Corte costituzionale

Ordinanza n. 299/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), così come correlato alla

normativa degli artt. 2 e 3 del D.M. 21 luglio 1983 (Determinazione,

ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici

e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in

relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui

al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), promosso con ordinanza emessa

il 30 luglio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Sondrio sul ricorso proposto da Secchi Primo contro l'Ufficio Imposte

Dirette di Tirano, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Sondrio,

con ordinanza 30 luglio 1988 (R.O. n. 6 del 1989) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 53 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600 "così come correlato con quanto disposto dal D.M. 21 luglio

1983", sotto il profilo che esso "facendo riferimento a coefficienti

rigidi", ai fini degli accertamenti presuntivi, "senza distinzioni di

classe nell'ambito di ciascuna categoria di elementi considerati

nell'art. 2 dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973", violerebbe il

principio della capacità contributiva;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 283 del 1987, ha

escluso il contrasto dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 con gli

artt. 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del

principio della capacità contributiva, affermando altresì che la

valutazione della legittimità del D.M. 21 luglio 1983 esula dalla

sua competenza, trattandosi di un atto amministrativo il quale, come

tale, non può formare oggetto di giudizio di legittimità

costituzionale;

che non sono stati addotti motivi che possano indurre a

discostarsi da detta decisione;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Sondrio, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte