Sentenza n. 299/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 81/1987
- art. 72d.P.R. 449/1988
- art. 22d.P.R. 449/1988
- art. 72r.d. 12/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16
febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art.
72, primo e secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario) come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a
carico di imputati minorenni), promossi con ordinanze emesse il 14
dicembre 1992 (n. 3 ordinanze), l'11 gennaio 1993 (n. 2 ordinanze) ed
il 13 gennaio 1993 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Torino - Sezione
distaccata di Moncalieri, iscritte ai nn. 31, 32, 153, 154, 155, 156
e 157 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 5 e 15, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri - nel
corso del procedimento penale a carico di Siniscalchi Vincenzo,
rilevato che alla udienza dibattimentale le funzioni di pubblico
ministero erano state delegate dal Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Torino in sede di avocazione
ad un ufficiale di polizia giudiziaria, con ordinanza del 14 dicembre
1992, R.O. n. 31 del 1993, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 di delega al
Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, il
quale stabilisce che "Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli
imputati minorenni";
b) dell'art. 72, primo e secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941
(Ordinamento giudiziario) come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. n.
449 del 1988 il quale, in attuazione della detta delega, prevede che
le funzioni di pubblico ministero nella udienza dibattimentale
pretorile possono essere svolte, per delega specifica e nominativa
del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da ufficiali di
polizia giudiziaria.
Secondo il giudice a quo sarebbe violato l'art. 76 della
Costituzione perché nella norma sub a) non v'è traccia di principi
e criteri direttivi che il precetto costituzionale pone come
condizione fondamentale di una legittima delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa. Sebbene il legislatore
delegato abbia ritenuto di poter ricavare indicazioni dai principi e
dai criteri enunciati negli artt. 2 e 3 della legge n. 81 del 1987
che concernono le deleghe per l'emanazione del codice di procedura
penale e la normativa per il processo a carico di imputati minorenni,
tale soluzione non è corretta perché la legge n. 81 del 1987
contiene varie deleghe, aventi oggetti diversi.
Né il richiamo, non esplicito del legislatore, può essere
dedotto in via interpretativa, sia perché a norma del citato art. 76
della Costituzione i principi e i criteri direttivi, pur
introducibili anche solo per relationem, devono formare il contenuto
di una espressa manifestazione di volontà del legislatore, sia
perché, in assenza di tale manifestazione, il ricorso allo strumento
interpretativo non assicura il richiesto carattere di determinatezza.
2. - La medesima questione è stata sollevata dallo stesso Pretore
con altre sei ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 32 e 153 del
1993 in data 14 dicembre 1992, R.O. n. 154 in data 13 gennaio 1993,
R.O. nn. 155 e 156 in data 11 gennaio 1993, R.O. n. 157 in data 13
gennaio 1993).
3. - Nei giudizi susseguenti alle ordinanze R.O. nn. 153, 154,
155, 156 e 157 del 1993 è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la infondatezza della questione rilevando che i
principi e i criteri direttivi di cui il giudice remittente ha
lamentato la mancanza nell'art. 5 della legge n. 81 del 1987, sono
desumibili dagli artt. 2 e 3 della legge stessa, concernenti il
codice di procedura penale, sia in via immediata, perché alcune
direttive hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario (dir. 68 e
103), sia come effetto delle soluzioni adottate nel testo delegato,
mentre la limitatezza delle indicazioni andrebbe interpretata nel
senso che il Parlamento non ha inteso dare delega per una organica
riforma dell'ordinamento giudiziario, ma soltanto delegare le
modifiche di quello vigente nella misura necessaria per adeguarlo al
nuovo rito penale. Considerato in diritto
1. - I sette ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza in quanto prospettano identica questione.
2. - La Corte deve verificare:
a) Se l'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, il quale
stabilisce che il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le
norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al
nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni,
violi l'art. 76 della Costituzione per mancanza della indicazione di
quei principi e criteri direttivi che tale disposizione
costituzionale pone come condizioni fondamentali di una legittima
delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa;
b) se, in conseguenza della illegittimità dell'art. 5 della
legge n. 81 del 1987, debba considerarsi costituzionalmente
illegittimo, per violazione dello stesso art. 76 della Costituzione,
l'art. 72, primo e secondo comma, r.d. del 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 449 del 1988 -
che, in attuazione della delega di cui al citato art. 5 - stabilisce
che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale
pretorile possono essere svolte, per delega specifica e nominativa
dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da ufficiali di
polizia giudiziaria.
3. - La questione non è fondata.
La delega concessa con la norma censurata non riguarda l'organica
riforma dell'intero ordinamento giudiziario ma solo la emanazione di
disposizioni strettamente necessarie per l'adeguamento del suddetto
ordinamento al nuovo processo penale e a quello a carico di imputati
minorenni.
Proprio la limitatezza delle finalità da raggiungere giustifica
adeguatamente la mancata indicazione di principi e criteri specifici.
Ai fini che interessano è sufficiente che la nuova disciplina si
collochi all'interno del nuovo processo penale, ne attui le finalità
e costituisca il coerente sviluppo e la concreta attuazione dei
criteri e dei principi ispiratori della riforma (sentt. nn. 68 e 181
del 1991).
Inoltre, possono utilmente dedursi principi e criteri direttivi
dagli artt. 2 e 3 della legge n. 81 del 1987, concernente il codice
di procedura penale ed, in via immediata, dalle direttive che hanno
per oggetto l'ordinamento giudiziario. E cioè dalla direttiva n. 68,
la quale prevede che le funzioni di pubblico ministero in udienza
siano esercitate con piena autonomia, e dalla direttiva n. 103,
secondo cui il processo davanti al pretore deve svolgersi con criteri
di massima semplificazione e, tra l'altro, con la garanzia della
distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice.
Inoltre, sono da tenere in considerazione la più volte rilevata
carenza di magistrati professionali e l'esigenza della definizione la
più sollecita possibile, dei processi penali.
4. - Del resto, si è ritenuta non fondata (sent. n. 333 del 1990)
e manifestamente infondata (ordd. nn. 451, 517, 574 del 1990 e 59 del
1991), anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, nel testo modificato dall'art. 22 del D.P.R. n.
449 del 22 settembre 1988, ora di nuovo censurato, sia pure in via
conseguenziale.
Si sono considerate le modalità di conferimento da parte del
Procuratore della Repubblica della delega agli ufficiali di polizia
giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di P.M. nelle udienze
dinanzi al Pretore, la sua provvisorietà ed il suo conferimento per
singoli processi, nonché l'assicurazione della autonomia e della
indipendenza di cui godono i giudici anche ai suddetti, e
l'ammissibilità, anche secondo la Costituzione, dell'attribuzione a
persone estranee all'ordine giudiziario di compiti attinenti
all'amministrazione della giustizia (artt. 104, 102, secondo comma, e
108, secondo comma, della Costituzione).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa
al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale) e dell'art. 72, primo e secondo comma, R.D. 1941,
n. 12 (Ordinamento giudiziario)
come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449
(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati
minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
dal Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri - con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1993:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte