Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1985 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo

comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della

maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), promosso

con l'ordinanza emessa il 12 settembre 1984 dal Giudice tutelare di

Torino sull'istanza proposta da D'Emanuele Simona iscritta al n. 1199

del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - il giudice tutelare di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n.

194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione

volontaria della gravidanza"). Questa disposizione, nel disciplinare il

caso in cui la gestante che promuove la procedura per l'interruzione

della gravidanza sia di età inferiore ai diciotto anni, richiede

l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela, o in casi

particolari l'intervento del giudice tutelare;

2. - il meccanismo previsto dalla norma censurata violerebbe

l'indicato parametro costituzionale in quanto creerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento:

a) tra gestanti maggiorenni e gestanti minorenni, ponendo soltanto

le seconde "nella condizione di dover accettare una maternità non

desiderata per il concorrere della volontà contraria vuoi dei

genitori, vuoi del giudice", senza che tale risultato si giustifichi in

considerazione del limite gravante in via generale sulla capacità di

agire della minore;

b) entro la stessa cerchia delle minorenni, in quanto alle

gestanti, a parità di condizioni, verrebbe impedito ovvero consentito

di interrompere la gravidanza secondo "il diverso atteggiamento che i

genitori o il tutore possono assumere nei confronti dell'interruzione

della gravidanza e del nascituro", per via del proprio convincimento

religioso o di altri fattori di costume, culturali, ecc.;

3. - il giudice a quo, pur essendo a conoscenza che la stessa

questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 108 (recte,

109) del 1981, chiede che la Corte la riesamini, insistendo in

particolare, sull'assunto che la disparità di trattamento sopra

prospettata al punto 2 sub a) non trovi idoneo o razionale supporto nel

criterio discretivo adottato dal legislatore in ordine alla capacità

di agire;

4. - il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la questione,

sulla base della sentenza n. 109 del 1981, sia dichiarata

manifestamente infondata.

Considerato che la questione, già sollevata dallo stesso giudice

con ordinanze del maggio 1979 e del luglio 1980, è stata dichiarata

non fondata dalla Corte con la citata sentenza n. 109 del 1981 e

manifestamente infondata con ordinanza n. 80 del 1985;

che l'ordinanza introduttiva del presente giudizio non offre

argomenti che possano indurre la Corte a modificare le precedenti

pronunce.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice tutelare di

Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte