Corte costituzionale

Ordinanza n. 296/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1990

dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra "Il

Covo" S.n.c. e Pennisi Maria ed altri, iscritta al n. 95 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il conduttore di un

immobile adibito ad uso non abitativo - assumendo di non aver potuto

esercitare il diritto di prelazione ex art. 38 della legge n. 392 del

1978 (per la mancata comunicazione da parte del locatore della

intenzione di vendere l'immobile) né il diritto di riscatto,

previsto dall'art. 39 della legge stessa (per il fraudolento

comportamento del locatore diretto a non far conoscere al conduttore

vendita e trascrizione dell'immobile medesimo) - aveva chiesto che,

accertato tale comportamento fraudolento, si disponesse ugualmente il

riscatto, il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 20 aprile

1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,

primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;

che, in sostanza, il giudice a quo ripropone la questione già

sottoposta, con varie ordinanze della Corte di cassazione, all'esame

di questa Corte (R.O. n. 692 del 1989; nn. 32 e 33 del 1990 nonché

n. 390 del 1990) e già decisa con sentenza n. 228 del 1990 e con

ordinanza n. 487 del 1990;

che il dubbio prospettato nelle menzionate ordinanze di

rimessione, cui quella odierna - adottandone testualmente il

contenuto - fa espresso riferimento, concerneva anche allora l'art.

39 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui fa decorrere il

termine di decadenza di sei mesi per l'esercizio del diritto di

riscatto dalla data di trascrizione del contratto di compravendita; e

tanto per l'asserita riduzione delle possibilità per il conduttore

di tutelare il proprio diritto e per la irrazionalità della scelta

di siffatto termine;

che, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta

infondatezza richiamandosi alla sentenza n. 228 del 1990;

Considerato che la questione già è stata dichiarata non fondata

con la sentenza n. 228 del 1990 sulla base della sostanziale

congruità dei termini a fronte del generale interesse di certezza

sotteso al regime di circolazione dei beni immobili;

che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte