Sentenza n. 298/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 37d.P.R. 1074/1965
- art. 7d.P.R. 1074/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 15 novembre 1973, depositato in cancelleria il
26 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1973.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
uditi gli avvocati Giuseppe Chiarelli e Antonio Sorrentino, per la
Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 15 novembre 1973 il Presidente della
Regione siciliana ha impugnato in via principale l'art. 5 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito, il quale dispone che il versamento diretto dei
tributi indicati nel precedente art. 3 si esegue all'esattoria nella
cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
Secondo la Regione la norma impugnata sarebbe in contrasto con
l'art. 37 dello Statuto speciale il quale stabilisce che per le imprese
industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del
territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti,
viene determinata una quota di reddito da attribuire a questi ultimi e
l'imposta relativa a detta quota, spettante alla Regione, è riscossa
dagli organi di riscossione della medesima.
La norma inoltre violerebbe l'art. 7 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074, che detta norme di attuazione dell'art. 37 dello Statuto. Si
sostiene nel ricorso che il decreto delegato avrebbe dovuto far salve,
a favore della Regione siciliana, le quote di reddito che, pur
afferendo a impianti industriali operanti nella Regione, vengono
colpite dagli uffici finanziari di altre regioni e vengono riscossi da
esattori diversi da quelli siciliani e avrebbe dovuto prevedere
disposizioni particolari di esecuzione del disposto del citato art. 7
del d.P.R. n. 1074 del 1965.
Conclude pertanto la ricorrente chiedendo che la Corte voglia
dichiarare l'incostituzionalità della norma denunciata riconoscendo il
diritto della Regione a percepire, mediante i propri organi di
riscossione, la quota di imposta relativa al reddito derivante dagli
stabilimenti e dagli impianti esistenti nella Regione, ancorché la
sede dell'impresa sia fuori del territorio regionale.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato.
Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 14 dicembre
1973, l'Avvocatura sostiene che l'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, non può essere interpretato nel senso che il legislatore
delegato abbia inteso abrogare o modificare le norme di favore
stabilite a beneficio della Regione siciliana dall'art. 37 dello
Statuto e dall'art. 7 delle relative norme di attuazione.
Il sistema predisposto dal complesso dei decreti delegati per la
riforma tributaria prevede opportuni strumenti per consentire la
discriminazione dei redditi in base al luogo della loro produzione e
per assicurare, conseguentemente, alla Regione siciliana i tributi di
rispettiva competenza. A tal fine, per le ipotesi di redditi prodotti
in località diverse, le disposizioni sull'accertamento prescrivono, a
carico dei sostituti d'imposta, dichiarazioni analitiche separate (art.
7, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). E analoga
disposizione è posta a carico dei soggetti tenuti all'imposta locale
sui redditi (art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).
La difesa della Regione ha poi presentato una memoria nella quale
sostiene che l'impugnato art. 5 come disposizione generale non può
derogare alle norme preesistenti della Regione siciliana che hanno
carattere particolare. Inoltre l'art. 12, n. 4, della legge di delega
n. 825 del 1971 prevede uno speciale coordinamento della disciplina
delle entrate tributarie della Regione da effettuarsi con l'emanazione
di uno speciale decreto legislativo previa la deliberazione della
commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto. Alla stregua
di questa disposizione non poteva il d.P.R. n. 602 dettare direttamente
norme di coordinamento. L'art. 5 impugnato non sarebbe pertanto
applicabile alle entrate tributarie della Regione le quali restano
quindi regolate, quanto alla riscossione, dalle non modificate norme
anteriori. Va peraltro rilevato che norme di natura e di rilievo
costituzionale - quali sono appunto l'art. 37 dello Statuto e l'art.
7 delle norme di attuazione del d.P.R. n. 1074 del 1965 - non potevano
essere modificate con norme di legge ordinaria.
Il ricorso perciò dovrebbe essere dichiarato infondato mediante
sentenza interpretativa di rigetto. Nell'ipotesi invece che la Corte
non ritenesse di condividere questa soluzione. il ricorso andrebbe
accolto con conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale
della norma impugnata. Considerato in diritto :
1. - La nuova normativa sulla riscossione delle imposte sui redditi
prevista dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - emanato in base alla
legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente delega per la riforma
tributaria - , prevede tre diversi sistemi per la riscossione delle
imposte: con ritenuta diretta; con versamenti diretti del contribuente
all'esattoria o alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; con
iscrizione nei ruoli. Riguardo alla riscossione mediante versamenti
diretti, prevista per le imposte indicate nell'art.3, è stata altresì
dettata la regola secondo cui tale versamento deve essere eseguito alla
esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio
fiscale (art. 5).
Di questo precetto la ricorrente Regione siciliana ha chiesto
declaratoria d'incostituzionalità sul rilievo che esso importerebbe la
lesione del suo potere di riscossione della imposta gravante sulla
quota del reddito prodotto dagli stabilimenti e dagli impianti
industriali operanti in Sicilia, ancorché la sede dell'impresa sia
fuori del territorio regionale, ad essa spettante ai sensi dell'art. 37
dello Statuto speciale e dell'art. 7 delle norme di attuazione in
materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
2. - Il ricorso non è fondato.
Va preliminarmente osservato che il d.P.R. n. 602 del 1973, del
quale fa parte la norma denunciata, s'inserisce in un complesso di
provvedimenti delegati con i quali è stato attuato un profondo
rinnovamento dell'ordinamento tributario nazionale. Nel quadro di
questa grande recente riforma un assetto del tutto nuovo è stato dato
all'imposizione diretta essendosi disposta la soppressione di tutta una
serie di tributi preesistenti e la istituzione, in loro luogo, di tre
fondamentali imposte: quella sul reddito delle persone fisiche, quella
sul reddito delle persone giuridiche e quella locale sui redditi (art.
1 legge di delega per la riforma tributaria attuata con dd.PP.RR. 29
settembre 1973 nn. 597, 598 e 599) là cui struttura tecnica e
giuridica è completamente diversa da quella delle precedenti imposte
che hanno sostituito.
Correlativamente il legislatore delegato ha anche modificato e
differentemente disciplinato i sistemi di accertamento e riscossione
delle nuove imposte (dd.PP.RR. 29 settembre 1973, nn. 600, 602 e 603).
ora è nel contesto di questa vasta disciplina, radicalmente
innovativa dell'ordinamento fiscale precedente, che va esaminata
l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Regione nei riguardi
dell'art. 5 del d.P.R. n. 603 del 1973. La doglianza secondo cui tale
norma sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria regionale quale risulta
delineata dall'art. 37 dello Statuto e dall'art. 7 delle norme di
attuazione, viene a perdere ogni rilievo ove si consideri che il
tributo previsto dalle citate norme è l'imposta di ricchezza mobile
sui redditi commerciali e industriali e poiché questa imposta è stata
soppressa con decorrenza 10 gennaio 1974 a seguito dell'entrata in
vigore della riforma tributaria (cfr. artt. 82 d.P.R. n. 597 del 1973 e
26 d.P.R. n. 598 stesso anno) è evidente che non poteva sopravvivere
il preesistente sistema della sua riscossione mediante ruoli.
Strutturalmente diversa è ora l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presupposto della quale è il possesso di redditi
provenienti da qualsiasi fonte, come pure, diversa è la procedura di
riscossione mediante versamento diretto alla esattoria per questa
introdotta con d.P.R. n. 602 del 1973. Ciò è sufficiente per
escludere che possa porsi a raffronto la nuova normativa fiscale
nazionale in materia con norme dello Statuto e di attuazione
riferentesi a fattispecie di tributi non più esistenti.
In altri termini, non sussistendo più il vecchio tributo erariale
di ricchezza mobile sui redditi commerciali ed industriali oggetto
della previsione degli artt. 37 dello Statuto e 7 delle norme di
attuazione e riguardando l'art. 5 del d.P.R. n. 602 la riscossione
mediante versamento diretto di nuove imposte tra le quali quella sul
reddito delle persone giuridiche è da escludere che tale norma sia
lesiva di un potere di riscossione regionale non più operante perché
afferente a fattispecie tributaria soppressa.
Certo non può la Corte disconoscere che il nuovo ordinamento
fiscale nazionale, la cui piena operatività nel territorio della
Regione siciliana è ribadita dall'art. 6 del d.P.R. n. 1074 del 1965,
pone problemi attinenti alla modifica della pregressa disciplina dei
rapporti tributari tra Stato e Regione.
Lo stesso legislatore delegato si è preoccupato di questo aspetto
che postula l'esigenza di una disciplina legislativa di coordinamento e
ha all'uopo disposto che la determinazione delle relative norme venga
effettuata, nel rispetto dell'autonomia regionale, dalla Commissione
paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto e che il testo
definitivo deliberato dal Consiglio dei ministri con l'intervento del
Presidente della Regione, venga emanato dal Presidente della Repubblica
con apposito decreto legislativo (art. 12 punto 4 della legge di delega
per la riforma tributaria n. 825 del 1971).
Non si può far, quindi, carico al decreto delegato impugnato di
non aver esso stesso dettato disposizioni di coordinamento. L'art. 5
del d.P.R. n. 602 del 1973, d'altronde, con l'enunciare in via generale
un diverso principio in tema di riscossione di alcune imposte istituite
nel nuovo sistema fiscale, non anticipa né pregiudica in alcun modo le
soluzioni che, nell'appropriata sede, potranno essere ritenute idonee
per assicurare alla Regione la percezione con regolarità e senza
ritardi di tributi erariali di sua spettanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art.5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito, proposta dal Presidente
della Regione siciliana con ricorso 15 novembre 1973, in riferimento
all'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana e all'art. 7 del
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello
Statuto in materia finanziaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte