediti dello Stato e degli enti pubblici, allorquando questi si
avvalgano dello specifico materiale probatorio contemplato dall'art.
635 del codice di procedura civile, non può per ciò solo essere
considerata irrazionale e lesiva del principio di uguaglianza.
Risulta infatti evidente la sostanziale differenza tra i casi in cui
il soggetto fornisce la prova scritta del credito proveniente dal
debitore o da terzi e le fattispecie caratterizzate dalla particolare
valenza attribuita alla documentazione formata e proveniente dallo
stesso creditore, in ragione della sua peculiare qualificazione
soggettiva, posta in rapporto alle finalità pubbliche ed
istituzionali perseguite.
Né, in senso contrario, potrebbe essere richiamata l'avvenuta
inclusione nell'a'mbito di operatività della tutela interinale in
oggetto, delle ipotesi previste al secondo comma dell'art. 634 del
codice di procedura civile, nelle quali la prova appare
strutturalmente analoga a quella contemplata nel primo comma del
seguente art. 635. E ciò, anzitutto perché si tratta di norma
eccezionale, derogatoria rispetto ai principi generali in tema di
prova nel processo civile, come tale non idonea a fungere da tertium
comparationis. E poi, perché comunque la deroga (in senso estensivo)
da essa operata alla disposizione dell'art. 2710 del codice civile è
volta ad agevolare, non il creditore in ragione della sua qualità,
bensì la prova dei crediti dell'imprenditore in considerazione del
particolare affidamento che è richiesto nei rapporti commerciali,
anche ai fini della circolazione dei crediti stessi.
3. - Neppure sussiste la lamentata violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
Come questa Corte ha più volte affermato, è da riconoscere al
legislatore un'ampia potestà discrezionale nella conformazione
degl'istituti processuali, col solo limite della non irrazionale
predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati
(v. sentenze n. 253 del 1994 e n. 471 del 1992, nonché ordinanze n.
550 del 1987 e n. 170 del 1986).
La norma denunciata, nell'estendere tale tutela soltanto ad altri
diversi casi, lascia peraltro intatta la facoltà degli enti
previdenziali di avvalersi, per il soddisfacimento dei propri
crediti, oltre che del giudizio contenzioso ordinario, anche del
procedimento monitorio ante causam (sia in presenza dei presupposti
comuni alla generalità dei creditori, sia nelle forme privilegiate
di cui all'art. 635 del codice di procedura civile) oppure della
procedura ingiunzionale disciplinata dagli artt. 35 e seguenti della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le dedotte difficoltà di ordine procedimentale - che potrebbero
insorgere a causa della previa proposizione da parte del debitore,
rispetto alla istanza monitoria, di un giudizio di accertamento
negativo del credito, con conseguenti problemi di litispendenza,
continenza, connessione, riunione di cause o sospensione di una di
esse - attengono al dato meramente fattuale relativo alla concreta
applicazione da parte del soggetto legittimato della norma. E dunque,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo
sentenza n. 188 del 1995), non involgono un problema di
costituzionalità.
Giova in proposito ribadire che l'esigenza del simultaneus
processus si configura quale "mero espediente processuale mirato a
fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di
giudicati contraddittori; sicché la sua inattuabilità non riguarda
né il diritto di azione né il diritto di difesa, una volta che la
pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta
valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con
pienezza di contraddittorio e di difesa" (ordinanza n. 308 del 1991).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile,
sollevata in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e
secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte