Sentenza n. 297/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice
civile promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal tribunale
di Salerno sul ricorso proposto da Libero Luciana iscritta al n. 287
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Renato Granata.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza del 15 gennaio 1996 il tribunale di Salerno - adito
con ricorso diretto ad ottenere l'accertamento del diritto di un
figlio naturale di anteporre al cognome, derivatogli dall'unico
riconoscimento della madre naturale intervenuto oltre quaranta anni
dopo il parto, il precedente cognome attribuito dall'ufficiale di
stato civile - ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 262 del codice civile in riferimento
all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il
figlio naturale, assumendo il cognome del genitore che per primo lo
abbia riconosciuto, ha diritto di mantenere il cognome
originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi segno
distintivo della sua identità personale.
In particolare il tribunale rimettente osserva che, tra i diritti
che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art.
2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto
all'identità personale, primo e più immediato elemento della quale
è proprio il nome, sicché sussiste un'autonoma esigenza di
protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito
con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella
quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta
nell'ambiente ove vive.
Il tribunale rimettente invoca poi la sentenza n. 13 del 1994 di
questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per
violazione dell'art. 2 della Costituzione, l'art. 165 del r.d. 9
luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in
cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato
civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si
riferisce, comporti il cambiamento del cognome il soggetto stesso
possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere
il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da
ritenersi segno distintivo della sua identità personale. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento all'art. 2 della Costituzione -
dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che
il figlio naturale, assumendo il cognome del genitore che per primo
lo abbia riconosciuto, ha diritto di mantenere il cognome
originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi segno
distintivo della sua identità personale, per sospetta violazione del
diritto fondamentale all'identità personale.
2. - La questione è fondata.
2.1. - La Corte, nella sentenza n. 13 del 1994 ha già riconosciuto
che il cognome "gode di una distinta tutela anche nella sua funzione
di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale,
costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità";
tutela che è di rilievo costituzionale perché il nome, che
costituisce "il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale", è riconosciuto "come bene oggetto di
autonomo diritto" dall'art. 2 della Costituzione. D'altra parte il
diritto all'identità personale costituisce tipico diritto
fondamentale, rientrando esso tra "i diritti che formano il
patrimonio irretrattabile della persona umana" sicché la sua lesione
integra la violazione dell'art. 2 citato.
2.2. - Orbene, la disposizione censurata - dopo aver previsto (al
primo comma) che il figlio naturale assume il cognome del genitore
che per primo lo ha riconosciuto (con prevalenza del cognome del
padre in caso di riconoscimento contemporaneo di entrambi i genitori)
- prescrive (al secondo comma) che, se la filiazione nei confronti
del padre è accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale possa
assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello
della madre. In tal modo la norma appronta una specifica e peculiare
tutela del diritto all'identità personale, che comprende - come già
sottolineato - il diritto al nome come principale segno
identificativo della persona. Infatti è possibile che
nell'intervallo di tempo tra il riconoscimento della madre e quello
successivo del padre il figlio naturale abbia maturato una precisa
identità personale per il fatto di essere riconosciuto, nella
comunità dove è vissuto, con il cognome derivatogli dalla madre.
Essendosi così radicata una corrispondenza tra soggetto e nome,
riferibile al contenuto tipico deldiritto all'identità personale,
l'ordinamento appronta un'idonea garanzia contemplando - come
rilevato - la facoltà del figlio naturale di aggiungere (invece che
sostituire) il cognome del padre a quello della madre. Una medesima
ratio è sottesa all'art. 5, terzo comma, della legge 1 dicembre
1970, n. 898 che, in caso di scioglimento del matrimonio, riconosce
la facoltà della donna di conservare il cognome del marito quando
sussiste un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
Per contro, analoga tutela la norma censurata non prevede nel caso,
sostanzialmente similare, in cui il primo riconoscimento di uno dei
due genitori avvenga (come nel caso di specie) in epoca ampiamente
successiva alla attribuzione del nome e del cognome da parte
dell'ufficiale di stato civile. Anche in questo caso il figlio
naturale ha visto intanto radicarsi la sua identità in tale nome, la
cui conservazione però non viene salvaguardata - come invece
nell'ipotesi precedente - con il riconoscimento della facoltà di
aggiungere il cognome del genitore che ha operato il riconoscimento
al cognome originariamente attribuitogli. Né rileva il fatto che,
ove il figlio - come nella specie - abbia compiuto sedici anni, il
riconoscimento non possa avvenire senza il suo consenso, negando il
quale l'interessato eviterebbe la conseguenza di vedere sostituire,
allo stato attuale della normativa, il nuovo cognome a quello che
ormai lo individua nella comunità in cui vive, così preservando il
diritto alla sua identità personale: ciò invero potrebbe avvenire
soltanto con la rinuncia al riconoscimento stesso, e quindi il figlio
ultrasedicenne si troverebbe costretto a scegliere se privilegiare la
sua identità personale o il suo stato di filiazione. Alternativa
questa del tutto incongrua ed irragionevole, ove si consideri che
nessuna situazione di conflitto insorge tra tali diritti, entrambi di
rilievo costituzionale, ben potendo la tutela dell'uno conciliarsi
con la tutela dell'altro, senza necessità di sacrificare alcuno dei
due, con l'attribuzione al figlio naturale, che assume il cognome del
genitore che lo ha riconosciuto, del diritto di conservare -
aggiungendolo o anteponendolo, a sua scelta, a questo - il cognome
precedentemente conferitogli con atto formalmente legittimo, quando
tale cognome - secondo il prudente apprezzamento del giudice - sia da
ritenersi divenuto autonomo segno distintivo della sua identità
personale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 del codice
civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale,
nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa
ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere,
anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome
precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove
tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua
identità personale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte