Sentenza n. 296/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter quinto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promossi con ordinanze emesse: 1) il 16 ottobre 1996
dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia sull'istanza proposta
da Civardi Camillo, iscritta al n. 1334 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima
serie speciale, dell'anno 1997; 2) il 26 febbraio 1997 dal magistrato
di sorveglianza di Reggio Emilia sull'istanza proposta da Schiattone
Giuseppe, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Un detenuto in esecuzione di pena presentava al magistrato di
sorveglianza di Piacenza istanza di permesso-premio al fine di
recarsi per un colloquio con gli operatori, presso una comunità
terapeutica. Il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia,
constatato che sussisteva a carico del detenuto stesso la preclusione
di cui all'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354, per rivestire il richiedente la qualità di imputato in due
procedimenti "per presunti reati commessi all'interno dell'attuale
istituto di detenzione nei due anni che precedono la decisione", ha,
con ordinanza del 16 ottobre 1996, denunciato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione, il predetto art. 30-ter, quinto comma, dell'ordinamento
penitenziario, il quale prescrive - per quel che qui interessa - che,
nei confronti dei soggetti che sono imputati per delitto doloso
commesso durante l'espiazione della pena, la concessione del permesso
premio è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del
fatto.
Per quanto l'ordinanza non menzioni espressamente l'art. 27,
secondo comma, della Costituzione, è in essa dedotta anche la
"violazione del principio di non colpevolezza", che deriverebbe dalla
privazione di uno strumento del trattamento, non in forza di una
decisione di condanna, ma della semplice elevazione di
un'imputazione: per giunta proprio nei casi in cui il giudice che
procede non ha ritenuto di emettere nei confronti dell'imputato un
provvedimento coercitivo. Altrimenti, a norma dell'art. 30-ter,
primo comma, che esclude dai permessi premio i detenuti socialmente
pericolosi conseguirebbe - secondo l'ordinanza - l'automatico effetto
preclusivo derivante dalle ritenute esigenze di cautela.
Sarebbe vulnerato pure il principio di eguaglianza, equiparandosi
arbitrariamente la posizione dell'imputato alla posizione della
persona condannata con sentenza definitiva, così da privare il
condannato, per mere esigenze disciplinari, di quello che la Corte
costituzionale ha definito "uno strumento cruciale del trattamento".
Un ulteriore vulnus all'art. 3 della Costituzione deriverebbe, poi,
dal fatto della inesistenza di una analoga preclusione nei confronti
di soggetti che abbiano commesso un grave delitto prima della
carcerazione.
Viene infine denunciato il vincolo derivante, per il magistrato di
sorveglianza, dalle determinazioni di un altro giudice ed aventi un
diverso oggetto, in tal modo compromettendosi l'osservanza del
principio della soggezione del giudice soltanto alla legge.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Osserva l'Avvocatura come l'art. 30-ter, quinto comma, non
rappresenti l'unica disposizione dell'ordinamento penitenziario che,
in relazione a fatti o circostanze non necessariamente accertati in
sede penale, è di ostacolo alla possibilità di accesso ai permessi
premio (si fa l'esempio dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975).
In ogni caso, l'effetto preclusivo non risulterebbe davvero
irragionevole sia perché la norma denunciata prende in
considerazione i soli delitti dolosi (non anche le contravvenzioni e
i delitti colposi) sia perché l'esclusione va valutata nell'ambito
complessivo del comportamento del condannato al fine di essere
ammesso al permesso premio. Tale comportamento va identificato nella
"regolare condotta", e cioè nell'aver manifestato, durante la
detenzione, "un costante senso di responsabilità e correttezza nel
comportamento personale, nelle attività lavorative o culturali".
Tanto da far ritenere non sufficiente la mera "osservanza passiva
delle regole penitenziarie", richiedendo, invece, il legislatore un
quid pluris sussistente quanto meno ove sia posta in essere una
valida premessa a un'evoluzione positiva oppure ove venga dimostrata
l'attitudine a tale evoluzione.
Tale prognosi è destinata a fallire quando venga commesso (o si
sia imputati di aver commesso) un delitto doloso durante l'espiazione
della pena: fermo restando che il soggetto "imputato" è colui nei
cui confronti siastata già iniziata l'azione penale nelle forme
previste dall'art. 60 del codice di procedura penale. Né è
possibile istituire alcuna comparazione tra il reato commesso fuori o
dentro l'istituto penitenziario in quanto il legislatore ha
concentrato, per evidenti ragioni, la sua osservazione alla sola
condotta intramuraria quale parte integrante del trattamento
penitenziario.
3. - Altro detenuto in esecuzione di pena presentava al magistrato
di sorveglianza di Reggio Emilia istanza di permesso-premio al fine
di recarsi, per un colloquio con gli operatori, presso una comunità
terapeutica. Il magistrato di sorveglianza, constatato che sussisteva
a carico dell'istante la preclusione di cui all'art. 30-ter, quinto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, rivestendo il richiedente
la qualità di imputato in un procedimento per violazione della legge
per gli stupefacenti commessa nel corso di espiazione della pena, ha,
con ordinanza del 26 febbraio 1997, denunciato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione, il predetto art. 30-ter, quinto comma, dell'ordinamento
penitenziario, il quale prescrive che, nei confronti dei soggetti che
durante l'espiazione della pena sono imputati per delitto doloso
commesso durante l'espiazione della pena, la concessione del
permesso-premio è ammessa soltanto decorsi due anni dalla
commissione del fatto.
Gli argomenti adottati dal giudice a quo non si differenziano da
quelli di cui all'ordinanza sub 1), se non per un'ulteriore
evocazione del principio di eguaglianza, nuovamente chiamato in causa
sotto il profilo della irragionevolezza perché l'effetto preclusivo
derivante dalla norma denunciata non si riferisce "alle più ampie
misure alternative alla detenzione", in tal modo consentendosi
l'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova al
servizio sociale nei confronti di persona tossicodipendente, di cui
all'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e non al minore
beneficio del permesso premio.
4. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ripetendo le deduzioni di cui sub 2). Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o
analoghe. I relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti per essere
decisi con un'unica sentenza.
2. - Comune oggetto di censura è l'art. 30-ter, quinto comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, da cui deriva, per i soggetti che
durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno
riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso
durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura
restrittiva della libertà personale, il divieto di essere ammessi al
beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla
commissione del fatto.
Entrambe le ordinanze chiamano formalmente in causa gli artt. 3,
24, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione. Ma dal
testo delle ordinanze stesse appare evidente come venga evocato anche
il secondo comma dello stesso art. 27 per l'espresso richiamo al
"principio di non colpevolezza", che risulterebbe pur esso vulnerato
dalla disciplina censurata.
L'intrecciarsi delle denunce di illegittimità avanzate dai giudici
a quibus può in realtà ordinarsi in una sistemazione progressiva
che, muovendo dall'addebitata violazione dell'art. 27, secondo comma,
e dell'art. 3 della Costituzione (l'art. 24 è, invece, richiamato
senza alcuna argomentazione), perviene ad una conclusione
caratterizzata dalla complementarità delle censure: quelle, cioè,
riguardanti la menomazione delle prerogative della magistratura di
sorveglianza (art. 101, secondo comma) e la connessa compromissione
della funzione rieducativa della pena. E ciò perché l'esclusione di
ogni potere di controllo della predetta magistratura - l'unica in
grado di apprezzare, con la natura del comportamento del detenuto, la
incidenza di esso sul trattamento penitenziario e, dunque, di
verificare se il fatto reato risulti preclusivo per la prosecuzione
di un simile trattamento - inciderebbe direttamente sulla funzione
rieducativa della pena.
Un profilo, quest'ultimo, maggiormente approfondito dall'ordinanza
pronunciata dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il 26
febbraio 1997, che accentua l'assetto, a suo giudizio, impeditivo
della "definizione di un idoneo piano di trattamento" e della
"applicazione dei principi costituzionali in materia di finalità
rieducativa della pena" sulla base di una "astratta ed inderogabile
preclusione", "che non trova giustificazione in esigenze né di
tutela dell'ordine pubblico né dell'ordine interno". In più viene
posta in evidenza l'irragionevolezza della scelta legislativa avuto
riguardo al regime di talune misure alternative alla detenzione, come
quella prevista dall'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
3. - La questione non è fondata.
Questa Corte, fin dalla sentenza n. 188 del 1990, ha definito il
permesso-premio, oltre che come "incentivo alla collaborazione del
detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio
previsto", anche "come strumento esso stesso di rieducazione, in
quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella
società", così da costituire "parte integrante del trattamento
rieducativo"; condizionando, peraltro, il perseguimento della
finalità dell'istituto "all'assenza di particolare pericolosità
sociale, quale conseguenza di regolare condotta". Il tutto alla
stregua del disposto dell'art. 30-ter, ottavo comma, che definisce
tale la condotta "quando i soggetti, durante la detenzione, hanno
manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel
comportamento personale, nelle attività organizzative negli istituti
e nelle eventuali attività lavorative o culturali".
I concetti ampiamente svolti nella suddetta sentenza sono stati
successivamente ribaditi in altre decisioni di questa Corte, tra le
quali può essere annoverata anche la sentenza n. 235 del 1996,
ricordata nella ordinanza del giudice a quo, nella quale il permesso
premio è considerato come uno "strumento cruciale ai fini del
trattamento".
4. - Ciò premesso, occorre tuttavia determinare le modalità
attraverso le quali, alla stregua della norma impugnata, viene
impedito l'accesso al permesso-premio, per il periodo di tempo
indicato dall'art. 30-ter, quinto comma, ai soggetti che abbiano
riportato condanna o siano imputati per delitto doloso commesso
durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura
restrittiva della libertà personale.
Ci si trova, indubbiamente, in presenza di un effetto preclusivo
rispetto al quale al magistrato di sorveglianza non resta alcuna
possibilità di sindacato. Un effetto destinato a restituire al detto
magistrato i suoi poteri di verifica o alla scadenza del biennio
ovvero quando sia intervenuta sentenza di non luogo a procedere o
sentenza di assoluzione per il delitto contestato al detenuto. Sempre
ferma restando, ovviamente, anche nel secondo caso, "la cognizione
specifica del tribunale di sorveglianza in ordine ai profili che,
nonostante l'assoluzione dell'imputato, possono acquisire una valenza
ai fini della riammissione al beneficio" (v. sentenza n. 181 del
1996).
5. - L'automatico effetto preclusivo derivante dall'art. 30-ter,
quinto comma, è stato, come si è detto, censurato dai giudici a
quibus anzi tutto sotto il profilo della violazione del "principio di
non colpevolezza". Ma tale prospettazione appare esorbitante rispetto
alle finalità perseguite dall'art. 27, secondo comma, della
Costituzione: la presunzione di non colpevolezza è, infatti,
coessenzialmente legata al fatto di reato per cui è stata elevata la
nuova imputazione e non può essere estesa ad aspetti che nel caso di
specie concernono il trattamento penitenziario conseguente al delitto
per cui è in corso l'esecuzione della pena. Altrimenti si dovrebbe
ritenere vulnerato l'art. 27, secondo comma, tutte le volte in cui vi
sia un effetto collegato, non irragionevolmente, o all'esercizio
dell'azione penale o alla pronuncia di sentenza di condanna non
ancora passata in giudicato.
6. - Neppure appropriato si rivela il richiamo all'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo, per un verso, della identità di
trattamento fra il condannato con sentenza definitiva e chi sia solo
imputato e, per un altro verso, della identità di trattamento tra
chi abbia commesso il fatto prima della carcerazione e chi invece
l'abbia commesso durante la detenzione.
Nel primo caso l'equiparazione non appare palesemente arbitraria,
sia in base a quanto già osservato in relazione alla dedotta
violazione del "principio di non colpevolezza", sia perché il reato
viene addebitato, nell'ipotesi contestata, in uno stato avanzato del
procedimento, dopo che l'azione penale è stata già esercitata.
Situazione ben diversa, dunque, da quella presa in esame (sia pure ad
altri fini) da questa Corte a proposito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter nella parte in cui fa
derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare
dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma 8
dello stesso articolo (sentenza n. 173 del 1997). Potendo qui
ripetersi quanto in tale occasione statuito, ma con riguardo al
principio di ragionevolezza, e cioè, che la "semplice denuncia di
reato senza spazio per un accertamento, sia pure incidentale e
limitato alla verifica del fumus boni iuris sulla esistenza del
reato" dà vita ad un "automatismo, non preceduto da alcun
accertamento giudiziale neppure in via di delibazione", che "urta
indubbiamente contro il principio di ragionevolezza".
Circa, poi, l'ulteriore dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione, le fattispecie poste a raffronto appaiono così
eterogenee da non consentire quella comparazione in termini di
ingiustificata disparità di trattamento che possa far ritenere
vulnerato il principio di eguaglianza.
Neppure risulta utilmente percorribile, e per le medesime ragioni,
la comparazione tra l'affidamento in prova al servizio sociale, di
cui all'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, non attinto dal medesimo
effetto preclusivo, ed il permesso premio, dovendo anche qui il
raffronto operarsi tra istituti omogenei.
7. - Strettamente collegate appaiono, infine, come si è detto, le
censure incentrate sulla dedotta violazione degli artt. 27, terzo
comma, e 101, secondo comma, della Costituzione. In realtà, pure se
i giudici a quibus chiamano in causa anche il vincolo per il
magistrato di sorveglianza all'azione penale esercitata dal pubblico
ministero, ciò che sembra effettivamente essere contestato è
l'automatismo del divieto che, comportando l'impossibilità di
qualsivoglia verifica da parte della magistratura di sorveglianza,
verrebbe direttamente ad incidere sulla funzione rieducativa della
pena.
Questa Corte ha avuto più volte occasione di censurare
l'utilizzazione da parte del legislatore di meccanismi che
sottraggono al magistrato di sorveglianza la verifica dell'effettiva
incidenza di un determinato fatto-reato sul trattamento penitenziario
(v., da ultimo, la già richiamata sentenza n. 173 del 1997).
Tuttavia, considerata la particolare natura del permesso-premio,
caratterizzato dall'essere parte integrante del trattamento e
ancorato alla regolarità della condotta quale delineata dall'art.
30-ter, ottavo comma, della legge n. 354 del 1975, non sembra che
ogni automatismo, quando non determini una esclusione assoluta o
definitiva da un beneficio, riesca a compromettere l'osservanza
dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione. L'incentivazione alla
"regolare condotta carceraria attraverso la promessa del permesso
premio" può giustificare che, in presenza di delitti di natura
dolosa, la nuova concessione possa rimanere preclusa per un
determinato periodo di tempo. Purché ci si trovi di fronte,
ovviamente, ad un procedimento penale che, per quanto non ancora
pervenuto alla pronuncia giudiziale definitiva, implichi la presa di
contatto del pubblico ministero con il giudice. Né la funzione
rieducativa della pena risulta compromessa quando la preclusione sia
inquadrata nel presupposto di quella regolare condotta del condannato
che è essenziale per la concedibilità di permessi premio.
Si manifesta tuttavia l'opportunità che il legislatore riveda
l'impiego dell'assoluto automatismo di cui al comma quarto dell'art.
30-ter, non tanto in relazione al momento processuale che determina
l'effetto preclusivo, quanto in relazione alle tipologie di delitti
dolosi la cui commissione effettivamente comprometta il giudizio
sulla regolarità della condotta e, conseguentemente, faccia
presumere la pericolosità del condannato, nonché in relazione alla
indifferenziata durata del periodo di esclusione dal beneficio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, secondo e terzo
comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di
sorveglianza di Reggio Emilia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte