Ordinanza n. 299/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), così come correlato alla
normativa degli artt. 2 e 3 del D.M. 21 luglio 1983 (Determinazione,
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici
e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in
relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui
al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), promosso con ordinanza emessa
il 30 luglio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Sondrio sul ricorso proposto da Secchi Primo contro l'Ufficio Imposte
Dirette di Tirano, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Sondrio,
con ordinanza 30 luglio 1988 (R.O. n. 6 del 1989) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 53 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 "così come correlato con quanto disposto dal D.M. 21 luglio
1983", sotto il profilo che esso "facendo riferimento a coefficienti
rigidi", ai fini degli accertamenti presuntivi, "senza distinzioni di
classe nell'ambito di ciascuna categoria di elementi considerati
nell'art. 2 dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973", violerebbe il
principio della capacità contributiva;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 283 del 1987, ha
escluso il contrasto dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 con gli
artt. 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del
principio della capacità contributiva, affermando altresì che la
valutazione della legittimità del D.M. 21 luglio 1983 esula dalla
sua competenza, trattandosi di un atto amministrativo il quale, come
tale, non può formare oggetto di giudizio di legittimità
costituzionale;
che non sono stati addotti motivi che possano indurre a
discostarsi da detta decisione;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Sondrio, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte