Sentenza n. 297/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1994 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 325/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,
lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325
(Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia
di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402,
promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal Tribunale
amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da
Magalotti Rocco contro il Ministero degli Interni, iscritta al n. 84
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di costituzione di Magalotti Rocco nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi l'avv. Enrico Bastreri per Magalotti Rocco e l'Avvocato
dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il T.A.R. della Liguria era stato adito da un agente
ausiliario della Polizia di Stato, il quale, ammesso a frequentare il
corso di perfezionamento al termine del quale sarebbe divenuto agente
in prova di P.S., si era infortunato prima dell'inizio del corso
stesso, mentre era in licenza, "partecipando ad un torneo di calcio
di quartiere". Essendo dall'infortunio derivata un'assenza superiore
a 30 giorni, l'agente ausiliario, con il provvedimento del Ministero
dell'Interno impugnato dinanzi al T.A.R., era stato dimesso dal corso
e dal servizio.
Il giudice a quo, dopo aver sospeso il provvedimento nella parte
in cui non consentiva al ricorrente la partecipazione ad un corso
successivo, ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per
l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a
favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) convertito in legge
30 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del
corso in argomento, dimesso per assenza prolungata dovuta ad
infortunio occorso per motivi privati, venga dimesso anche dal Corpo,
con conseguente impossibilità di frequentare il corso successivo.
Osserva il giudice remittente che la norma impugnata consente
all'allievo infortunatosi (o che abbia contratto un'infermità)
durante il corso, e più precisamente nello svolgimento di una
esercitazione tecnico-pratica, un'assenza di 40 giorni, prevedendo la
dimissione dal corso di addestramento ma non dal Corpo di P.S. (con
diritto di partecipare al corso successivo).
Parimenti, per le allieve di sesso femminile è fatta salva - in
caso di assenza per maternità - la partecipazione al corso
successivo al periodo di astensione obbligatoria.
Dal confronto con tali situazioni si evidenzierebbe una disparità
di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria d'infondatezza, richiamando anzitutto la disciplina che
esclude potersi desumere da una normativa di maggior favore il
termine di riferimento utile per impugnare la previsione generale e
rilevando, in secondo luogo, l'oggettiva differenza delle situazioni
poste a confronto.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte
privata insistendo sugli accennati profili d'illegittimità
costituzionale, in quanto l'infortunio occorso fuori servizio e
quello intervenuto durante un'esercitazione pratica del corso
sarebbero entrambi eventi incolpevoli, ma solo all'assenza derivante
dal primo è collegata la dimissione dal Corpo.
Nell'imminenza dell'udienza la parte ha depositato una ulteriore
memoria sottolineando la rilevanza della questione, poiché l'atto
impugnato era stato dal T.A.R. sospeso in attesa della decisione
della Corte (ed escludendo quindi che il relativo potere
giurisdizionale si fosse esaurito). Considerato in diritto
1. - Il T.A.R. della Liguria ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5,
del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 30
ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del
corso per agente di P.S. in prova, dimesso per assenza prolungata
oltre i trenta giorni - dovuta ad infortunio occorso per motivi
privati - venga dimesso anche dal Corpo senza possibilità di
frequentare il corso successivo.
Tale opportunità - osserva il giudice remittente - è viceversa
concessa in altre ipotesi che, confrontate con quella oggetto del
giudizio a quo, evidenzierebbero una disparità di trattamento lesiva
del principio di eguaglianza.
2. - La questione non è fondata.
Le situazioni assunte quali tertia comparationis sono riferibili a
posizioni sostanziali del tutto diverse da quella dedotta nel
giudizio in corso dinanzi al T.A.R. della Liguria. Infatti la
previsione di un trattamento più favorevole per l'allievo che si
assenti per una causa connessa all'attività addestrativa, trova la
sua logica spiegazione nel riconoscimento del nesso tra infermità e
servizio. Sicché è del tutto razionale, anzi dovuta, la garanzia di
partecipazione ad un altro corso.
Il caso dell'allieva che si assenti per gravidanza è in modo
così evidente riconducibile alla speciale tutela della maternità,
che non è neppure prospettabile come termine di paragone.
La dedotta violazione del principio di eguaglianza resta quindi
esclusa in ragione dell'ontologica differenza tra le fattispecie
poste a confronto, riconducibili a principi del tutto diversi tra
loro.
Per altro verso, può conclusivamente rilevarsi come la previsione
de qua risulti del tutto coerente con il sistema transitorio di
reclutamento del personale proveniente dai contingenti di leva, che
appare opportunamente caratterizzato da un'ampia discrezionalità
dell'Amministrazione nella selezione degli aspiranti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto
1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli
della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 30 ottobre 1987,
n. 402, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
T.A.R. della Liguria con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte