Sentenza n. 296/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 86/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro,
nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, promosso con
ordinanza emessa il 1 luglio 1994 dal Pretore di Grosseto nel
procedimento civile vertente tra Rospetti Rigoletto e l'INPS,
iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi l'avv. Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato
Gaudenzio Pierantozzi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile, promosso da Rospetti
Rigoletto, pensionato di vecchiaia INPS, gestione lavoratori
dipendenti, dal 1 luglio 1987, al fine di ottenere - mediante
l'invocata applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67, interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione
giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento di
sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale), convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n.
160 - il ricalcolo della pensione, a decorrere dal 1 gennaio 1988,
con il conteggio delle quote di retribuzione prima escluse perché
eccedenti il tetto, il Pretore di Grosseto, in funzione di giudice
del lavoro, ha sollevato con ordinanza emessa il 1 luglio 1994
questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3
della Costituzione - del menzionato art. 3, comma 2-bis, nella parte
in cui esclude i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria
posti in quiescenza anteriormente al 1 gennaio 1988, da una
riliquidazione della pensione che tenga conto di quote di
retribuzione assoggettate a contribuzione, prima non considerate
perché eccedenti il tetto secondo il sistema di calcolo dell'art. 3
della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il giudice a quo - premesso che la norma interpretativa impugnata
non si è limitata a prevedere quote di pensione, calcolate sulla
retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione
annua pensionabile, da aggiungere alla pensione calcolata con
riferimento alla retribuzione pensionabile, ma ha introdotto anche un
diverso sistema di liquidazione della pensione base, che ricomprende
quote di retribuzione prima escluse dal calcolo ai sensi del
dodicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982 - rileva
che, mediante il nuovo sistema, finiscono per essere considerate ad
aliquota piena, ai fini della pensione base, quote di retribuzione in
precedenza non calcolate, operandosi il taglio dell'eccedenza della
retribuzione massima settimanale pensionabile, rivalutata, non più
con riferimento a ciascun anno solare, bensì avuto riguardo
all'eccedenza tra la retribuzione media settimanale quinquennale e la
retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno
solare in cui decorre la pensione.
Considerato, altresì, che l'INPS ha negato la retroattività per
i pensionati in epoca anteriore al 1 gennaio 1987 (recte: al 1
gennaio 1988) di tale sistema di calcolo, richiamandosi alla sentenza
di questa Corte n. 72 del 1990, secondo la quale esso non comporta
alcuna operazione di riliquidazione complessiva del trattamento,
esaurendosi in una mera sommatoria tra la quota aggiuntiva,
quantificata secondo la nuova disciplina, e la pensione determinata
in base al limite massimo della retribuzione pensionabile, il Pretore
remittente sostiene che siffatta interpretazione "costituzionale"
della normativa denunciata non poteva tener conto delle
ingiustificate disuguaglianze che si potevano creare, in virtù
dell'interpretazione data dall'INPS, proprio in danno di quei
pensionati più poveri che negli ultimi cinque anni avessero
percepito retribuzioni a volte inferiori e a volte superiori al
tetto, perché per costoro, ove collocati in pensione prima del 1
gennaio 1988, non sarebbero mai state considerate (come per il
ricorrente nel giudizio a quo: da cui la rilevanza della questione)
quote di retribuzioni eccedenti il tetto e pur soggette a
contribuzione, con violazione dell'art. 3 della Costituzione ed in
contrasto con lo stesso spirito dell'art. 21, comma 6, della legge n.
67 del 1988, di consentire dal 1 gennaio 1988 che tutta la
retribuzione soggetta a contribuzione fosse valutata ai fini della
pensione, anche se ad aliquote diverse e decrescenti.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o, in subordine, infondata.
Rileva la difesa erariale, in una memoria depositata
nell'imminenza dell'udienza, che - alla luce della citata sentenza n.
72 del 1990, con la quale è stata dichiarata non fondata identica
questione, attesa la legittimità della scelta discrezionale
effettuata dal legislatore nella previsione di un differenziato
meccanismo di calcolo di quote di trattamento, riferito a tempi
diversi - la norma impugnata sostanzialmente predispone una
operazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella della
liquidazione della pensione già effettuata in base al tetto
pensionabile, la quale non comporta pertanto una riliquidazione di
questa, risolvendosi al contrario in una mera sommatoria di due
entità distinte calcolate secondo aliquote diverse. Ed aggiunge che
l'INPS ha esattamente stabilito che la valutazione, ai fini
pensionistici, della retribuzione eccedente il tetto di cui all'art.
21 della legge n. 67 del 1988, doveva essere effettuata anche per le
pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988, precisando
che per la rideterminazione della retribuzione pensionabile da
utilizzare per il ricalcolo delle relative prestazioni pensionistiche
non si doveva procedere, nell'a'mbito dei singoli gruppi di settimane
o di ciascun anno solare, al taglio delle retribuzioni al limite del
tetto; ciò, analogamente a quanto previsto dalla norma impugnata per
i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1 gennaio 1988 in
poi.
3. - Si è costituito in giudizio l'INPS, concludendo anch'esso per
una declaratoria di infondatezza della questione, già sottoposta al
vaglio di costituzionalità, giusta la richiamata sentenza n. 72 del
1990, ovvero di inammissibilità della stessa, rientrando nella
discrezionalità del legislatore fissare il termine dal quale
attenuare i sacrifici derivanti dal sistema del tetto pensionistico.
Inoltre, in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza,
l'INPS osserva che, qualora il giudice a quo avesse ritenuto errata
l'applicazione della norma impugnata da parte dell'istituto
costituito, avrebbe dovuto semmai disapplicare il relativo
provvedimento e non già sollevare questione di legittimità; laddove
poi, nel merito, la censura di incostituzionalità così come
prospettata risulterebbe infondata, stante il recupero operato dalla
norma de qua, anche se con aliquote diverse e decrescenti, di quella
parte di retribuzione imponibile precedentemente esclusa dal computo
del trattamento pensionistico. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988,
n. 160, nella parte in cui esclude i pensionati dell'assicurazione
generale obbligatoria posti in quiescenza anteriormente al 1 gennaio
1988, da una riliquidazione della pensione che tenga conto di quote
di retribuzione assoggettate a contribuzione, prima non considerate
perché eccedenti il tetto in base al sistema di calcolo adottato
dall'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il giudice remittente ritiene anzitutto che la norma impugnata
abbia introdotto un diverso sistema di determinazione dell'ammontare
della pensione base, ricomprensivo di quote di retribuzione prima
escluse dal relativo calcolo ai sensi del dodicesimo comma dell'art.
3 della legge n. 297 del 1982. Rileva quindi che il diniego della
retroattività della nuova disciplina, opposto dall'INPS nel giudizio
a quo, comporterebbe un'ingiustificata disuguaglianza, basata sul
mero dato temporale del collocamento a riposo, in danno di soggetti
nei cui confronti non verrebbero considerate quote di retribuzioni
eccedenti il tetto e pur soggette a contribuzione, con violazione
dell'art. 3 della Costituzione ed in contrasto con lo stesso spirito
dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988 (di cui la norma
censurata costituisce interpretazione autentica), di consentire dal 1
gennaio 1988 che tutta la retribuzione soggetta a contribuzione fosse
valutata ai fini della pensione, anche se ad aliquote diverse e
decrescenti.
2. - La questione non è fondata.
Già investita del vaglio di costituzionalità della norma in
esame (e, insieme, della norma interpretata, nel cui solo àmbito,
peraltro, si rinviene la determinazione del contestato momento di
decorrenza), questa Corte con la sentenza n. 72 del 1990 ha fornito
un'interpretazione adeguatrice del combinato disposto delle predette
disposizioni, fondata sia sulla struttura letterale e logica di
queste sia sulla ratio legis desumibile dai lavori preparatori.
In particolare, essa ha osservato che una corretta esegesi non
può non prendere le mosse dalla constatazione che il concreto
funzionamento del sistema del tetto pensionistico aveva nel tempo
comportato sacrifici che il legislatore ha inteso attenuare, con
conseguente impossibilità di ritenere, nel silenzio della legge,
l'esclusione dal beneficio apportato dalla nuova disciplina proprio
di coloro che quei sacrifici avevano sopportato. E da tale premessa
è pervenuta ad affermare che l'operazione introdotta dall'art. 21,
comma 6, della legge n. 67 del 1988, come interpretato dalla norma de
qua, assume natura autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella della
liquidazione della pensione già effettuata in base al tetto
pensionistico, e perciò non comporta alcuna riliquidazione ma si
risolve in una mera sommatoria di due entità distinte, calcolate
secondo aliquote diverse. Operazione, quest'ultima, che ben può
essere eseguita anche nei confronti di chi la liquidazione abbia già
ottenuto. Difatti l'inciso "a decorrere dal 1 gennaio 1988" (di cui
alla disposizione interpretata) segna solo il momento, a partire dal
quale va effettuato il computo della retribuzione eccedente il tetto
pensionistico e va corrisposta la quota aggiuntiva di pensione così
determinata.
3. - Oppone il giudice a quo che l'esposta interpretazione della
Corte "non poteva tener conto delle ingiustificate diseguaglianze che
si potevano creare, in virtù dell'interpretazione data dall'INPS del
comma 2-bis dell'art. 3 della legge 160 del 1988, proprio in danno di
quei pensionati più poveri, che negli ultimi cinque anni avessero
percepito retribuzioni a volte inferiori e a volte superiori al
tetto, perché per costoro, ove collocati in pensione prima del 1
gennaio 1988, non sarebbero mai state considerate quote di
retribuzioni eccedenti il tetto e pur soggette a contribuzione".
Ma appare evidente che l'eventuale diversa applicazione data
dall'INPS alla norma censurata non vincola il giudice nella sua
istituzionale funzione interpretativa della legge, la quale - come
sopra detto - è ben suscettibile di un'interpretazione adeguatrice,
che la renda immune dalla sospettata violazione dell'art. 3 della
Costituzione (unico parametro invocato dal remittente).
Interpretazione, del resto, ormai generalmente accolta dalla
giurisprudenza ordinaria, sia di legittimità sia di merito.
Poiché non da altro potrebbe trarre fondamento il lamentato
vulnus, se non dalla dedotta impossibilità di addivenire ad una vera
e propria riliquidazione della pensione con un sostanziale
superamento dei limiti imposti dal sistema del tetto pensionistico
(ritenuto, peraltro, anch'esso conforme a Costituzione: v. sentenza
n. 173 del 1986 ed ordinanza n. 143 del 1987), basta qui dunque
ribadire quanto già affermato con la sentenza n. 72 del 1990, non
senza comunque osservare che l'assunto del giudice a quo è
chiaramente inaccettabile anche perché ignora il dato testuale
dell'art. 21, comma 6 (ultimo periodo), della legge n. 67 del 1988,
secondo cui il meccanismo predisposto si esaurisce nell'erogazione di
una semplice "quota" aggiuntiva di pensione, da sommare a quella
"determinata in base al limite massimo" della retribuzione annua
pensionabile, con conseguente esclusione di qualsiasi operazione di
complessivo ricalcolo del trattamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86
(Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di
mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),
convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Grosseto con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte