Sentenza n. 299/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33
(Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso
con ordinanza emessa il 24 giugno 1994 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto
da Tasciotti Marisa contro la Commissione per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica per i Comuni della
Provincia di Latina ed altro, iscritta al n. 112 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla Sig.ra Marisa
Tasciotti contro la Commissione per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, al fine di ottenere l'annullamento
del provvedimento di esclusione dalla graduatoria degli aspiranti
all'assegnazione degli alloggi, il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sezione staccata di Latina, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge
Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e
la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), nella parte in cui prevede che la domanda di
iscrizione nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere spedita al
Comune esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, senza busta e
senza cartolina di ricevimento.
Premette in fatto il giudice a quo che la ricorrente non ha
osservato tale disposizione avendo inviato la sua domanda a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno e che, per tale motivo, è stata
esclusa dalla graduatoria con il provvedimento impugnato.
Rileva il giudice a quo che una norma di estremo dettaglio, quale
è quella impugnata, per essere ritenuta conforme ai principi
enunciati nell'art. 97 della Costituzione, deve risultare non
arbitraria e non irragionevole, requisiti questi, che non sembrano
ricorrere nel caso di specie, non essendo ravvisabile alcun valido
motivo che giustifichi tale previsione.
2. - Non si sono costituite le parti del giudizio a quo né ha
spiegato intervento la Regione Lazio. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione
staccata di Latina, dubita, in riferimento all'art. 97 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina
per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui
prevede l'esclusione dalla graduatoria nel caso di invio della
domanda a mezzo di raccomandata postale con cartolina di ricevimento.
2. - La questione è fondata.
La norma impugnata prevede - oltre quella oggetto della questione
- anche un'altra serie di rigorose modalità relative alla
presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso
per l'assegnazione degli alloggi, modalità che il legislatore
regionale richiede a pena di inammissibilità e che possono trovare
qualche giustificazione.
Ma non si riesce a trovare alcuna giustificazione logica o
giuridica alla disposizione che prevede l'inammissibilità della
domanda per avere l'aspirante unito alla raccomandata di spedizione
anche la cartolina di ricevimento. Ed invero se, per evidenti
esigenze di certezza, la norma esige che la domanda sia inviata per
raccomandata, il fatto che gli istanti abbiano voluto assicurarsi
anche la prova dell'avvenuto recapito della stessa non menoma la
situazione, ma vi aggiunge un elemento che, pur non rilevante per
l'amministrazione, non può determinare effetti negativi.
Conclusivamente va quindi ritenuto che la disposizione da cui
discende il grave effetto della inammissibilità della domanda per il
mero fatto di aver unito alla raccomandata di spedizione anche la
cartolina di ricevimento appare del tutto irragionevole e
contrastante con i principi di buon andamento e di imparzialità
dell'amministrazione pubblica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina
per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui
prevede, a pena d'inammissibilità, che la domanda di iscrizione
nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi
popolari, deve essere spedita al Comune a mezzo di raccomandata
postale senza cartolina di ricevimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte