Sentenza n. 3/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/02/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 16d.P.R. 818/1957
- art. 5d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 37legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo
comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso
con ordinanza emessa il 14 luglio 1961 dal Tribunale di Padova nel
procedimento civile vertente tra Scalise Carlo e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 159 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del
30 settembre 1961.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Scalise Carlo;
udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito l'avv. Franco Agostini, per Scalise Carlo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile vertente fra Scalise Carlo e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Padova ha
pronunziato ordinanza, in data 14 luglio 1961, con la quale ha
sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 aprile 1957,
n. 818, in relazione agli artt. 5, terzo comma, e 37 della legge 4
aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Nell'ordinanza si premette che questa Corte, con sentenza n. 35 del
30 giugno 1960, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della
norma delegata contenuta nella prima parte del primo comma dell'art. 16
suindicato, siccome eccedente i limiti della delega di cui all'art. 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218. Secondo tale norma "i contributi
volontari per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti non possono essere versati per i periodi durante i quali
l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione o per i periodi che comportino diritto ad altro
trattamento obbligatorio di pensione". Si assume che ugualmente
viziata, per le stesse ragioni, sia anche la norma contenuta nel
secondo periodo del primo comma dello stesso art. 16, per il quale
"parimenti, i contributi non possono essere versati per i periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione a carico
dell'assicurazione obbligatoria, o delle forme di previdenza o dei
trattamenti sopracitati". Si adduce che la norma in parola non ha
carattere transitorio, né può essere considerata norma di attuazione
o di coordinamento; al contrario, pone una restrizione al diritto del
lavoratore alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria, ignota alla legge delegante 4 aprile 1952, n. 218, la
quale ha disciplinato altresì compiutamente (art. 5) detta
prosecuzione, indicando i casi nei quali essa è preclusa.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30
settembre 1961.
Nel presente giudizio si è costituito soltanto il pensionato Carlo
Scalise, rappresentato e difeso per atto notaio Grassi di Padova dagli
avvocati Vezio Crisafulli e Franco Agostini. Nelle deduzioni
depositate in cancelleria l'11 ottobre 1961, anche lo Scalise si
richiama alla statuizione della sentenza n. 35 del 30 giugno 1960 di
questa Corte; ed aggiunge, poi, le medesime argomentazioni addotte dal
Tribunale per dimostrare la illegittimità costituzionale della norma
in questione. Considerato in diritto :
La norma dell'art. 16, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818 - la quale stabilisce che "i contributi volontari
per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti non possono
essere versati per periodi successivi alla data di decorrenza della
pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o delle forme di
previdenza suindicate" (forme di previdenza sostitutive della
assicurazione od altro trattamento obbligatorio di pensione) - modifica
sostanzialmente la regolamentazione della prosecuzione volontaria nelle
assicurazioni obbligatorie della previdenza sociale, e pone delle
restrizioni al diritto del lavoratore, non contenute nella legge n. 218
del 4 aprile 1952, né in altre leggi vigenti in materia. Inoltre,
siffatte restrizioni contrastano con i principi affermati
implicitamente nella legge del 1952, siccome risulta anche dal fatto
che l'I.N.P.S. - in applicazione dell'impugnato art. 16 - ha revocato
le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria concesse quando non era ancora entrata in vigore la legge
delegata; e lo stesso legislatore delegato ha dovuto dettare una norma
transitoria, per cui "si considerano comunque validi a tutti gli
effetti i contributi volontari versati sino alla data di entrata in
vigore del presente decreto" (art. 16, ultimo comma).
Per altro, le ragioni che sono state poste a fondamento della
decisione di questa Corte n. 35 del 30 giugno 1960 - la quale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega,
della norma contenuta nel primo periodo dello stesso primo comma
dell'art. 16 - valgono anche per la norma in esame.
L'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - la quale ha
riordinato la materia dell'assicurazione obbligatoria invalidità,
vecchiaia e superstiti, modificando ed integrando le leggi del 1935 e
del 1939 - ha disciplinato compiutamente la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria, concedendo tale diritto a "tutti" gli
assicurati della previdenza sociale, in caso di interruzione o
cessazione del rapporto di lavoro, oppure qualora venga meno l'obbligo
assicurativo per il compimento dell'età pensionabile, subordinando
tale concessione soltanto a due condizioni: 1) l'autorizzazione
dell'Istituto della previdenza sociale; 2) la sussistenza di
determinati requisiti di contribuzione obbligatoria. Nessuna
limitazione vien posta dalla legge in relazione a condizioni soggettive
dell'assicurato ed in ispecie ad altri rapporti assicurativi ai quali
lo stesso partecipi.
Né è a dire che il divieto per i pensionati di usufruire del
beneficio della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria
sia disposto da altre vigenti leggi con le quali quella del 1952 debba
essere coordinata. Perché, al contrario, la legislazione sulle
assicurazioni della previdenza sociale si è sempre più ispirata a
principi di favore per il lavoratore fino ad ammettere il cumulo della
pensione della previdenza sociale con altre pensioni. Come è stato di
già affermato nella sentenza n. 35 del 1960 di questa Corte, l'art.
10 della legge del 1952 prevede il cumulo di più pensioni a carico
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e
superstiti e dei trattamenti sostitutivi di tale assicurazione, sia
pure al fine di regolare i minimi di pensione, mentre dagli artt. 38,
n. 2, e 42 della legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si desume soltanto che
non possono coesistere due assicurazioni obbligatorie per lo stesso
rapporto di lavoro, e non già che sia proibita la prosecuzione
volontaria dell'assicurazione generale contemporaneamente ad altra
assicurazione obbligatoria.
È, dunque, ammesso il cumulo di pensioni; onde il pensionato non
può essere privato del beneficio della prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia o per
la tubercolosi, al fine di conservare i diritti derivanti dalla
assicurazione stessa o di raggiungere i requisiti minimi per il diritto
a pensione (art. 5, primo comma, della legge n. 218 del 1952).
La Corte ritiene, pertanto, che la norma dell'art. 16, primo comma,
secondo periodo, del D.P.R. n. 818 dell'anno 1957 - che toglie tale
beneficio al pensionato - eccede dai limiti della delega conferita
dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma, secondo
periodo, dell'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione
agli artt. 5, terzo comma, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed
in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte