Sentenza n. 296/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 407/1990
- art. 12legge 412/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1-bis
della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), aggiunto
dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza
emessa il 27 ottobre 1997 dal pretore di Taranto, iscritta al n. 899
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio penale in cui l'imputato è stato
rinviato a giudizio, fra l'altro, per truffa ai danni dello Stato,
per avere ad esso causato un danno patrimoniale, consistito
nell'erogazione indebita di un assegno assistenziale per invalidi
civili, cui non avrebbe avuto diritto perché già beneficiario di
una rendita INAIL, il pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 27
ottobre 1997, pervenuta a questa Corte il 19 dicembre 1997, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 (erroneamente indicato come art. 34 nel dispositivo
dell'ordinanza) della Costituzione, dell'art. 12, comma 2, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (recte: dell'art. 3, comma 1-bis
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, "Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", aggiunto
dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
"Disposizioni in materia di finanza pubblica"). Il denunciato comma
1-bis dell'art. 3, nel disporre, ai fini della incompatibilità,
sancita dal comma 1, delle prestazioni pensionistiche erogate dal
Ministero dell'interno con prestazioni a carattere diretto concesse a
causa di invalidità, che "sono fatti salvi i diritti acquisiti dai
cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i
minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1
gennaio 1992", darebbe luogo ad una illegittima disparità di
trattamento nella parte in cui "tale norma possa essere interpretata
nel senso che i diritti acquisiti sono quelli per i quali è
intervenuto un provvedimento formale alla data del 1 gennaio 1992".
Il remittente premette, in punto di rilevanza, che la spettanza o
meno del beneficio in questione assume un'importanza fondamentale ai
fini della decisione, in quanto, qualora si acceda
all'interpretazione secondo cui il diritto acquisito dal prevenuto è
fatto salvo ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 3 della legge
n. 407 del 1990, nessun danno potrebbe lamentare la pubblica
amministrazione, e quindi sarebbe insussistente il reato di truffa.
Egli osserva poi che il comma 1-bis in questione ricollega la
salvezza del diritto al dato formale dell'emissione del decreto di
liquidazione del beneficio, e non al dato sostanziale dell'epoca in
cui il diritto è sorto.
Tale disciplina, ad avviso del remittente, creerebbe una disparità
di trattamento fra situazioni fra loro sostanzialmente uguali,
poiché, fra più soggetti già percettori di rendite per
invalidità, taluno potrebbe vedersi negare il beneficio sol perché
l'erogazione di questo sia avvenuta successivamente alla data del 1
gennaio 1992, mentre altri soggetti, in eguale situazione, che
abbiano proposto la stessa domanda in pari data o anche
successivamente, potrebbero vedersi attribuito il beneficio sol
perché il procedimento amministrativo nei loro confronti sia stato
più celere, pur essendo il diritto al beneficio medesimo sorto prima
del 1 gennaio 1992, dato che il relativo procedimento assumerebbe
carattere di mero accertamento.
In proposito il giudice a quo richiama la sentenza di questa Corte
n. 209 del 1995, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1988 nella parte in cui non
prevedeva, ai fini dell'attribuzione delle provvidenze di invalidità
civile, che restassero salvi anche i diritti dei cittadini che
avessero presentato domanda prima della data fissata, ma per i quali
il riconoscimento dei requisiti sanitari all'epoca della domanda
fosse intervenuto successivamente.
2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - L'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
(Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991-1993), sancisce la incompatibilità delle prestazioni
pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno a favore dei
minorati civili con (fra l'altro) "prestazioni a carattere diretto,
concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di
lavoro o di servizio", dando facoltà all'interessato di optare per
il trattamento economico più favorevole.
L'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), ha aggiunto all'art. 3
della legge n. 407 del 1990, dopo il menzionato comma 1, un comma
1-bis il quale dispone che "sono fatti salvi i diritti acquisiti dai
cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i
minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1
gennaio 1992".
Il pretore di Taranto solleva questione di legittimità
costituzionale di detto comma 1-bis nella parte in cui "tale norma
possa essere interpretata nel senso che i diritti acquisiti sono
quelli per i quali è intervenuto un provvedimento formale alla data
del 1 gennaio 1992". Il remittente, ancorché in alcuni passaggi
dell'ordinanza sembri prospettare una mera ipotesi interpretativa,
non compiutamente verificata, accanto ad altre, in realtà muove
dalla premessa secondo cui, in base alla norma censurata, sarebbe
decisiva, ai fini della conservazione o meno del doppio beneficio, la
data del decreto di liquidazione della prestazione pensionistica
erogata dal Ministero dell'interno, e non quella in cui sono maturate
le condizioni per il riconoscimento della stessa, o quella in cui è
stata presentata la relativa domanda. Così disponendo, ad avviso del
giudice a quo la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto farebbe dipendere la possibilità o meno di
conservare il doppio beneficio dalla maggiore o minore celerità del
procedimento amministrativo per la liquidazione dell'assegno di
invalidità.
2. - La questione è infondata.
Questa Corte non ha motivo di pronunciarsi sulla correttezza
dell'interpretazione da cui, non implausibilmente, prende le mosse il
remittente, in quanto, anche se essa fosse accolta, non ne
conseguirebbe il riconoscimento della illegittimità costituzionale
della norma.
La incompatibilità, infatti, fra le due provvidenze collegate
all'invalidità è sancita dall'art. 3, comma 1, della legge n. 407
del 1990, fin dalla sua entrata in vigore, con norma - non contestata
- operante per il periodo temporale successivo a tale data.
Il comma 1-bis aggiunto al citato art. 3 dall'art. 12, comma 2,
della legge n. 412 del 1991 ha operato una restrizione della portata
dell'incompatibilità, in quanto ha consentito la conservazione del
doppio beneficio a favore di coloro che già avessero conseguito
l'assegno di invalidità alla data del 1 gennaio 1992 - il giorno
successivo a quello di entrata in vigore della stessa legge n. 412,
che ha disposto tale nuova più favorevole disciplina - riconoscendo
alle posizioni di costoro la consistenza di diritti acquisiti anche
per il futuro, sui quali non viene più ad operare la norma che
sancisce l'incompatibilità.
In questa prospettiva, non può ritenersi precluso al legislatore
di limitare nel tempo la efficacia della disciplina di maggior
favore, anche consentendo la conservazione del beneficio, in deroga
all'incompatibilità sancita dalla legge, soltanto a coloro che non
solo avessero in precedenza maturato le condizioni per godere
dell'assegno di invalidità, ma già si fossero visti attribuire la
prestazione medesima.
La differenza di trattamento che, così interpretando la norma, ne
discenderebbe fra i soggetti che avessero già ottenuto a quella data
l'assegno in questione, e i soggetti che non l'avessero ancora
ottenuto, pur avendo maturato le relative condizioni e presentato la
relativa domanda, non potrebbe dirsi manifestamente irragionevole, in
quanto sarebbe riconducibile alla diversità di situazione fra chi,
all'entrata in vigore della nuova disciplina, aveva già fruito della
prestazione, e chi invece, alla stessa data, non ne aveva ancora
concretamente goduto.
In ogni caso, s'intende, resta salvo, a seguito del successivo
riconoscimento, il godimento dell'assegno relativamente al periodo di
tempo anteriore all'entrata in vigore della norma che ha sancito la
incompatibilità dei due tipi di beneficio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 1-bis della legge 29 dicembre 1990, n. 407
(Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991-1993), aggiunto dall'art. 12, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte