Ordinanza n. 299/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 282Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 28legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma,
del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), promossi con n. 56
ordinanze emesse l'11 e il 13 aprile 1987 dal Pretore di Tirano,
iscritte ai nn. da 666 a 695 e da 737 a 762 del registro ordinanze
1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e
52, prima serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Coppola
Marco, imputato del reato di cui all'art. 282 del t.u. delle leggi
doganali (d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43) per avere tentato di
introdurre merce dal territorio extradoganale di Livigno a quello
dello Stato italiano senza aver pagato i diritti di confine, il
Pretore di Tirano, con ordinanza del 13 aprile 1987 (reg. ord. n. 666
del 1987), sollevava questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. cit.,
nella parte in cui pone il territorio del suddetto Comune al di fuori
del confine doganale dello Stato;
che secondo il Pretore, la detta franchigia territoriale,
stabilita con l. 17 luglio 1910 n. 516, non si giustificava più
attualmente, stante le mutate condizioni della viabilità e
dell'economia della zona, ciò che poneva in contrasto con il
principio di eguaglianza il trattamento tributario di favore rispetto
alle altre zone del territorio nazionale;
che lo stesso Pretore sollevava la medesima questione di
legittimità costituzionale con le altre ordinanze indicate in
epigrafe;
Considerato che i giudizi, per l'identità del loro oggetto,
debbono essere riuniti;
che la questione, come già questa Corte ha deciso con
l'ordinanza n. 640 del 1987, risulta manifestamente inammissibile
poiché la valutazione delle condizioni economiche e geografiche al
fine di attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una
determinata zona del territorio statale è riservata alla
discrezionalità del legislatore, il cui esercizio, se non
irrazionale, è insindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 28 l.
11 marzo 1953 n. 87;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. 23
gennaio 1973 n. 43, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Pretore di Tirano con le ordinanza indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte