Sentenza n. 3/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52d.P.R. 1067/1953
usata come parametro
citata
- art. 3d.P.R. 1067/1953
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del
D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, promosso con l'ordinanza 17 febbraio
1956 della Corte di appello di Venezia nel procedimento su ricorso
proposto da Pascolo Etelredo, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dagli avvocati Antonio Sorrentino e Luigi Biamonti, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed
iscritta al n. 76 del Reg. ord. 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Francesco - Pantaleo Gabrieli;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino per Pascolo Etelredo ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La questione di legittimità costituzionale, oggetto del presente
giudizio, è stata sollevata nel corso del procedimento promosso dal
ragioniere Etelredo Pascolo con l'impugnazione, presso il Tribunale di
Venezia, della delibera 30 luglio 1954 della Commissione straordinaria
per la prima formazione dell'albo e dell'elenco dei dottori
commercialisti, istituito presso la Corte di appello di Venezia, ai
sensi dell'art. 50 del D. P. 27 ottobre 1953, n. 1067. Tale
deliberazione rigettava la domanda con la quale il Pascolo chiedeva
l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti, ai sensi dell'art.
52 del citato D. P. n. 1067, perché sfornito del certificato di previa
cancellazione del medesimo dall'albo dei ragionieri. Il Pascolo era
già iscritto, a norma dell'art. 6 R.D. 28 marzo 1929, n. 588, e
nell'albo degli esercenti in economia e commercio e nell'albo dei
ragionieri.
Nel menzionato procedimento, la difesa del Pascolo ha dedotto la
incostituzionalità della norma contenuta nel citato art. 52: perché
eccedente i limiti della delega conferita al Governo con la legge 28
dicembre 1952, n. 3060 (artt. 76 e 77 della Costituzione): perché
contrastante con le norme degli artt. 3 e 4 della Costituzione stessa.
L'eccezione, respinta dal Tribunale (sent. 23 novembre - 12 dicembre
1955), veniva riproposta nel successivo giudizio davanti alla Corte di
appello di Venezia; la quale, dissentendo dai primi giudici, riteneva
che la questione d'illegittimità costituzionale non appariva
manifestamente infondata, ed ordinava la trasmissione degli atti a
questa Corte (ordinanza 17 febbraio 1956).
Detta ordinanza era regolarmente notificata il 12 marzo 1956,
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La difesa del Pascolo, con le deduzioni depositate in cancelleria
all'atto della costituzione in giudizio, chiede che la Corte dichiari
la illegittimità costituzionale della ripetuta norma dell'art. 52 e di
quelle altre disposizioni la cui illegittimità, a giudizio della
Corte, debba derivare come conseguenza della adottanda decisione.
A sostegno di tale richiesta la difesa del Pascolo assume: che
la norma dell'art. 52 del D. P. 27 ottobre 1953, n. 1067, stabilendo
che i ragionieri iscritti nell'albo degli esercenti in economia e
commercio (art. 6 del R.D. 28 marzo 1929, n. 588) sono iscritti a loro
domanda nell'albo o nell'elenco di cui nel detto decreto, "previa
cancellazione dall'albo dei ragionieri", ha superato i limiti posti
dalla legge delegante (legge 28 dicembre 1952, n. 3060) e quindi è
costituzionalmente illegittima, ai sensi del primo comma dell'art. 77
della Costituzione.
Invero i principi e i criteri direttivi enunciati dalla legge,
sono i seguenti:
a) la determinazione del campo delle attività professionali non
deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva;
b) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a
principi democratici;
c) la iscrizione negli albi non deve in alcun caso consentirsi
agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai
quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato
l'esercizio della libera professione;
d) i procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione
dall'albo, e quelli in materia disciplinare, devono essere regolati in
maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la
difesa degli incolpati.
In detti principi non sarebbe compresa la facoltà di sopprimere
il trattamento stabilito dal precedente ordinamento della professione
di ragioniere, e cioè la possibilità per i ragionieri aventi
determinati requisiti (quelli indicati dal cennato art. 6 del R.D. 28
marzo 1929, n. 588) di essere iscritti nell'albo degli esercenti in
economia e commercio senza rinunziare, ma mantenendo l'iscrizione
nell'albo dei ragionieri.
La difesa del Pascolo pone in rilievo, che il ripetuto art. 52,
consentendo soltanto ai dottori commercialisti, se in possesso del
diploma di ragioniere, l'esercizio anche di tale professione, sarebbe
in contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, in quanto avrebbe
creato disparità di trattamento tra persone ammesse ad esercitare la
medesima professione di dottore in economia e commercio: cioè
ragionieri aventi i requisiti indicati dall'art. 6 del R.D. 28 marzo
1929, n. 588, e dottori commercialisti.
L'art. 52 non avrebbe soppresso la parificazione tra antichi
ragionieri e commercialisti, ai fini della iscrizione nell'albo dei
commercialisti. Diversamente, mentre a un dottore commercialista, in
possesso anche del diploma di ragioniere, sarebbe consentito
l'esercizio di entrambe le professioni con la iscrizione nei due albi,
ciò verrebbe inibito ai soli antichi ragionieri, già iscritti e
nell'albo dei commercialisti e in quello dei ragionieri; venendosi
così a creare, per gli esclusi, un motivo di incompatibilità per
l'esercizio della professione di ragioniere: discriminazione in
contrasto con i principi enunciati negli artt. 3 e 4 della
Costituzione.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso, come per legge (artt. 20 e 25 della
legge 11 marzo 1953, n. 87), dall'Avvocatura generale dello Stato. La
difesa con le deduzioni depositate in cancelleria all'atto
dell'intervento, sostiene che la delega venne conferita al Governo per
procedere alla "revisione" (il titolo della legge usa anzi addirittura
il termine "riforma") dell'ordinamento allora vigente. Al Governo,
cioè, era stata data facoltà di procedere ad una revisione o riforma
del vecchio ordinamento del quale non era necessario ricalcare
pedissequamente le direttive e la disciplina, potendosi far luogo ad
innovazioni, che non contrastassero con i criteri stabiliti dalla
legge delega. Tale contrasto non si sarebbe verificato con la
modifica contenuta nell'art. 52 del D. P. 27 ottobre 1953, n. 1067.
Inoltre la difesa pone in evidenza, che il divieto della contemporanea
iscrizione nei due albi non costituisce violazione di alcun principio
di eguaglianza. Contro tale divieto, posto per coloro che, in via
transitoria, avevano potuto fruire della doppia iscrizione sotto
l'impero del R.D. 28 marzo 1929, n. 588, non può invocarsi la più
ampia facoltà concessa ai dottori commercialisti. Trattasi di due
categorie professionali ben distinte (art. 6 ult. comma del R.D.
citato), e il legislatore non ha violato, né la dignità sociale dei
ragionieri esclusi, né i criteri di eguaglianza, se ha voluto
consentire ai dottori di ottenere la doppia iscrizione negata invece
ai ragionieri, ammessi, in virtù di norma transitoria, ad un albo
professionalmente superiore. A prescindere che, in pratica, le funzioni
spettanti ai dottori commercialisti assorbono le funzioni proprie dei
ragionieri (art. 1 D. P. 27 ottobre 1953, n. 1067, e art. 1 D. P. 27
ottobre 1953, n. 1068). Considerato in diritto :
La difesa del Pascolo ha impugnato di illegittimità
costituzionale la norma contenuta nell'art. 52 del D.P.R. 27 ottobre
1953, n. 1067, sull'ordinamento della professione di dottore
commercialista, perché in contrasto con le disposizioni degli artt. 3
primo comma e 4 primo comma della Costituzione. La proposta eccezione
è infondata.
Dispone l'art. 52: "Sono iscritti a loro domanda nell'albo o
nell'elenco, ai sensi dell'art. 50, previa cancellazione dall'albo dei
ragionieri, i ragionieri iscritti nell'albo degli esercenti in economia
e commercio: tale iscrizione non dà diritto al titolo di dottore
commercialista". In sostanza la norma delegata mentre consente ad un
dottore commercialista, in possesso anche del diploma di ragioniere,
di iscriversi e nell'albo degli esercenti in economia e commercio e
nell'albo dei ragionieri, inibisce agli antichi ragionieri, già
iscritti in entrambi detti albi (art. 6 R.D. 28 marzo 1929, n. 588),
di iscriversi nell'albo degli esercenti in economia e commercio, senza
"previa cancellazione" dall'albo dei ragionieri. Tale divieto della
contemporanea iscrizione nei due albi non viola la "dignità sociale"
degli esclusi. Invero il principio enunciato nel comma primo dell'art.
3 della Costituzione sta a significare, che devesi riconoscere ad ogni
cittadino uguale dignità pur nella varietà delle occupazioni o
professioni, anche se collegate a differenti condizioni sociali;
perché ogni attività lecita è manifestazione della persona umana,
indipendentemente dal fine cui tende e dalle modalità con cui si
compie. Ora il divieto ai vecchi ragionieri di poter mantenere la
iscrizione nei due albi professionali non ha violato la loro dignità
sociale; che anzi il legislatore ha messo costoro in condizione di
potersi iscrivere ad un albo professionale per cui è prescritto un
titolo accademico superiore, quale è quello degli esercenti in
economia e commercio rispetto a quello dei ragionieri.
Né detto divieto è in contrasto con l'altro principio della
"eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge", enunciato nello
stesso art. 3 della Costituzione.
Questo principio non va inteso nel senso, che il legislatore non
possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene
diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti
della vita sociale. Ma lo stesso principio deve assicurare ad ognuno
eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni
soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono
per la loro applicazione. La valutazione della rilevanza delle
diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da
regolare non può non essere riservata alla discrezionalità del
legislatore, salva l'osservanza dei limiti stabiliti nel primo comma
del citato art. 3.
Pertanto la norma impugnata non viola il dedotto principio della
"eguaglianza dei cittadini davanti alla legge", perché non disconosce
ai vecchi ragionieri la posizione giuridica corrispondente alla loro
capacità e all'attività che svolgono. Essi sia rimanendo nell'albo
dei ragionieri, sia iscrivendosi nell'albo degli esercenti in economia
e commercio possono svolgere la loro professione, entro la sfera che
la legge stabilisce, rispettivamente, per i ragionieri e per gli
esercenti in economia e commercio.
Infine non sussiste la violazione dell'art. 4, primo comma, della
Costituzione, che "riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro".
Trattasi di un'affermazione sul piano costituzionale della importanza
sociale del lavoro che, senza creare rapporti giuridici perfetti,
costituisce un invito al legislatore a che sia favorito il massimo
impiego delle attività libere nei rapporti economici. Ciò posto non
si può invocare nella specie il su enunciato principio, perché il
ragioniere Pascolo, con la iscrizione in uno degli albi prescritti
dalla legge, può pienamente svolgere l'attività corrispondente alla
sua professione.
Ma la questione di legittimità costituzionale si pone sotto altro
profilo in quanto si assume, che il menzionato art. 52 avrebbe ecceduto
i limiti della delega conferita al Governo con la legge 28 dicembre
1952, n. 3060. Viene così sottoposta all'esame della Corre la
questione, se, ed entro quali limiti, sia consentito il sindacato di
legittimità costituzionale sulla legge delegata.
Occorre anzitutto stabilire, se la legge delegata possa essere
denunciata a questa Corte per vizio d'incostituzionalità. L'art. 134
della Costituzione stabilisce la competenza della Corte costituozionale
a giudicare "sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge". Questa
garanzia della costituzionalità delle leggi si riannoda al principio
generale di carattere costituzionale, che il potere - dovere di fare
le leggi spetta soltanto al Parlamento nelle forme prescritte. Dal
sistema sul processo formativo delle leggi, accolto dalla Carta
costituzionale, risulta che la funzione legislativa è esercitata dalle
due Camere collettivamente con una procedura bene definita (ex artt.
70, 71, 1 comma, 72, 73, 74). Può inoltre essere esercitata, in via
eccezionale, dal Governo con modalità legislativa mente stabilite
(artt. 76, 77).
La legge delegata è una delle due forme eccezionali con cui si
esercita il potere normativo del Governo. Il relativo procedimento
consta di due momenti: nella prima fase il Parlamento con una norma di
delegazione prescrive i requisiti e determina la sfera entro cui deve
essere contenuto l'esercizio della funzione legislativa delegata (art.
76); successivamente, in virtù di tale delega, il potere esecutivo
emana i "decreti che hanno forza di legge ordinaria" (art. 77, comma 1
). Queste fasi si inseriscono nello stesso iter, e ricollegando la
norma delegata alla disposizione dell'art. 76, attraverso la legge di
delegazione, pongono il processo formativo della legge delegata, come
una eccezione al principio dell'art. 70. La norma dell'art. 76 non
rimane estranea alla disciplina del rapporto tra organo delegante e
organo delegato, ma è un elemento del rapporto di delegazione in
quanto, sia il precetto costituzionale dell'art. 76, sia la norma
delegante costituiscono la fonte da cui trae legittimazione
costituzionale la legge delegata.
La inscindibilità dei cennati momenti formativi dell'atto avente
forza di legge si evince anche dalla disposizione dell'art. 77, comma
1, secondo cui si nega al Governo il potere normativo, se non sia
intervenuta la delegazione delle Camere: l'art. 76, fissando i limiti
del potere normativo delegato, contiene una preclusione di attività
legislativa, e la legge delegata, ove incorra in un eccesso di delega,
costituisce il mezzo con cui il precetto dell'art. 76 rimane violato.
La incostituzionalità dell'eccesso di delega, traducendosi in una
usurpazione del potere legislativo da parte del Governo, è una
conferma del principio, che soltanto il Parlamento può fare le leggi.
Né per sottrarre le leggi delegate al controllo costituzionale si
dica che, nella specie, mancherebbe il presupposto per la esistenza
della controversia di legittimità costituzionale; cioè un contrasto
diretto tra norma ordinaria e precetto costituzionale, in quanto
soltanto tale contrasto potrebbe dar luogo ad un accertamento di
conformità o di divergenza costituzionale. Giacché se di regola il
rapporto di costituzionalità sorge tra un precetto costituzionale e
una legge ordinaria, non è da escludere che, in piena aderenza al
sistema, possa egualmente verificarsi una violazione di un precetto
costituzionale, come per le leggi delegate, qualora nello esercizio del
potere normativo eccezionalmente attribuito al Governo non siano
osservati i limiti prescritti. Anche in siffatta ipotesi si verifica un
caso di mancanza di potere normativo delegato, che non può sfuggire al
sindacato di questa Corte.
La tesi opposta, che considera la legge delegante e la legge
delegata, come leggi ordinarie, porterebbe a negare la competenza di
questa Corte a conoscere di eventuali contrasti tra le due norme,
attribuendone l'esame al giudice ordinario.
Non può inoltre sostenersi che, considerando la norma delegata
come provvedimento di esecuzione della legge delegante, le eventuali
esorbitanze debbano essere conosciute dal giudice ordinario, al pari
degli eccessi dei regolamenti esecutivi; perché, non trovandosi la
legge delegata sullo stesso piano costituzionale del regolamento
esecutivo, non si può relativamente ai vizi dell'atto avente forza di
legge ordinaria negare la particolare più efficace tutela disposta
dalla Costituzione.
Sarebbe in contrasto col principio organizzativo posto a base della
formazione delle leggi, negare per le leggi delegate, aventi anche esse
carattere generale e che pur possono essere mancanti di elementi
essenziali, sia la tutela costituzionale predisposta per le leggi del
potere legislativo, sia la possibilità di una decisione con efficacia
erga omnes (art. 136 Costituzione).
Pertanto non è a dubitare, che la violazione delle norme
strumentali per il processo formativo della legge nelle sue varie
specie (artt. 70, 76, 77 Costituzione), al pari delle norme di
carattere sostanziale contenute nella Costituzione, siano suscettibili
di sindacato costituzionale; e che nelle "questioni di legittimità
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge" (artt.
1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 comma 3 e 27 legge 11
marzo 1953, n. 87) vanno comprese le questioni di legittimità
costituzionale relative alle leggi delegate.
Consegue che il sindacato è devoluto sempre alla competenza della
Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 1 cit. legge costituzionale
n. 1, 23 cit. legge 1953, n. 87; soltanto le decisioni della Corte
costituzionale possono assicurare, con la certezza del diritto, la
piena tutela del diritto del cittadino alla costituzionalità delle
leggi.
Affermata la sindacabilità costituzionale della legge delegata,
occorre precisare i rapporti tra legge delegante e legge delegata.
La legge delegante va considerata con riferimento all' art. 76
della Costituzione, per accertare se sia stato rispettato il precetto
che ne legittima il processo formativo. L'art. 76 indica i limiti
entro cui può essere conferito al Governo l'esercizio della funzione
legislativa.
Per quanto la legge delegante sia a carattere normativo generale,
ma sempre vincolante per l'organo delegato, essa si pone in funzione di
limite per lo sviluppo dell'ulteriore attività legislativa del
Governo. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il
quale può essere emanata la legge delegata, di oggetti definiti,
servono da un lato a circoscrivere il campo della delegazione sì da
evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle
finalità che la determinarono; devono dall'altro consentire al potere
delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni
giuridiche della legislazione precedente, che nella legge delegata deve
trovare una nuova regolamentazione.
Se la legge delegante non contiene, anche in parte, i cennati
requisiti, sorge il contrasto tra norma dell'art. 76 e norma
delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale,
s'intende dopo l'emanazione della legge delegata.
Del pari si verifica un'ipotesi d'incostituzionalità, quando la
legge delegata viola direttamente una qualsiasi norma della
Costituzione. Nel caso in esame l'art. 52 precitato non è in
contrasto, come si è dimostrato, con gli articoli 3 e 4 della
Costituzione.
La legittimità costituzionale della legge delegata va poi
esaminata in relazione alla norma dell'art. 77, comma 1, della
Costituzione, secondo la quale "il Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria".
La delegazione è accompagnata, come si è detto, da limiti che si
riflettono sulla legge delegata, la cui legittimità costituzionale è
subordinata alla conformità della norma delegata alla norma delegante.
E le controversie di legittimità costituzionale hanno appunto per
oggetto l'accertamento della conformità o divergenza della legge o
dell'atto avente forza di legge da un precetto costituzionale.
Il giudizio sulla conformità o divergenza porta a considerare
l'eccesso di delega, come figura comprensiva della mancanza, anche
parziale, di delegazione, nonché l'uso del potere normativo da parte
del Governo oltre il termine fissato, ovvero in contrasto con i
predeterminati criteri direttivi o per uno scopo estraneo a quello per
cui la funzione legislativa fu delegata.
Lo stesso giudizio ricorre anche quando, fuori dei casi su
indicati, trattasi di coordinare la legge delegata a quella delegante,
ricercandone i caratteri sistematici che le collegano e che valgano a
ricondurre, nei giusti limiti della norma delegante, il contenuto della
legge delegata.
In questa ipotesi non sorge una normale questione
d'interpretazione devoluta al giudice ordinario, bensì, venendo in
contestazione il profilo costituzionale della norma impugnata, si pone
sempre una questione di legittimità costituzionale.
La valutazione, poi, circa la conformità o divergenza deve
necessariamente risultare da un processo di confronto tra le due norme;
il quale peraltro va contenuto alla indagine sulla sussistenza dei
requisiti, che condizionano la legittimità costituzionale della norma
delegata; una più approfondita interpretazione, investendo il merito,
ossia l'opportunità della norma, esorbiterebbe dalle finalità
istituzionali di questa Corte.
Applicando i su menzionati principi alla specie in esame, è a
ritenere che il Governo non sia incorso nel denunciato eccesso di
delega col vietare ai vecchi ragionieri, già iscritti e nell'albo dei
ragionieri e nell'albo degli esercenti in economia e commercio, e
sforniti del titolo di dottore commercialista, di iscriversi nel
secondo albo senza previa cancellazione dall'albo dei ragionieri (art.
52 legge delegata approvata con D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067).
Invero la legge delegante 28 dicembre 1952, n. 3060, dopo avere
precisato l'oggetto della delega nella "revisione degli ordinamenti
delle professioni di professionista in economia e commercio e di
ragioniere", ha segnato al potere normativo delegato i seguenti limiti:
divieto di attribuzioni di attività in via esclusiva; costituzione
degli organi professionali ispirata a principi democratici; esclusione
dagli albi dei pubblici impiegati cui sia vietato l'esercizio della
libera professione; tutela dei diritti degli interessati e difesa degli
incolpati in materia disciplinare.
Il Governo, investito del cennato potere, ha emanato l'ordinamento
della professione di dottore commercialista, riguardante lo stesso
oggetto della delega; e poiché la nuova legge si ricollegava a
precedenti ordinamenti da modificare, completare e coordinare, ha
tenuto conto, come doveva, delle disposizioni già vigenti e, in modo
particolare, degli artt. 5 e 6 del R.D. 28 marzo 1929, n. 588,
relativi al regolamento per l'esercizio della professione in materia di
economia e commercio.
Infine il divieto impugnato di illegittimità costituzionale non
contrasta con i criteri direttivi contenuti, nell'atto di delegazione,
giacché l'opzione accordata ai vecchi ragionieri di iscriversi
nell'albo degli esercenti in economia e commercio, previa cancellazione
dall'albo dei ragionieri, risponde da un lato alla rigorosa
specificazione cui si informano i nuovi albi, rientra dall'altro nella
facoltà data al Governo di procedere ad una revisione (o riforma) del
precedente ordinamento, che doveva essere rinnovato per adeguarlo alle
sopravvenute esigenze dell'attività professionale che disciplina.
Pertanto la legge delegata si è mantenuta nei limiti indicati
nell'atto di delegazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza della
Corte di appello di Venezia, in data 24 febbraio 1956, sulla
legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 52 del
D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, che disciplina l'ordinamento della
professione di dottore commercialista, in riferimento alle norme degli
articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, della Costituzione nonché alla
legge delega 28 dicembre 1952, n. 3060.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte