Corte costituzionale

Ordinanza n. 298/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 25legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal

tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Fardelli

Luciano ed altri, iscritta al n. 1233 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis del 20

marzo 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e dell'AGIS e l'atto di costituzione di Fardelli Luciano;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto I) che con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 (comunicata

il 18 aprile e notificata l'8 ottobre 1984; pubblicata nella G.U. n. 68

bis del 20 marzo 1985 e iscritta al n. 1233 R.O. 1984) nel procedimento

penale a carico di Pastore Marina e Fardelli Luciano imputati della

contravvenzione di cui all'art. 668 c.p., il Tribunale di Firenze, sez.

II penale, ha preso in esame l'eccezione d'incostituzionalità

dell'art. 668 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla difesa

degli imputati e l'ha giudicata rilevante e non manifestamente

infondata sul riflesso che l'impugnata disposizione punisce i soli

spettacoli teatrali e cinematografici abusivi e non anche le stesse

rappresentazioni se divulgate per mezzo di televisione specie se

azionata da emittenti private per giunta non assoggettate ad alcuna

forma di controllo preventivo, II) che avanti la Corte si è costituito

nell'interesse dell'imputato Fardelli Luciano, giusta delega in margine

all'atto di deduzioni depositato il 13 luglio 1984, l'avv. Nicola

Rocchetti concludendo per la fondatezza della proposta questione; hanno

spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con l'atto depositato il

29 gennaio 1985 per la inammissibilità e, in ipotesi, per

l'infondatezza della proposta questione, e nell'interesse

dell'Associazione generale italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.), giusta

delega in margine all'atto d'intervento depositato il 31 luglio 1984,

l'avv. Augusto Fragola chiedendo che questa Corte, dichiarata

l'ammissibilità dell'intervento, si pronunci nel senso della

illegittimità costituzionale della norma denunciata oppure per la

interpretazione da dare ad essa nel senso della parificazione della

proiezione di film alle televisioni e proiezioni di film nei locali di

pubblico spettacolo (argomentazioni sviluppate e conclusioni illustrate

nella memoria depositata il 24 settembre 1985), III) che nell'adunanza

del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto

la relazione.

Considerato che a) l'intervento dell'A.G.I.S. va dichiarato

inammissibile perché l'art. 25 comma terzo l. 11 marzo 1953 n. 87

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

consente soltanto al Presidente del Consiglio dei ministri (e al

Presidente della Giunta regionale) di intervenire in giudizio e di

presentare le loro deduzioni; b) la proposta questione, già dichiarata

infondata dalla Corte con sent. 238/1985, è da giudicare

manifestamente infondata per essere la motivazione della ordinanza di

rimessione identica alla motivazione della ordinanza dello stesso

giudice a quo su cui questa Corte ha reso la or richiamata sent.

238/1985.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile l'intervento spiegato all'A.G.I.S. con

atto depositato il 31 luglio 1985;

b) dichiara manifestamente non fondata la questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 668 (rappresentazioni teatrali

o cinematografiche abusive) c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., con ordinanza 22 marzo 1984 (n. 1233 R.O. 1984) del Tribunale di

Firenze, sezione II penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte