Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/1999

Altra decisione · depositata il 09/07/1999 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7d.P.R. 627/1978
  • art. 7legge 249/1976

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista

dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante

l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di

accompagnamento dei beni viaggianti), promosso con ordinanza emessa

il 3 dicembre 1997 dalla commissione tributaria provinciale di

Piacenza sul ricorso proposto da Caregnini Luigi contro l'ufficio IVA

di Piacenza, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 - prima

serie speciale - dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con

ordinanza emessa il 3 dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978,

n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge

10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di

emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti);

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata, nel

prevedere, per l'ipotesi in cui siano indicati nella bolla di

accompagnamento beni diversi da quelli trasportati, una pena

pecuniaria pari nel minimo a L. 4.000.000, violerebbe:

a) il principio di eguaglianza e quello di ragionevolezza di cui

all'art. 3 della Costituzione in quanto non consentirebbe di graduare

in modo adeguato la sanzione equiparando, ai fini dell'irrogazione

del minimo della pena, fatti e situazioni di diversa gravità;

b) il principio di capacità contributiva fissato dall'art. 53

della Costituzione è riferibile, oltre che ai tributi, alle pene

pecuniarie;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare,

la declaratoria di inammissibilità della questione, in quanto

l'abrogazione delle disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione

del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, disposta dal

d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 (Regolamento di attuazione delle

disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della

legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione

dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti),

comporterebbe, ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662), la non punibilità dei fatti

oggetto del giudizio a quo e renderebbe, pertanto, irrilevante la

questione di costituzionalità sollevata;

che, nel merito, sempre ad avviso dell'Avvocatura, la questione

sarebbe, comunque, infondata in quanto la misura minima della pena

pecuniaria sarebbe giustificata dal forte grado di pericolosità

fiscale della condotta sanzionata e non risulterebbe, pertanto,

lesiva né del principio di eguaglianza né di quello di

ragionevolezza;

che sarebbe, altresì, infondata l'evocazione del parametro di

cui all'art. 53 della Costituzione, dovendo la materia sanzionatoria

ritenersi estranea alla sfera di applicazione di tale norma "diretta

sostanzialmente a disciplinare alcuni dei presupposti della potestà

di imposizione";

Considerato che il d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, ha abrogato le

disposizioni, contenute nel d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, che

prevedevano l'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento

dei beni viaggianti;

che, successivamente alla proposizione della questione di

legittimità costituzionale, è stato approvato il decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale, all'art. 3, comma 2,

ha disposto che "nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un

fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione

punibile";

che detta disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello

stesso decreto legislativo, è applicabile ai procedimenti in corso

alla data del 1 aprile 1998;

che pertanto, alla luce di tali disposizioni, si rende

indispensabile il riesame, a cura del giudice a quo della rilevanza

della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria

provinciale di Piacenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte