Sentenza n. 299/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato A), lettera
d), della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 e degli
artt. 5, comma 1, 35, comma 1, lettera d), stessa legge (Disciplina
per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui
rinviano a detto allegato, promosso con ordinanza emessa il 14
gennaio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, II
sezione, sul ricorso proposto da I. T. contro il comune di Firenze ed
altra, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, II
sezione, solleva, con ordinanza del 14 gennaio 1999, questione di
legittimità costituzionale dell'allegato A), lettera d), nonché
degli artt. 5, comma 1, e 35, comma 1, lettera d), nella parte in cui
entrambe le norme rinviano a detto allegato, della legge della
Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per
l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli
artt. 3, 117 e 118 della Costituzione.
2. - Nel giudizio a quo l'assegnatario di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica (in seguito, e.r.p.) ha impugnato l'ordinanza
sindacale che lo ha dichiarato decaduto dall'assegnazione, in quanto
egli avrebbe perduto uno dei requisiti stabiliti a detto fine. In
particolare, il Tar osserva che l'art. 5, comma 1, della legge della
Regione Toscana n. 96 del 1996 dispone che, per l'assegnazione
dell'alloggio di e.r.p., è richiesto il possesso dei requisiti
fissati nella tabella a) allegata a detta legge, tra i quali, alla
lettera d), è prevista la mancanza di titolarità di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, anche
sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore
locativo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con
condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce
il bando di concorso, computandosi detto valore secondo le modalità
stabilite dalla legge da ultimo richiamata; il successivo art. 35,
comma 1, lettera d), stabilisce che il venire meno di detto requisito
determina la decadenza dall'assegnazione.
La questione, secondo il giudice a quo, sarebbe anzitutto
rilevante in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato
proprio in virtù delle norme censurate, che devono appunto essere
applicate nel giudizio. Il Tar espone, quindi, che la delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) del
13 marzo 1995 ha stabilito i criteri generali per l'assegnazione
degli alloggi, disponendo che costituisce requisito per
l'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. "la mancanza di titolarità di
diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare" (paragrafo 3.1, lettera
c), eliminando il riferimento al reddito percepito dall'immobile,
commisurato al valore locativo determinato ai sensi della legge
n. 392 del 1978, già contenuto nella precedente delibera Cipe del 19
novembre 1981. Ad avviso del Tar, le norme impugnate, attribuendo
rilievo al fine dell'assegnazione e della decadenza alla natura di un
determinato reddito quantificato con riferimento al valore locatizio
ex lege n. 392 del 1978, violerebbero il principio di ragionevolezza
(art. 3 della Costituzione), sia in quanto detto valore non
costituisce un indice idoneo ad esprimere il fabbisogno abitativo,
sia in quanto esso costituisce una componente del reddito complessivo
pure previsto quale requisito dell'assegnazione. Le disposizioni si
porrebbero, quindi, in contrasto con la ratio delle più recenti
direttive del Cipe del 1995, identificata proprio nell'intento di
eliminare il riferimento al valore locatizio, allo scopo di espungere
il vizio di ragionevolezza che inficiava la precedente direttiva.
Peraltro, secondo il Tar, la legge regionale avrebbe dovuto
conformarsi alle direttive del Cipe del 1995, in quanto le regioni a
statuto ordinario non sarebbero titolari di una competenza
legislativa costituzionalmente garantita nella materia dei criteri
per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. Quest'ultima non rientra
infatti tra quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione
(sentenza n. 27 del 1996) e neppure è stata attribuita alle regioni
dalle norme che la hanno disciplinata (d.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), le quali hanno anzi
riservato al Cipe la fissazione dei "criteri generali per le
assegnazioni" (art. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto
1978, n. 457). Pertanto, conclude il rimettente, poiché le norme
impugnate non introducono mere specificazioni dei criteri di
assegnazione, conformi alla ratio di quelli stabiliti dal Cipe, esse
violerebbero anche gli artt. 117 e 118 della Costituzione.
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale della Toscana, il quale, nell'atto di intervento e nella
memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, ha
chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Secondo l'interveniente, la deliberazione Cipe del 13 marzo 1995,
al paragrafo 3.1, lettera c), recherebbe un criterio più restrittivo
rispetto alle norme impugnate, in quanto esso non attribuisce nessun
rilievo al luogo di ubicazione dell'immobile e ciò influirebbe sulla
rilevanza della questione. A suo avviso, le censure sarebbero
comunque infondate, dato che le norme impugnate avrebbero introdotto
specificazioni non in contrasto con la ratio delle deliberazioni del
Cipe, in quanto stabiliscono che, se l'immobile è ubicato al di
fuori dell'ambito territoriale di riferimento del bando di concorso,
la decadenza viene dichiarata qualora esso garantisca un reddito pari
ad un importo quantificato, con disposizione non irragionevole,
avendo riguardo al valore locativo del bene. In ogni caso, la Regione
avrebbe disciplinato la materia conformandosi alle direttive del Cipe
del 1981, anziché a quelle del 1995, le quali sarebbero peraltro
caratterizzate da una maggiore indeterminatezza, proprio allo scopo
di ampliare la facoltà del legislatore regionale di introdurre
specificazioni dei criteri di assegnazione. L'interveniente conclude,
infine, osservando che la questione sarebbe infondata anche in quanto
l'art. 60 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito alle regioni
la competenza a stabilire i criteri per l'assegnazione degli alloggi. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale promossa con
l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'allegato A), lettera d),
nonché gli artt. 5, comma 1, e 35, comma 1 lettera d), della legge
della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, nelle parti in cui
stabiliscono i requisiti necessari per l'assegnazione e la decadenza
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali norme che
prevedono, tra i vari requisiti prescritti, quello della mancanza di
titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione "su
uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la
cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di
alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito
territoriale cui si riferisce il bando di concorso", sarebbero in
contrasto con gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo infatti, le norme impugnate
violerebbero il principio di ragionevolezza nella parte in cui
quantificano il godimento del reddito di immobili, commisurandolo al
valore locativo ex lege n. 392 del 1978, poiché si tratterebbe di un
indice inidoneo ad esprimere il fabbisogno abitativo, anche perché
quel tipo di reddito è già compreso in quello complessivo del
nucleo familiare, che costituisce ulteriore requisito. Le stesse
norme inoltre violerebbero, secondo il giudice rimettente, la
delibera Cipe del 13 marzo 1995, che esclude in materia la
possibilità di ogni riferimento al valore locativo, cosicché, sotto
questo profilo, sarebbero in contrasto con gli artt. 117 e 118 della
Costituzione.
2. - La questione è fondata.
Le norme regionali impugnate precludono la possibilità di
godimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica a coloro che,
in particolare, abbiano la titolarità di diritti che assicurano un
certo reddito derivante da immobili, anche non situati nell'ambito
territoriale cui si riferisce il relativo bando di concorso.
Tale preclusione peraltro non è di per sé, secondo la
giurisprudenza costituzionale, arbitraria. Nel quadro delle finalità
della legislazione sull'edilizia residenziale pubblica, diretta ad
agevolare il compito, a carico della collettività, di favorire
l'accesso all'abitazione, a canoni inferiori a quelli correnti sul
mercato, a categorie di cittadini meno abbienti (sentenza n. 419 del
1991), non appaiono infatti incongrue le norme che mirano ad evitare
che di tali alloggi possa godere anche chi sia titolare di un bene
immobiliare avente la stessa natura di quello al quale aspira,
ovunque esso sia ubicato.
Questa Corte ha peraltro affermato di recente, nell'esaminare
norme regionali di contenuto pressoché identico a quelle ora
sottoposte a scrutinio, che appare invece incongrua, rispetto a tali
finalità, l'adozione del criterio, costituito dalla assunzione del
canone di locazione, determinato ai sensi della legge n. 392 del
1978, quale parametro del valore dell'alloggio che sia ubicato in
località diversa da quella di residenza dell'assegnatario, in quanto
l'impostazione di fondo della disciplina dell'equo canone è ormai da
considerarsi superata (sentenza n. 176 del 2000). Ed invero, a
partire dall'introduzione dei cosiddetti "patti in deroga" (d.l. 11
luglio 1992, n. 333) e soprattutto dopo la legge 9 dicembre 1998,
n. 431, la determinazione dei canoni di locazione non è più
agganciata ai precedenti, uniformi indici convenzionali e
coefficienti di valutazione, ma risulta rimessa ai variabili
equilibri del mercato, così da rendere ben possibili, a parità di
condizioni, sensibili variazioni d'importo del canone.
Le norme impugnate fondano dunque, in modo irragionevole, al pari
di quelle esaminate nella citata sentenza n. 176 del 2000, la
preclusione all'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica sul
presupposto di un tipo di reddito (il valore locativo ex lege n. 392
del 1978), che però non può più costituire, per le ragioni già
dette, un parametro oggettivo di valutazione del cespite immobiliare.
Tanto più se si considera che la citata delibera del Cipe del 13
marzo 1995 esclude in materia ogni rilievo al valore locativo
dell'alloggio.
L'accoglimento della questione sotto il profilo prospettato
comporta l'assorbimento delle ulteriori censure proposte dal Tar
rimettente nei confronti delle medesime norme.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1,
dell'art. 35, comma 1, lettera d) e dell'allegato A), lettera d)
della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina
per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle
parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini
rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione
di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai
sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte