Corte costituzionale

Ordinanza n. 298/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 del codice

di procedura penale e 252 delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 30 ottobre 1990 dal Tribunale di Busto Arsizio nel

procedimento penale a carico di Caprioli Giovanni, iscritta al n. 125

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio sospeso per accertata,

sopravvenuta incapacità d'intendere e di volere dell'imputato, il

Tribunale di Busto Arsizio, disposta consulenza tecnica di ufficio

allo scadere dei sei mesi previsti dall'art. 72 del codice di

procedura penale per la verifica delle condizioni mentali

dell'imputato, a fronte di una prognosi d'irreversibilità delle

condizioni patologiche dello stesso, con ordinanza emessa il 30

ottobre 1990, ha sollevato - su istanza del Pubblico Ministero - in

relazione all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 72 del codice di procedura penale e 252

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), con riferimento agli artt. 70 e 71 dello stesso

codice;

che, a parere del giudice a quo, la reiterazione degli

accertamenti peritali con periodicità semestrale, anche nei casi in

cui non vi sia ragionevole aspettativa di un positivo evolversi delle

condizioni psichiche che consenta di proseguire il processo,

rappresenterebbe un congegno "macchinoso" comportante un inutile

dispendio di attività giurisdizionale ed amministrativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

manifesta infondatezza della questione;

Considerato che il sistema della periodica verifica dello stato di

mente dell'imputato nelle ipotesi - invero non frequenti -

d'infermità mentale sopravvenuta ha il fine di accertare se possa o

meno realizzarsi una sua cosciente partecipazione al processo;

che, in tale ottica, risultano del tutto razionalmente

contemperate la garanzia dell'autodifesa con l'esigenza di contenere

la stasi processuale, evitando anche rischi di comportamenti

simulatori, secondo un paradigma procedimentale utilizzato anche in

tema di riesame della pericolosità (cfr. art. 313, secondo comma,

del codice di procedura penale);

che, a prescindere dalla cadenza semestrale delle indagini

peritali, è evidente come il curatore e lo stesso giudice (cfr.

sentenza n. 141 del 1982) debbano e possano attivarsi in ogni momento

in cui occorra riscontrare la permanenza della situazione che aveva

motivato il provvedimento di sospensione del processo;

che, peraltro, la stessa prospettazione dà atto di una

pluralità di possibili, alternative opzioni e si traduce in una

generica richiesta di intervento sulla normativa - adducendosi

inconvenienti di mero fatto - a fronte di una pluralità di soluzioni

ipotizzabili;

che, quindi, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 della

Costituzione, degli artt. 72 del codice di procedura penale e 252

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), sollevata, anche in relazione agli artt. 70 e

71 dello stesso codice, dal Tribunale di Busto Arsizio con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte