Sentenza n. 3/1962
Altra decisione · depositata il 14/02/1962 · relatore Antonio Manca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 14 giugno 1961, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 17 successivo ed iscritto al n. 8 del
Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione siciliana, sorto a seguito del decreto del Presidente della
Regione siciliana del 31 maggio 1961, n. 36-A, contenente modifiche al
regolamento sull'esercizio in Taormina delle attività della Società
"A' Zagara"
Udita nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1961 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Regione siciliana del 31 maggio
1961, n. 36-A (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 6
giugno 1961, n. 26) sono state apportate modificazioni al regolamento
circa l'esercizio, in Taormina, delle attività della Società "A'
Zagara", allegato al decreto dell'Assessore per il turismo e lo
spettacolo del 27 aprile 1949, n. 1 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione del 30 aprile 1949, n. 19). Questo decreto
autorizzava l'Ente turistico alberghiero della Libia (E.T.A.L.) ad
esercitare in Sicilia gestioni alberghiere ed altre attività
turistiche.
Con le accennate modificazioni si stabiliva tra l'altro (art. 1)
che la costruzione, l'attrezzatura e l'arredamento del Kursaal e
dell'annesso albergo dovevano essere completati, a spese della Società
"A' Zagara", entro tre anni dalla comunicazione del decreto, e che
l'esercizio delle attività previste dal decreto assessoriale
dell'aprile 1949, doveva essere iniziato entro 120 giorni, pure
decorrenti dalla comunicazione del decreto anzidetto. Si stabilivano,
inoltre, alcune modalità circa l'esercizio del giuoco d'azzardo e le
percentuali da corrispondersi dalla Società alla Regione ed ai Comuni
di Messina e di Taormina.
Con ricorso del 10 giugno 1961, notificato il 14 e depositato il 17
giugno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per conflitto di
attribuzione, il decreto del Presidente della Regione sopra indicato.
Ha chiesto, in via preliminare, che se ne sospendesse la esecuzione e,
nel merito, che si dichiarasse che la Regione non ha competenza in
materia di giuoco d'azzardo, annullandosi per conseguenza il decreto
stesso.
La discussione relativa alla richiesta di sospensione fu fissata
per la camera di consiglio del 5 luglio 1961.
La Regione, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Guarino, si è
costituita il 1 luglio 1961, depositando, oltre alle deduzioni, anche
copia autentica di un successivo decreto emesso dal Presidente della
Regione il 20 giugno 1961, con il quale si annullava, con effetto dal
giorno della emanazione, il precedente decreto del 31 maggio 1961.
Nelle deduzioni la difesa della Regione, richiamandosi alla
giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 74 del 1960) concludeva, in
relazione al decreto del 20 giugno 1961, perché fosse dichiarata
cessata la materia del contendere, e che, comunque, fosse respinto il
ricorso e la domanda di sospensione.
La causa fu rinviata all'udienza odierna per la discussione del
ricorso.
Nelle note depositate il 7 dicembre 1961, l'Avvocatura dello Stato
sostiene che non potrebbe dichiararsi cessata la materia del
contendere. Tale causa di estinzione non sarebbe consentita né in base
all'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che stabilisce il modo
con cui deve essere definito il giudizio per conflitto di attribuzione,
e neppure dall'art. 27 delle Norme integrative, in quanto dispone che,
nei giudizi davanti a questa Corte, soltanto la rinunzia al ricorso,
qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.
Aggiunge, inoltre, che la materia del contendere non potrebbe
dichiararsi cessata anche perché il decreto di annullamento del
Presidente della Regione avrebbe bensì eliminato il precedente
decreto, ma non conterrebbe un esplicito riconoscimento del difetto di
potere della Regione. Ora, secondo la difesa dello Stato l'emanazione
dell'atto da parte di un organo costituzionale legittima
l'impugnazione, da parte di un altro organo che sostiene la invasione
della propria sfera di competenza, ma per la risoluzione del conflitto
non sarebbe necessario che l'atto sussista e conservi la sua efficacia
dopo che il ricorso è stato proposto e fino alla decisione del
medesimo. Considerato in diritto :
1. - La difesa dello Stato, anche nell'attuale controversia, deduce
che nei giudizi per conflitto di attribuzione non si possa dichiarare
cessata la materia del contendere. Vi osterebbero, si assume, le
disposizioni dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative e
dell'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per quanto riguarda, peraltro, l'ultimo comma dell'art. 27
(relativo ai conflitti di attribuzione), con la sentenza di questa
Corte n. 74 del 1960, si è già rilevato che la rinunzia cui esso si
riferisce incide esclusivamente sul processo e, qualora sia accettata,
ne produce l'estinzione, mentre la dichiarazione che è cessata la
materia del contendere costituisce pronunzia attinente all'oggetto
della controversia, e perciò non trova impedimento nella norma citata.
Né, d'altra parte, la formulazione letterale di questa (che
riproduce quella dell'art. 25, ultima parte, riguardante i giudizi di
legittimità costituzionale proposti in via principale), in quanto non
ammette altra causa di estinzione del processo diversa dalla rinunzia,
contrasta con tale interpretazione, come insiste nel rilevare
l'Avvocatura dello Stato.
La norma, infatti, deve essere intesa come temperamento del divieto
contenuto nel precedente art. 22, relativo ai giudizi di legittimità
costituzionale promossi in via incidentale, e che esclude, dato il
carattere particolare di tali giudizi, più volte posto in luce dalla
giurisprudenza di questa Corte, che in essi possano applicarsi gli
istituti processuali della sospensione, della interruzione e
dell'estinzione, neppure quando, per qualsiasi causa, sia venuto a
cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'Autorità
giurisdizionale. Temperamento che si spiega e si giustifica con la
considerazione che i giudizi di legittimità costituzionale in via
principale e quelli per conflitto di attribuzione sono promossi
soltanto su istanza degli organi costituzionalmente qualificati, ai
quali si è coerentemente rimessa la valutazione circa l'opportunità,
di fronte a situazioni sopravvenute, di desistere dal giudizio prima
dell'emanazione della sentenza.
Dal coordinamento delle ricordate norme risulta chiarito il
significato, e ne discende la conferma che esse operano esclusivamente
nell'ambito del processo
Nelle medesime, pertanto, non si può ricomprendere, come si è
già ritenuto nella sentenza sopra ricordata, anche la dichiarazione
della cessazione della materia del dibattito; la quale, a differenza
della rinunzia al processo, importa, da parte dell'organo giudicante,
un'indagine circa il merito della contestazione.
2. - Neppure giova alla tesi sostenuta dalla difesa dello Stato, il
richiamo all'art. 38 della legge del 1953, n. 87, sopra citato. Questo
stabilisce bensì quale debba essere la statuizione della Corte nel
caso in cui sia chiamata a risolvere un conflitto di attribuzione,
disponendo che deve dichiarare a quale degli organi costituzionali
spetti il potere in contestazione, con il conseguente annullamento, se
sia stato emanato, dell'atto viziato da incompetenza. È palese,
peraltro, che questa disposizione presuppone sussistente una situazione
di contrasto, che la Corte costituzionale deve dirimere, ma non esige
che, ad una siffatta statuizione, si debba, secondo che si assume,
addivenire anche quando sia accertato che è venuto meno l'oggetto
stesso della controversia, e, in conseguenza, come pure ha rilevato
questa Corte nella sentenza n. 74 del 1960, sopra ricordata, anche
l'interesse da parte del ricorrente ad ottenere una pronunzia
sull'appartenenza del potere; ipotesi questa che si è appunto
verificata nella specie.
3. - L'Avvocatura dello Stato obietta che, sebbene il decreto
emesso dal Presidente della Regione il 20 giugno 1961, abbia eliminato
l'atto (cioè il precedente decreto del Presidente della Regione del 31
maggio 1961) che aveva dato luogo al ricorso, non ha tuttavia
espressamente riconosciuto l'incompetenza della Regione siciliana a
provvedere in materia di giuoco d'azzardo. Onde, si assume, la
permanenza dell'interesse alla risoluzione del conflitto, tuttora in
atto, con il riconoscimento dell'esclusiva competenza dello Stato.
È, peraltro, da rilevare che, se anche nella motivazione del
decreto del 20 giugno 1961 si accenna soltanto all'opportunità di
porre nel nulla il precedente decreto, nel dispositivo viene precisato
che quest' ultimo provvedimento è annullato, con effetto dal giorno
della sua emanazione. Con quell'effetto cioè che è proprio
dell'annullamento ex tunc; e che, nella specie, importa una
invalidazione, la quale investe nella totalità il precedente
provvedimento, comprese le premesse del medesimo, contenenti
affermazioni circa la competenza della Regione in materia di giuoco
d'azzardo, in contrasto con quanto ha già ritenuto questa Corte con le
sentenze n. 58 del 26 novembre 1959 e n. 23 del 12 maggio 1961.
Ne deriva, pertanto, che, in base al decreto del 20 giugno 1961
(non impugnato dallo Stato), è venuto meno l'oggetto del giudizio
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che
perciò , in conformità della richiesta della difesa della Regione, si
deve dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al
decreto del 31 maggio 1961 ora impugnato, decreto al quale non si è
data alcuna esecuzione.
4. - Diverso da quello in esame è il caso prospettato
dall'Avvocatura dello Stato di un ricorso relativo ad un atto con
efficacia immediata, o limitata nel tempo, e venuta a cessare nel corso
del giudizio in questa sede. Poiché, nel caso anzidetto, si
tratterebbe non già dell'annullamento dell'atto, oggetto
dell'impugnazione, ma di esaurimento degli effetti dell'atto medesimo,
di guisa che resterebbe aperto il dibattito circa la spettanza del
potere e permarrebbe, quindi, l'interesse della parte ricorrente ad
ottenere la decisione di questa Corte, ai sensi dell'art. 38 della
legge n. 87 del 1953, con l'eventuale annullamento dell'atto emanato,
di cui l'effetto è cessato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del
decreto del Presidente della Regione siciliana del 31 maggio 1961, n.
36-A, contenente modifiche al regolamento sull'esercizio in Taormina
delle attività della Società "A' Zagara".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI- FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte