Corte costituzionale

Ordinanza n. 299/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma,

del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale), promossi con n. 56

ordinanze emesse l'11 e il 13 aprile 1987 dal Pretore di Tirano,

iscritte ai nn. da 666 a 695 e da 737 a 762 del registro ordinanze

1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e

52, prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Coppola

Marco, imputato del reato di cui all'art. 282 del t.u. delle leggi

doganali (d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43) per avere tentato di

introdurre merce dal territorio extradoganale di Livigno a quello

dello Stato italiano senza aver pagato i diritti di confine, il

Pretore di Tirano, con ordinanza del 13 aprile 1987 (reg. ord. n. 666

del 1987), sollevava questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. cit.,

nella parte in cui pone il territorio del suddetto Comune al di fuori

del confine doganale dello Stato;

che secondo il Pretore, la detta franchigia territoriale,

stabilita con l. 17 luglio 1910 n. 516, non si giustificava più

attualmente, stante le mutate condizioni della viabilità e

dell'economia della zona, ciò che poneva in contrasto con il

principio di eguaglianza il trattamento tributario di favore rispetto

alle altre zone del territorio nazionale;

che lo stesso Pretore sollevava la medesima questione di

legittimità costituzionale con le altre ordinanze indicate in

epigrafe;

Considerato che i giudizi, per l'identità del loro oggetto,

debbono essere riuniti;

che la questione, come già questa Corte ha deciso con

l'ordinanza n. 640 del 1987, risulta manifestamente inammissibile

poiché la valutazione delle condizioni economiche e geografiche al

fine di attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una

determinata zona del territorio statale è riservata alla

discrezionalità del legislatore, il cui esercizio, se non

irrazionale, è insindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 28 l.

11 marzo 1953 n. 87;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. 23

gennaio 1973 n. 43, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Pretore di Tirano con le ordinanza indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte