Corte costituzionale

Sentenza n. 299/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1984 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26d.l. 463/1983
  • art. 21d.l. 463/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, comma

secondo, e 26 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, recante: "Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

Amministrazione e proroga di taluni termini", promosso con ricorso del

Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, notificato il 12

ottobre 1983, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al

n. 37 del registro ricorsi 1983.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

uditi l'avv. Fabio Roversi Monaco per la Regione Emilia-Romagna e

l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha

impugnato gli artt. 21, comma secondo e 26 del d.l. 12 settembre 1983

n. 463 per assunto contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost. in relazione

all'art. 11 della legge 19 maggio 1976 n. 335 ed all'art. 13 del

d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Il ricorrente premette che con l'art. 25 della legge 5 agosto 1978

n. 468 (riforma delle norme di contabilità generale dello Stato in

materia di bilancio) era stato stabilito, per i Comuni, le Provincie,

gli enti pubblici non economici compresi nella tabella allegata alla

legge e gli enti che sarebbero stati determinati con decreto del

Presidente del Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore della

legge, l'obbligo di adeguare il sistema di contabilità e i relativi

bilanci a quelli annuali di competenza e di cassa dello Stato.

Detto art. 25 non conteneva alcun riferimento agli enti dipendenti

dalle Regioni e ciò in quanto, secondo il ricorrente, i principi

generali e le norme di contabilità relative a tali enti erano stati

già dettati con legge 19 maggio 1976 n. 335, la quale prescrive al

riguardo (art. 11) che i bilanci degli enti dipendenti dalle Regioni

sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo

statuto e dalle norme regionali.

Con l'art. 12, secondo comma del d.l. 11 maggio 1983 n. 176, non

convertito in legge, e con l'art. 12, secondo comma del d.l. 11 luglio

1983 n. 317, neppure questo convertito in legge, furono peraltro

apportate modifiche all'art. 25 sopra citato, stabilendosi

espressamente che l'individuazione degli enti assoggettati a quella

disciplina comprendeva gli enti anche di natura economica "a carattere

nazionale e regionale che gestiscono fondi direttamente o

indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli

enti di gestione delle partecipazioni statali", ai quali si applicavano

direttamente le disposizioni dell'articolo stesso.

Infine, poiché neppure il citato d.l. n. 317 del 1983 fu

convertito, l'art. 12 venne riprodotto nell'art. 21, secondo comma del

d.l. 12 settembre 1983 n. 463, ove però non figura più la

specificazione del carattere "nazionale e regionale" degli enti da

individuare con decreto del Presidente del Consiglio.

Nel frattempo, prosegue il ricorrente, in attuazione del d.l. n.

176 del 1983, con decreto del Presidente del Consiglio 2 luglio 1983

(pubblicato sulla G. U. n. 181 del 4 luglio 1983) furono individuati

come enti compresi nella previsione dell'art. 25 della legge n. 468 del

1978 numerosi enti dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna, fra i

quali:

a) le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

b) gli enti provinciali del turismo;

c) l'ente regionale di sviluppo agricolo in Emilia-Romagna;

d) l'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;

e) l'Ente autonomo per la Fiera di Bologna;

f) gli istituti autonomi delle case popolari IACP;

g) gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna.

Poiché sia l'art. 17 del d.l. n. 317 del 1983 sia l'art. 26 del

d.l. n. 463 dello stesso anno hanno fatto salva la validità di tutti

gli atti e provvedimenti assunti in applicazione del d.l. n. 176/1983,

ancorché non convertito, l'individuazione degli enti operata nel

citato decreto del Presidente del Consiglio rimane efficace e con ciò

risulterebbe evidente l'interesse della Regione a proporre il ricorso

anche se, come si è detto, nell'ultimo d.l. n. 463/83, non figura più

il testuale riferimento al carattere "nazionale e regionale" degli enti

già presente nel d.l. n. 317 del 1983.

Il ricorrente osserva al riguardo che la formula, senza

specificazione del carattere nazionale o regionale, adottata

nell'ultimo decreto, essendo stati fatti salvi gli atti ed i

provvedimenti già adottati in base al primo decreto, risulterebbe

interpretata dal Governo come sufficientemente ampia da ricomprendere

nella sfera di applicazione della norma anche le strutture dotate di

propria soggettività dipendenti dalle Regioni.

L'art. 21, secondo comma, del d.l. n. 463/83 e, con esso, l'art. 26

successivo, peraltro, violerebbero l'autonomia finanziaria e contabile

spettante alla regione ai sensi degli artt. 117 e 119 Cost..

Invero, per effetto dell'art. 117 Cost. - che attribuisce alle

regioni potestà legislativa (nei limiti dei principi fondamentali

stabiliti dalle leggi dello Stato) in materia di ordinamento degli

uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione gli enti

stessi costituirebbero materia di competenza regionale, salvo i limiti

suddetti. Con la legge 19 maggio 1976 n. 335 sono stati dettati alcuni

principi al riguardo, stabilendosi altresì, come si è detto, ai sensi

dell'art. 119 Cost. (v. art. 11 della legge) che "i bilanci degli enti

e degli organismi dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente

nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi

regionali", mentre altrettanto viene disposto per quanto riguarda i

rendiconti (art. 27).

La norma del decreto legge impugnata altererebbe illegittimamente

questo disegno obbligando enti amministrativi dipendenti dalla Regione

a uniformare il proprio bilancio e la propria contabilità a quelli

dello Stato anziché a quelli della Regione, ostacolando così

l'armonizzazione fra la gestione finanziaria e contabile di questi enti

e quella della Regione.

Il riconoscimento dell'autonomia contabile della Regione

costituirebbe un corollario imprescindibile dell'autonomia finanziaria

regionale garantita dall'art. 119 Cost., poiché la disciplina della

contabilità sarebbe finalizzata all'organizzazione dell'attività

legislativa e amministrativa della Regione.

Inoltre la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con

l'art. 13 d.P.R. n. 616 del 1977, che riconosce, dando compiuta

attuazione all'art. 117 Cost., la competenza regionale sull'ordinamento

degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione.

Il d.l. n. 463/83, poi consentendo la prosecuzione della violazione

della sfera di attribuzioni della Regione concretatasi nel periodo di

vigenza del d.l. n. 176/83 (art. 12), si porrebbe per ciò solo in

contrasto, autonomamente, con i principi di cui agli artt. 117 e 119

Cost., in relazione agli artt. 11 della l. n. 335 del 1976 e 13 del

d.P.R. n. 616 del 1977.

A ciò poi si aggiungerebbe anche la violazione dell'art. 77 Cost.

che riserva alle Camere il potere di disciplinare, con legge, gli

effetti degli atti compiuti nel periodo di vigenza dei decreti legge

decaduti.

2. - L'Avvocatura dello Stato sostiene l'infondatezza delle censure

di cui sopra.

In sintesi, l'Avvocatura osserva che attraverso le norme della

legge n. 335 del 1976 si rende evidente che il legislatore, mentre ha

dettato un'ampia serie di principi e norme di coordinamento riguardo al

bilancio ed alla contabilità relativa all'amministrazione diretta

della Regione, in tema di enti ed organismi dipendenti da questa

avrebbe ritenuto necessaria una meno estesa regolamentazione di

principio, in modo da consentire ad ogni regione di adeguare per il

resto la contabilità degli enti alle loro concrete dimensioni.

La legge 5 agosto 1978 n. 468 avrebbe in larga misura ripreso la

sistemazione data alla materia dalla legge n. 335 del 1976; e la

portata precettiva dell'art. 25 della legge del 1978 n. 468 - di cui

l'art. 21, secondo comma, del d.l. n. 463 del 1983 ha esteso

l'applicazione agli enti ed organismi dipendenti dalla Regione - nella

sostanza non andrebbe oltre l'imposizione dell'osservanza della regola

della redazione del bilancio in termini di competenza e di cassa e

dell'altra sul modo di classificazione delle entrate già previste e

non più delle sole spese (art. 1 legge n. 468/78, artt. 3 e 9 legge

335/1976).

L'avere reso operanti questi principi, oltre che per le Regioni,

anche per la loro amministrazione indiretta, rientrerebbe nell'ambito

della funzione di coordinamento delle finanze statali e regionali

prevista dall'art. 119 Cost.; e da ciò emergerebbe la piena

infondatezza delle censure sollevate. Considerato in diritto :

1. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri il 12 ottobre 1983 la Regione Emilia-Romagna ha impugnato in

via diretta gli artt. 21, secondo comma, e 26 del decreto legge 12

settembre 1983, n. 463, assumendone il contrasto con gli artt. 117 e

119 Cost., in relazione all'art. 11 della legge 19 maggio 1976, n. 335

e all'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per ciò che ne

verrebbe offesa l'autonomia finanziaria e contabile spettante alla

regione ricorrente. Il solo art. 26 del d.l. 463/1983 viene denunziato

anche in relazione all'art. 77, terzo comma, Cost., "che riserva alle

Camere il potere di disciplinare con legge gli effetti degli atti

compiuti nel periodo di vigilanza (recte vigenza) dei decreti-legge

decaduti". Quest'ultima questione è però posta soltanto nella parte

motiva del ricorso, ma non è riprodotta nelle conclusioni di esso.

2. - Per meglio apprezzare le dedotte questioni e verificarne

l'ammissibilità e la fondatezza è opportuno ripercorrere la sequenza

delle leggi, dei decreti-legge e dei decreti governativi succedutisi

nella materia in esame nell'arco di tempo che va dall'agosto del 1978

al novembre 1983.

La legge n. 335 del 1976, portante "Principi fondamentali e norme

di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni",

all'art. 11 recita che "I bilanci degli enti e degli organismi, in

qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati

annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle

leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della

regione", e che in siffatti bilanci "le spese" devono essere

"classificate e ripartite" secondo gli stessi criteri adottati per le

spese regionali (art. 11 in relazione all'art. 9). A tali principi si

è adeguata la legge regionale (della Regione Emilia-Romagna) n. 31 del

6 luglio 1977.

La legge 5 agosto 1978 n. 468, sulla riforma di alcune norme di

contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, sotto il

Titolo IV (Conti della finanza pubblica) all'art. 25 (Normalizzazione

dei conti degli enti pubblici), stabilisce che: "Ai comuni, alle

province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non

economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a

quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo,

agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme

contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello

Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno

dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema

della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza

e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla

base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per

l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al

fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il

settore pubblico" (primo comma).

"La predetta tabella A potrà essere modificata con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del

tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica"

(secondo comma).

..."Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del

tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica, con

proprio decreto, determina gli enti pubblici non economici ai quali si

applicano le disposizioni del presente articolo" (ultimo comma).

In attuazione dei disposti del succitato art. 25 l. 468/78 il

Presidente del Consiglio dei ministri emanò i decreti 5 marzo 1979 (in

G. U. n. 76 del 17 marzo 1979) e 20 ottobre 1981 (in G. U. n. 296 del

28 ottobre 1981).

Né la tabella A allegata alla legge né i provvedimenti del

Presidente del Consiglio dei ministri comprendevano alcuno degli enti

ed organismi dipendenti dalla Regione, che risultavano, anche per ciò,

pacificamente esclusi dalla sfera di applicazione dell'art. 25 della

medesima legge n. 468 del 1978.

Con decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, all'art. 12, secondo

comma, il testo dell'ultimo comma del precisato art. 25 (legge 468/78)

veniva sostituito con altro, nel quale al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri era attribuito lo scopo di individuare "gli

organismi e gli enti anche di natura economica a carattere nazionale e

regionale, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente

interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione

delle partecipazioni statali, ai quali si applicano le disposizioni del

presente articolo". Per quanto qui interessa, rileva la specifica

estensibilità anche agli organismi ed enti "a carattere regionale",

della disciplina di cui alla legge 468/1978.

In applicazione dell'art. 12, secondo comma, del d.l. 176/1983, il

Presidente del Consiglio dei ministri emanava il decreto 2 luglio 1983

(in G. U. n. 181 del 4 luglio 1983) nel quale venivano individuati

numerosi organismi ed enti, ritenuti dalla ricorrente regione

Emilia-Romagna da essa dipendenti.

Il d.l. n. 176 del 1983 non veniva convertito in legge nei termini

costituzionalmente stabiliti e con altro d.l. n. 317 dell'11 luglio

1983 (art. 12, secondo comma) veniva riprodotto letteralmente il testo

dell'art. 12 cpv. del d.l. n. 176 del 1983, mentre apposita

disposizione (art. 17) statuiva che "restano validi gli atti ed i

provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici

derivanti dalla applicazione", tra gli altri, "del decreto-legge 11

maggio 1983, n. 176".

Neppure il d.l. n. 317 del 1983 veniva tempestivamente convertito

in legge.

Sopravveniva, quindi, il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

che, all'art. 21, secondo comma, sostituiva l'ultimo comma dell'art. 25

della legge n. 468 del 1978, riproducendo il testo dell'art. 12,

secondo comma, del d.l. (non convertito) 11 maggio 1983, n. 176,

identico a quello dell'art. 12, secondo comma del d.l. 11 luglio 1983,

n. 317, omessa però (nel d.l. 463/83) la specificazione che gli

organismi ed enti da individuare mediante il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri potevano avere "carattere nazionale e

regionale".

Il medesimo d.l. n. 463 del 1983, all'art. 26, riproduceva la

clausola per cui "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati

ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione",

per quanto qui interessa, "dei decreti legge... 11 maggio 1983 n. 176 e

... 11 luglio 1983 n. 317...".

Come si è notato all'inizio, con ricorso notificato il 12 ottobre

1983 la regione Emilia-Rornagna impugnava in via diretta dinnanzi a

questa Corte i precitati artt. 21, secondo comma, e 26 del d.l. n. 463

del 1983.

Con decreto 3 novembre 1983 (in G. U. n. 305 del 7 novembre 1983)

il Presidente del Consiglio dei ministri, visti i propri precedenti

decreti 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, emanati ai sensi dell'art. 25,

ultimo comma, del d.l. n. 463 del 1983, ravvisava "la necessità di

rideterminare, ai sensi del suddetto art. 21, secondo comma, e di

raccogliere in un unico provvedimento, che sostituisce il decreto 2

luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 luglio

1983, tutti gli organismi e gli enti anche di natura economica che

gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza

pubblica, ai quali si applicano le disposizioni recate dal citato art.

25 della legge 468/78, compresi anche quelli già individuati con i due

sopra ricordati decreti (del Presidente del Consiglio dei ministri) 5

marzo 1979 e 20 ottobre 1981". Nell'elenco degli organismi ed enti come

sopra individuati compaiono, fra quelli indicati nel d.P.C.M. 2 luglio

1983 e che la Regione Emilia- Romagna nel ricorso in esame assume da

essa dipendenti, soltanto gli "Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna" e

"l'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna".

Infine, il d.l. n. 463/1983 è stato convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 11 novembre 1983, n. 638. La legge di

conversione sostituisce l'art. 21, secondo comma, del d.l. convertito,

aggiungendo agli enti di gestione delle partecipazioni statali, esclusi

dall'applicazione dell'art. 25 della legge n. 468/1978, gli enti

autonomi fieristici; sopprime l'art. 26 del d.l. convertito,

riproducendone, però, il testo con autonoma disposizione della legge

medesima.

3. - Dalla successione delle leggi, dei decreti-legge, convertiti e

non, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, qui sopra

analiticamente richiamati e che testimoniano una prassi non certo

esemplare, si deduce però con sicurezza:

a) che la legge n. 468/1978, provvedendo, all'art. 25, alla

normalizzazione dei conti degli enti pubblici, non si è riferita

anche agli enti dipendenti dalle regioni, restando, quindi, per questi

ultimi, salva la disciplina di cui alla legge n. 335/1976. Ciò è

confermato anche dai d.P.C.M. 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, emanati

in forza del succitato art. 25, che non comprendono alcun organismo od

ente di carattere regionale;

b) che neppure il d.l. 463/1983 (art. 21, secondo comma) né la

legge di conversione 638/1983 menzionano gli enti di carattere

regionale, esclusi, perciò, dalla sfera di applicabilità dell'art.

25 della legge 468/78 anche nel testo come sopra sostituito;

c) che il riferimento agli enti ed organismi di carattere regionale

è contenuto soltanto nei d.l. nn. 176 e 317 del 1983 (art. 12,

secondo comma) entrambi non tempestivamente convertiti;

d) che l'art. 26 del d.l. 463/1983 è stato soppresso dalla legge

di conversione 638/1983, che, però, ne riproduce integralmente il

testo; mentre quest'ultima disposizione non può concernere il d.P.C.M.

2 luglio 1983, emanato in forza del d.l. 176/1983 ed elencante enti ed

organismi di sicuro carattere regionale, posto che tale d.P.C.M. è

stato sostituito da altro, emanato, in forza del d.l. 463/1983, il 3

novembre 1983 e cioè prima dell'entrata in vigore della legge di

conversione.

4. - Se così è, ne consegue anzitutto la inammissibilità delle

questioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna ed aventi ad oggetto il

soppresso art. 26 del d.l. 463/1983, autonomamente censurato in

riferimento vuoi agli artt. 117 e 119 Cost., vuoi all'art. 77, ultimo

comma, Cost.. Per quanto concerne la questione di legittimità

costituzionale sollevata in riferimento all'art. 77, terzo comma,

Cost., e non specificamente enunciata, come si è detto, nelle

conclusioni del ricorso, è da ritenere che la stessa Regione

Emilia-Romagna ne abbia riconosciuto la inammissibilità per

l'assorbente motivo che il vizio così adombrato non concreta in

ipotesi alcuna invasione della sfera di autonomia regionale.

5. - Quanto alla censura rivolta all'art. 21, secondo comma, del

d.l. n. 463/1983, strettamente connessa a quella concernente l'art. 26,

il percorso argomentativo seguito dal ricorrente per formularla è del

tutto impraticabile.

Infatti, in presenza di una disposizione normativa (l'art. 21,

secondo comma), che, innovando, sul punto specifico, al dettato degli

artt. 12, secondo comma, dei caducati d.l. nn. 176 e 317 del 1983, non

fa menzione alcuna degli enti ed organismi regionali, la regione

ricorrente, poiché l'art. 26 conserva validità agli atti ed ai

provvedimenti adottati in applicazione dei succitati d.l. 176 e 317 del

1983, e poiché ritiene invasa la sfera della propria autonomia dal

d.P.C.M. 2 luglio 1983 (emanato, appunto, in applicazione dell'art. 12,

secondo comma, del d.l. 176/1983), invece di impugnare quest'ultimo

atto, solleva questione di legittimità costituzionale del disposto di

legge (art. 21, secondo comma, d.l. 463/1983) del quale il decreto

presidenziale 2 luglio 1983 non può certo dirsi costituisca

applicazione. Vero è che, secondo la ricorrente, la conservazione

degli effetti del decreto presidenziale emesso in applicazione

dell'art. 12 del d.l. n. 176/1983, nel quale ultimo "non sussisteva" il

testuale riferimento al carattere nazionale o regionale degli enti

coinvolti, costituirebbe, "pure in presenza delle sopravvenute

variazioni normative", "segno non dubbio del fatto che" "la formula"

"organismi ed enti di natura economica che gestiscono fondi

direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica" (di cui

al disposto censurato) "è già ritenuta di per sé sufficientemente

ampia da ricomprendere nelle sfere di applicazione delle norme anche le

strutture dotate di autonoma soggettività dipendenti dalle Regioni".

In contrario è facile osservare, anzitutto, che l'art. 12,

secondo comma, del d.l. 176/1983 fa espressa menzione degli organismi

ed enti di carattere nazionale e regionale, contrariamente a quanto

assunto dalla ricorrente, il cui errore, sul punto, ne inficia in

radice l'argomentazione.

Inoltre, a tacer di ciò ed a voler considerare coinvolti

nell'impugnazione, oltre all'art. 21, secondo comma, del d.l. 463/1983,

nel testo sostituito dalla legge di conversione, anche il disposto

della legge medesima, interamente riproduttivo del testo del soppresso

art. 26 del decreto convertito, la clausola per cui "restano validi gli

atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti

giuridici derivanti dall'applicazione dei decreti legge" non convertiti

(nn. 176 e 317 del 1983) sta a significare soltanto che gli atti e i

provvedimenti adottati in applicazione dei decreti legge non convertiti

non vengono automaticamente travolti dalla caducazione della fonte

normativa dalla quale traggono origine. Ciò non vuol dire, però, che

la validità di siffatti atti o provvedimenti, per effetto della

clausola in esame, possa permanere oltre i limiti segnati dalla

successione nel tempo delle fonti normative medesime e tanto meno che

essi atti e provvedimenti vengano a godere di una sorta di

intangibilità, quasi che l'art. 77, terzo comma, ultimo periodo, Cost.

valesse a rendere insindacabili nelle sedi competenti i vizi dai quali

fossero eventualmente affetti, originariamente o in forza di norme

sopravvenute.

Ora, è fuori dubbio che l'art. 21, secondo comma, del d.l.

463/1983, sia nel testo originario che in quello sostituito dalla legge

di conversione, ha eliminato il riferimento agli enti regionali,

contenuto, invece, negli artt. 12, secondo comma, dei d.l. 176 e 317

del 1983, non convertiti, e che nessuna influenza sul significato e la

portata della disposizione di legge denunziata possono spiegare sia la

norma precedente caducata sia i provvedimenti adottati in forza di

quest'ultima, pur se fatti salvi dalla legge di conversione.

Si aggiunga che il d.P.C.M. 2 luglio 1983 sul quale, in definitiva,

la regione ricorrente fonda la propria denuncia, assumendone,

erroneamente, attraverso la disposizione di salvaguardia (art. 26 d.l.

463/1983), la persistente validità - ed efficacia - è stato

sostituito interamente dal d.P.C.M. 3 novembre 1983, così che neppure

più sussiste il decreto presidenziale ritenuto invasivo della sfera di

autonomia regionale. Che, infine, il decreto presidenziale 3 novembre

1983 individui due degli enti ed organismi che la regione

Emilia-Romagna ritiene da essa dipendenti, non sposta i termini del

problema. In primo luogo, l'assunto della ricorrente, circa la natura

degli enti, è, a tutto concedere, opinabile per quanto concerne sia

l'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna sia gli

Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna. In secondo luogo, anche a

prescindere da ciò, la eventuale inclusione, nell'elenco degli enti ed

organismi ai quali si applicano le disposizioni riguardanti

l'adeguamento del sistema della contabilità e dei relativi bilanci a

quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, di enti ed

organismi dipendenti dalle Regioni, non compresi nella previsione

legislativa, può semmai dare luogo ad un vizio di legittimità del

provvedimento governativo, ma non essere assunto a canone ermeneutico

della norma in violazione della quale il provvedimento medesimo sarebbe

stato assunto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463,

sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalla Regione

Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21, secondo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463,

sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalla Regione

Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte