Sentenza n. 299/1974
Altra decisione · depositata il 27/12/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 19 aprile 1974, depositato in cancelleria il 24
successivo ed iscritto al n. 4 del registro 1974, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministro per le
finanze n. 15/1704 del 13 febbraio 1974 contenente istruzioni per
l'applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
uditi gli avvocati Giuseppe Chiarelli e Antonio Sorrentino, per la
Regione siciliana' ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 19 aprile 1974 il Presidente della
Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione con lo Stato
in relazione alla circolare del Ministro per le finanze n. 15/1704 del
13 febbraio 1974 contenente istruzioni per l'applicazione dell'art. 5
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito, per i seguenti motivi:
1) violazione delle competenze costituzionalmente garantite alla
Regione dagli artt. 37 dello Statuto e 7 del d.P.R. n. 1074 del 1965 in
quanto con la circolare si stabilisce - in contrasto peraltro con
quanto precedentemente disposto dall'Assessore regionale per le finanze
con propria circolare del 22 gennaio 1974 - che i versamenti delle
ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti degli stabilimenti
esistenti nell'Isola debbono essere fatti presso l'esattoria in cui le
imprese hanno la loro sede legale e non già direttamente all'esattoria
siciliana nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento;
2) violazione dell'art. 43 dello Statuto e dell'art. 12, n. 4,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente delega per la riforma
tributaria, in quanto le norme sulla riscossione delle imposte di
spettanza della Regione siciliana non potevano essere modificate con
una normale legge ordinaria o un decreto legislativo delegato ma solo
ricorrendo alla speciale procedura che richiede il previo intervento
della commissione paritetica (art. 43) e l'emanazione di un apposito
decreto legislativo di attuazione dello Statuto (art. 12, n. 4) per
quel coordinamento delle entrate tributarie della Regione resosi
necessario a seguito della nuova disciplina delle imposte.
L'illegittimità denunciata appare assai più grave ove si
consideri che il Ministro, impartendo disposizioni per un diverso
versamento dei tributi, non ha prescritto che l'esattore percipiente
versi immediatamente alla Regione ciò che le spetta;
3) violazione dell'art. 134 della Costituzione e dell'articolo 20
dello Statuto siciliano nonché dei principi generali in tema di
disapplicazione degli atti amministrativi. La circolare ministeriale ha
dettato una disciplina dei versamenti delle ritenute sui redditi di
lavoro prodotti in Sicilia da dipendenti di imprese che hanno la sede
legale nel restante territorio nazionale che è diversa e contrastante
con quella emanata dall'Assessore regionale per le finanze il 22
gennaio 1974. Questa circolare assessoriale non poteva essere
disapplicata con le istruzioni ministeriali giacché, come la Corte ha
stabilito in altre occasioni, al Governo non spetta un siffatto potere,
ma solo la facoltà di sollevare conflitto di attribuzione se gli atti
amministrativi regionali invadano la competenza statale (sentenza 207
del 1971 e 184 del 1972). Da ciò la lesione dell'art. 134 Cost. in
quanto il Governo, non sollevando il conflitto, avrebbe sottratto alla
Regione la garanzia del giudizio di costituzionalità.
Conclude pertanto la difesa chiedendo l'annullamento della
circolare impugnata.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Nell'atto di costituzione, depositato in cancelleria il 9 maggio
1974, l'Avvocatura afferma che i rilievi di illegittimità formulati
nel primo motivo del ricorso non sono pertinenti al proposto conflitto
di attribuzione poiché riguardano la pretesa illegittimità dell'art.
5 del d.P.R. n. 602 del 1973 e non la circolare applicativa di tale
articolo. Comunque nei riguardi della norma indicata, che è stata
impugnata con autonomo ricorso, è opportuno rilevare che il nuovo
sistema di riscossione alla fonte delle ritenute di redditi di lavoro
dalla stessa previsto non si riferisce formalmente alla previsione
dell'art. 7, comma secondo, del d.P.R. n. 1074 del 1965 che ha ad
oggetto soltanto i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle
imprese industriali con stabilimenti ed impianti in Sicilia.
Con la riforma tributaria sono scomparse le imposte sui redditi di
lavoro ed il prelievo fiscale è ora demandato a un nuovo tributo
personale che non si applica soltanto sui redditi di lavoro, ma sul
reddito complessivo del soggetto nel cui contesto i vari redditi
provenienti da diverse categorie perdono la loro individualità.
Consegue da ciò ché essendo stato soppresso il tributo sui
redditi di lavoro, oggetto della previsione dell'art. 7 del d.P.R. n.
1074 del 1965, l'art. 5 del d.P.R. n. 602 del 1973, che disciplina il
versamento. tra l'altro, delle ritenute a titolo di acconto sui redditi
di lavoro, non contrasta col predetto art. 7 e deve perciò trovare
applicazione anche nel territorio regionale.
Questo non significa ovviamente, che alla Sicilia non competa più
l'imposta erariale sul reddito dei lavoratori dipendenti dagli
stabilimenti siti nel suo territorio. È certo però che a decorrere
dal 10 gennaio 1974 la percezione dei tributi spettanti alla Regione
non può avvenire sulla base delle superate disposizioni del d.P.R. n.
IO74 del 1965, ma occorreranno nuove norme da emanarsi con decreto
legislativo ai sensi dell'art. 12, punto 4, della legge 9 ottobre 1971,
n.825.
Privo di fondamento, secondo l'Avvocatura, è anche il secondo
motivo del ricorso in cui si assume la violazione dell'art. 43 dello
Statuto e dell'art. 12, punto 4, della legge di delega per la riforma
tributaria. La circolare ministeriale si inserisce perfettamente nel
solco delle direttive tracciate dagli indicati precetti, giacché con
le sue istruzioni si è inteso salvaguardare la soluzione che sarà
adottata in sede di emanazione del provvedimento legislativo di
coordinamento. Proprio a tal fine è stato disposto il separato
versamento da parte dei sostituti d'imposta e la separata
contabilizzazione da parte delle esattorie delle ritenute di acconto
sui redditi di lavoro riferibili agli stabilimenti operanti in Sicilia
ma con domicilio fiscale fuori del suo territorio.
Contesta infine l'Avvocatura l'affermazione che la circolare
ministeriale sia lesiva delle funzioni amministrative regionali per
aver comportato la disapplicazione dell'atto 22 gennaio 1974 con il
quale l'Assessore per le finanze invitava i sostituti d'imposta
interessati a versare alle esattorie dell'Isola le ritenute d'acconto
sui redditi di lavoro. Non pertinente alla fattispecie ritiene il
richiamo alle sentenze n. 207 del 1971 e n. 184 del 1972 giacché
allora venivano in esame due circolari ministeriali con cui si
impartivano agli uffici distrettuali delle imposte direttive in
contrasto con decreti del Presidente della Regione interassessoriali
emanati in applicazione di una specifica legge regionale. Nel caso in
esame non ci si trova di fronte ad un vero e proprio atto
amministrativo ma a semplici lettere "cliché" indirizzate
dall'Assessore a soggetti di diritto privato ed è evidente che nei
confronti di atti del genere non sono sollevabili i conflitti di
attribuzione previsti dall'art. 134 della Costituzione.
Conclude pertanto l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia
respingere il ricorso.
La difesa della Regione ha presentato anche una lunga memoria nella
quale svolge ulteriormente i motivi di incostituzionalità formulati
nel ricorso confermando le conclusioni già prese. Considerato in diritto :
- Col ricorso indicato in epigrafe la Regione siciliana ha
impugnato la circolare del Ministro per le finanze 13 febbraio 1974 con
la quale "in attesa dell'emanazione delle norme relative al
coordinamento delle entrate tributarie della Regione con la nuova
disciplina delle imposte sul reddito e della relativa riscossione" sono
state date disposizioni in materia di versamento delle ritenute alla
fonte sui redditi di lavoro dipendente. Dopo aver riaffermato l'obbligo
previsto dall'art. 5 del d.P.R. n 602 del 1973 del versamento
all'esattoria nella cui circoscrizione il sostituto d'imposta ha il
domicilio fiscale, la circolare precisa che i sostituti d'imposta che
hanno tale domicilio fuori del territorio della Sicilia e stabilimenti
industriali e commerciali nell'Isola debbono eseguire il versamento
delle ritenute relative ai dipendenti occupati presso tali stabilimenti
con separate distinte o separato bollettino di conto corrente postale e
con l'annotazione nella causale del versamento che trattasi di
"personale di stabilimenti in Sicilia". Analoga procedura viene
prescritta per i sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia e
stabilimenti situati nel restante territorio nazionale, con l'uso, in
luogo dell'annotazione precedente, dell'altra "personale di
stabilimenti fuori Regione".
2. - Tra le varie censure mosse alla citata circolare mette conto
di esaminare per prima quella relativa alla pretesa violazione degli
artt. 134 Cost. e 20 dello Statuto, nonché dei principi generali in
tema di disapplicazione degli atti amministrativi sostenuta dalla
difesa regionale sul rilievo che avendo l'Assessore regionale per le
finanze disciplinato con propria precedente circolare ed in modo del
tutto diverso la stessa materia (i sostituti d'imposta erano stati
invitati a versare le ritenute medesime direttamente alle esattorie
nella cui circoscrizione sono ubicati in Sicilia gli stabilimenti) il
Governo avrebbe dovuto sollevare conflitto di attribuzione nei riguardi
di tale atto regionale, se ritenuto lesivo della propria competenza, e
non già disporne la disapplicazione con le successive istruzioni
ministeriali.
La censura non è fondata. La circolare impugnata non ha leso
alcuna prerogativa statutaria della Regione. Con essa il Ministro,
nell'esercizio di un suo autonomo potere che non può essergli
disconosciuto, ha inteso dare pratica attuazione al disposto di una
norma emanata dal legislatore nazionale impartendo istruzioni ad uffici
da esso dipendenti sulle formalità da seguire in sede di versamento
delle ritenute sui redditi di lavoro nell'ambito del territorio
regionale. La situazione di specie non ha nulla a che vedere con quella
presa in esame dalla Corte nelle precedenti occasioni ricordate dalla
difesa della Regione (sent. 207/1971 e 184/19721. Nei casi allora in
esame le circolari ministeriali che la Corte ha annullato non si
riferivano a materia di competenza statale, ma impartivano istruzioni
perché fossero disapplicati provvedimenti amministrativi adottati
dalla Regione per dare esecuzione a leggi regionali.
Casi quindi del tutto opposti a quello che viene qui in
considerazione in cui ci si trova invece dinanzi ad un atto
assessoriale che, nell'intento di dare concreta attuazione ad una
disposizione di legge statale nel territorio della Regione, impartisce
le relative istruzioni rivelatesi poi in contraddizione con quelle
successivamente emanate dal Ministro competente.
L'atto dell'Assessore avrebbe potuto formare oggetto di impugnativa
da parte dello Stato, ma il fatto che contro di esso non sia stato
sollevato il relativo conflitto di attribuzione non può importare
acquiescenza a quanto con quell'atto di sposto, né tampoco significare
che dovesse ormai ritenersi preclusa la facoltà del Ministro di
impartire proprie autonome istruzioni nella medesima materia.
3. - Altro motivo di incostituzionalità formulato dalla Regione
nei riguardi della circolare ministeriale è la violazione dell'art. 37
dello Statuto e dell'art. 7 delle norme di attuazione approvate con
d.P.R. n. 1074 del 1965. Trattasi di motivo identico a quello svolto
nei confronti dell'art. 5 del d.P.R. n. 602 del 1973, oggetto di
autonomo ricorso con cui la Regione ha denunciato la lesione del potere
statutariamente riconosciutole di riscuotere l'imposta di ricchezza
mobile gravante sulla quota del reddito prodotto dagli stabilimenti e
dagli impianti operanti in Sicilia, ma con sede legale dell'impresa
fuori del suo territorio.
L'imposta cui si riferisce la circolare impugnata è diversa
perché non riguarda i redditi delle imprese, bensì i redditi di
lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali che hanno
stabilimenti ed impianti nel territorio della Regione e sede centrale
fuori del suo territorio. Anche per tali imposte la difesa della
Regione ha lamentato la lesione del suo potere di riscossione diretta
giacché, a seguito della sopravvenuta modifica del sistema della loro
riscossione, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro viene
ora eseguito dal sostituto d'imposta all'esattoria in cui l'impresa ha
la sede centrale, mentre per il passato la riscossione mediante
iscrizione a ruolo spettava agli organi regionali.
Anche questa doglianza non è fondata. Anzitutto va precisato che
non pertinente è il richiamo dell'art. 37 dello Statuto dal momento
che questa norma si riferisce esclusivamente all'imposta di ricchezza
mobile sui redditi delle imprese e non anche all'imposta sui redditi di
lavoro dei dipendenti delle imprese. L'attribuzione di quest'ultimo
tributo alla Regione è difatti prevista dal comma secondo dell'art. 7
delle norme di attuazione e non è contemplata da alcuna norma
statutaria.
Ma a parte ciò, a risolvere la questione proposta valgono le
considerazioni svolte dalla Corte per la decisione del ricorso di
impugnativa diretta dell'art. 5 del d.P.R. n. 602 del 1973 discusso
nella stessa udienza. Al pari dell'imposta di ricchezza mobile sui
redditi delle i'mprese, anche l'imposta sui redditi di lavoro
dipendente è stata soppressa a decorrere dal 10 gennaio 1974 per
effetto dell'entrata in vigore della riforma tributaria, con l'ovvia
conseguenza che il preesistente sistema della sua riscossione mediante
iscrizione a ruolo è venuto correlativamente a cessare.
In luogo di tale tributo è stata istituita nel nuovo ordinamento
l'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche (d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597), la cui struttura è completamente diversa in
quanto alla formazione del reddito sul quale va calcolato il nuovo
tributo concorrono ora tutti i cespiti di diversa origine che
pervengono al soggetto passivo dell'imposizione, di tal che il reddito
del suo lavoro, in origine autonomamente tassato, non ha più
individuale rilevanza agli effetti fiscali.
Per effetto della sostituzione di siffatto nuovo tributo a quello
preesistente, posta in essere dal legislatore nazionale in sede di una
riforma generale e di vasta portata del suo sistema tributario, non si
è inteso tuttavia pregiudicare i rapporti finanziari tra Stato e
Regione siciliana sottraendo a quest'ultima tributi in precedenza alla
stessa attribuiti. La necessità di un coordinamento tra entrate
tributarie siciliane e nuovo ordinamento tributario nazionale è stata
avvertita dallo stesso legislatore in sede di delega ed all'uopo l'art.
12, punto 4, della legge n. 825 del 1974 ha demandato il coordinamento
ad apposito decreto legislativo da emanarsi proprio nel rispetto della
procedura indicata dall'art. 43 dello Statuto, che la difesa della
Regione assume essere stato violato dalla circolare ministeriale.
Anche questa censura perciò appare infondata. Le istruzioni
ministeriali non pregiudicano le soluzioni che potranno essere adottate
in sede di emanazione della disciplina di coordinamento, ed in loro
attesa, - dato che non v'è dubbio che trattasi di tributi spettanti
alla Regione, in quanto espressamente previsti dall'art. 7, comma
secondo, del d.P.R. n. 1074 del 1965 tuttora in vigore - hanno disposto
che i sostituti d'imposta facciano separate distinte di versamento
delle ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti di stabilimenti e
impianti siti in Sicilia con la specifica annotazione che trattasi di
ritenute relative a detto personale. Per effetto di queste istruzioni e
sulla base peraltro della disciplina dettata dal d.P.R. n. 602 del 1973
in tema di versamenti diretti e relativi termini riscosso tali entrate,
dovrà immediatamente trasmettere il relativo importo alla Regione,
onde evitare che questa abbia a subire pregiudizio nell'assolvimento
delle sue funzioni per effetto di ritardi - non giustificati dalla
normativa predisposta - nell'acquisizione di quanto ad essa è dovuto.
Qualora tali ritardi si verificassero non mancherebbero alla Regione i
rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato impartire istruzioni circa il
versamento diretto all'esattoria da parte dei sostituti di imposta che
hanno il domicilio fiscale fuori del territorio della Sicilia delle
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti occupati
presso gli stabilimenti industriali e commerciali in Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte