Sentenza n. 296/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 155/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1993 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Solazzi
Cecilia e l'I.N.P.S., iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1993
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1993.
Visti gli atti di costituzione di Solazzi Cecilia e dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Solazzi Cecilia e Carlo De
Angelis per l'I.N.P.S.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento promosso contro l'INPS da
Cecilia Solazzi, già dipendente da un'impresa siderurgica dichiarata
in crisi, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 19 maggio 1993,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981,
n. 155, nella parte in cui non consente alle lavoratrici che abbiano
compiuto il cinquantacinquesimo anno di età di ottenere lo stesso
accredito di anzianità contributiva e il conseguente miglior
trattamento pensionistico riservato ai lavoratori
ultracinquantacinquenni per il periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto e il compimento del sessantesimo anno di
età.
Premesso che, avendo la ricorrente comunicato le dimissioni in
data 31 gennaio 1984 all'età di 57 anni e otto mesi, non è
applicabile nella specie l'art. 1 della legge speciale per la
siderurgia 31 maggio 1984, n. 193, come modificato dalla sentenza di
questa Corte n. 371 del 1989, il giudice remittente ritiene l'art. 16
della legge n. 155 del 1981 lesivo del principio di parità tra uomo
e donna in quanto preclude alle lavoratrici ultracinquantacinquenni,
che recedano dal rapporto di lavoro prima del compimento dei
sessant'anni di età, il beneficio dell'accredito contributivo
attribuito nelle medesime condizioni agli uomini.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la
ricorrente chiedendo, in principalità, che la questione sia
dichiarata inammissibile perché già risolta dalla sentenza n. 371
del 1989, nella quale si afferma che "l'anzianità contributiva non
può non riconoscersi in misura eguale per l'uomo e per la donna,
avendo essi pari diritto a lavorare fino alla stessa età".
In subordine si chiede la dichiarazione di illegittimità della
norma denunziata nei termini e con gli argomenti prospettati
nell'ordinanza di rimessione.
3. - Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata alla stregua della più recente sentenza n. 404
del 1993, la quale ha precisato che, essendo l'età pensionabile
rimasta ferma per le lavoratrici al compimento del
cinquantacinquesimo anno, è questo il limite massimo di età, oltre
il quale non si può parlare per esse di prepensionamento, e quindi
non è più configurabile un diritto ad accrediti di anzianità
contributiva. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui
non consente alle lavoratrici del settore siderurgico, che abbiano
compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, di beneficiare dello
stesso aumento di anzianità contributiva e conseguente miglior
trattamento di pensione, cui hanno diritto i lavoratori
ultracinquantacinquenni per il periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni d'età".
2. - Contrariamente all'eccezione di inammissibilità formulata
dalla parte privata, la questione non può ritenersi già decisa
dalla sentenza n. 371 del 1989, non essendo applicabile nella specie,
come precisa l'ordinanza di rimessione, la legge 31 maggio 1984, n.
193.
3. - La questione non è fondata.
Il giudice remittente si duole che la norma denunciata lasci
"scoperta da tutela una fascia di lavoratrici
ultracinquantacinquenni, optanti per la prosecuzione del rapporto ex
art. 4 della legge n. 903 del 1977, che alla data di risoluzione del
rapporto non verrebbero a beneficiare di alcun aumento
dell'anzianità contributiva, con palese discriminazione rispetto ai
lavoratori".
Va obiettato che la lamentata disparità di trattamento è una
conseguenza del privilegio conservato dalle lavoratrici in ordine al
requisito di età per avere diritto alla pensione di vecchiaia (c.d.
età pensionabile), tenuto fermo per le donne al compimento di
cinquantacinque anni pur dopo l'intervenuta parificazione dell'età
lavorativa a quella degli uomini (sessant'anni) per effetto della
sentenza di questa Corte n. 498 del 1988. Perciò le lavoratrici
ultracinquantacinquenni, che hanno preferito la continuazione del
rapporto di lavoro, non possono rientrare nella previsione della
norma impugnata, limitata alle donne di età compresa tra i cinquanta
e i cinquantacinque anni, dopo i quali non è più configurabile per
esse un'anticipazione del pensionamento di vecchiaia con accredito
figurativo dei contributi corrispondenti agli anni mancanti al
raggiungimento dell'età pensionabile (cfr. sentenza n. 404 del
1993).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle
strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle
pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in
materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 4 luglio 1994.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte