Sentenza n. 296/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 10/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett. d),
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei
suoli), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1990 dal
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sui
ricorsi riuniti proposti da Maria De Col ed altra contro il Comune di
Azzano Decimo ed altra, iscritta al n. 170 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia
Giulia - nel corso di più giudizi riuniti, aventi ad oggetto la
richiesta di pagamento, in relazione ad una concessione edilizia, del
contributo ex art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett.
d), della suddetta legge, nella parte in cui non comprende, nella
previsione di esenzione dal suddetto contributo, accanto all'ipotesi
di ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del venti per cento,
anche quella dell'integrale ricostruzione del fabbricato demolito,
adibito ad abitazione unifamiliare, su area immediatamente adiacente.
Nell'ordinanza di remissione si espone che le parti ricorrenti nel
giudizio a quo avevano ottenuto una concessione edilizia in relazione
alla demolizione di un loro fabbricato - vetusto e bisognoso di
ristrutturazione - ed alla sua ricostruzione su di un suolo contiguo,
con cubatura identica a quella preesistente. Il comune concedente,
però, pretendeva il pagamento, per tale concessione, del contributo
ex art 3 della l. n. 10 del 1977, mentre le concessionarie
sostenevano - con i ricorsi proposti - che esso non era dovuto in
base all'art. 9, lett. d) della stessa legge, il quale esenta dal
contributo "gli interventi di restauro, di risanamento conservativo,
di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al
venti per cento, di edifici unifamiliari". Tale norma, infatti,
andrebbe interpretata estensivamente, tenendo conto che la ratio
dell'art. 3 della l. n. 10 del 1977, è quella di imporre il
contributo in relazione al maggior "carico urbanistico" provocato da
ogni singola nuova costruzione: maggior carico inesistente nel caso
di specie, insistendo la nuova costruzione su un suolo adiacente a
quello sul quale sorgeva la costruzione demolita e non essendo stata
immutata la preesistente cubatura edificata.
Il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, ha ritenuto che
l'art. 9, lett. d), pur potendo essere interpretato in modo da
ricomprendervi talune ipotesi di ricostruzione, riconducibili al
concetto di ristrutturazione, non si presta ad una interpretazione
così estensiva da consentire di esentare dal contributo in questione
le ricostruzioni su area diversa da quella ove sorgeva il fabbricato
da "ristrutturare". Ha dedotto, però, che in tale ultima ipotesi,
ove la ricostruzione avvenga con la stessa cubatura dell'edificio
preesistente, su area adiacente, non c'è una mutazione dello stato
del territorio che comporti nuovi carichi urbanistici.
L'imposizione del contributo ex art. 3 della l. n. 10 del 1977 si
appaleserebbe, pertanto, irragionevole e la mancata esenzione da esso
priva di giustificazione, così da porsi in contrasto con gli artt. 3
e 23 Cost..
2. - Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
In proposito ha sottolineato che l'art. 9, lett. d) della l. n. 10
del 1977 esenta dal contributo ex art. 3 gl'interventi di restauro,
ristrutturazione ed ampliamento di edifici unifamiliari, cosicché la
pronuncia additiva richiesta verrebbe ad estendere l'area
dell'esenzione ricomprendendovi un'ipotesi di ricostruzione del tutto
estranea al testo legislativo e, comunque, non omogenea rispetto alle
ipotesi ivi previste. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, lett. d) della l. 28 gennaio 1977, n. 10,
nella parte in cui non comprende nella previsione di esenzione dal
contributo per il rilascio della concessione, accanto all'ipotesi di
ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del venti per cento, anche
quella della integrale ricostruzione del fabbricato demolito, adibito
ad abitazione unifamiliare, su area adiacente. Ha dedotto che tale
esclusione contrasta con gli artt. 3 e 23 Cost., tenuto conto che la
giurisprudenza ha ampliato il concetto di ristrutturazione fino a
ricomprendervi ipotesi di ricostruzione del fabbricato sul medesimo
suolo. Sarebbe irragionevole e priva di giustificazione la mancata
estensione della gratuità della concessione all'ipotesi di
ricostruzione del fabbricato demolito, adibito ad abitazione
unifamiliare, su area immediatamente adiacente. La ricostruzione,
infatti, non muterebbe lo stato del territorio e non comporterebbe
nuovi carichi urbanistici sullo stesso.
2. - La questione è infondata.
In materia di concessioni edilizie, l'art. 3 della l. 28 gennaio
1977, n. 10 ha stabilito la regola generale della onerosità,
statuendo che la concessione comporta la corresponsione di un
contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed
al costo di costruzione. Tale contributo, a norma dell'art. 12, è
devoluto al comune ed è destinato alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi
edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da
espropriare per l'attuazione dei programmi pluriennali previsti
dall'art. 13, nonché a spese di manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale.
L'art. 9 della l. n. 10 del 1977 prevede talune ipotesi di
concessione gratuita, stabilendo una serie di esenzioni dalla
corresponsione del contributo, avuto riguardo allo scopo
dell'attività consentita o al carattere dell'opera ovvero
all'occasione dalla quale essa è stata determinata.
Si tratta di rationes particolari, devolute all'apprezzamento del
legislatore circa il contenuto e le finalità delle ipotesi esentate.
Tali ipotesi, che si presentano tutte come deroghe alla regola
della onerosità, sono state modificate e integrate dall'art. 7 del
d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 (conv. nella l. 25 marzo 1982, n. 94), il
quale - fra l'altro - ha assoggettato ad autorizzazione anziché a
concessione, gl'interventi di manutenzione straordinaria e quelli di
restauro e di risanamento conservativo di edifici abitativi, mutando
così il carattere dell'atto di legittimazione.
L'art. 9, lett. d) della l. n. 10 del 1977 - prevedendo (nel suo
testo originario) la concessione gratuita "per gl'interventi di
restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici
unifamiliari" - ha introdotto un beneficio del tutto particolare che
si pone come deroga non soltanto alla regola dell'onerosità, ma
anche a quella dell'agevolazione posta dall'art. 9, lett. b).
Infatti, con tale disposizione era stata prevista la concessione
gratuita "per gl'interventi di restauro, di risanamento conservativo
e di ristrutturazione", purché non comportassero aumento delle
superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso e
il concessionario s'impegnasse a praticare prezzi di vendita e canoni
di locazione degli alloggi, concordati con il comune e a concorrere
negli oneri di urbanizzazione.
Per gli edifici unifamiliari il legislatore, con la lett. d)
dell'art. 9, facendo uso della sua discrezionalità, ha emanato una
norma di maggior favore, estendendo l'agevolazione ad ipotesi di
ampliamento (entro certi limiti) dell'edificio preesistente ed
esonerando il concessionario dagl'impegni previsti alla lett. b).
Da tale ipotesi si differenzia nettamente quella, alla quale il
giudice a quo ritiene debba estendersi la gratuità della
concessione.
Invero, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 9, lett. d)
della l. n. 10 del 1977, il concetto di "ristrutturazione" mal si
presta a comprendere la fattispecie della demolizione accompagnata
dalla ricostruzione dell'edificio sullo stesso suolo.
La demolizione, poi, dell'edificio con la ricostruzione su suolo
contiguo è sicuramente ipotesi normativa diversa dalla
"ristrutturazione", essendo caratterizzata da elementi (territoriali
e costruttivi) e da risultato che le conferiscono fisionomia autonoma
e differenziata.
Appare pertanto pienamente giustificato il riferimento normativo
dell'esonero soltanto alla prima e non alla seconda della previsioni.
Ne consegue l'infondatezza della censura di incostituzionalità.
3. - Parimenti infondata è la dedotta violazione dell'art. 23
Cost. - il quale statuisce che nessuna prestazione, personale o
patrimoniale, può essere imposta se non in base alla legge - essendo
l'onerosità della concessione edilizia stabilita con legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, lett. d), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento agli artt. 3 e
23 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte