Sentenza n. 3/1964
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1964 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato l'8 aprile 1963, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 22 successivo ed iscritto al n. 5 del Registro
ricorsi 1963, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e
lo Stato, sorto a seguito della circolare del Ministro per la pubblica
istruzione 30 novembre 1962, n. 7325, avente ad oggetto "Concorsi
magistrali: ricorsi gerarchici".
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 31 luglio 1961, n. 2250/48, il Ministro per la
pubblica istruzione dettava norme in materia di concorsi magistrali a
posti del ruolo normale e del ruolo in soprannumero, e regolava, fra
l'altro, con gli artt. 22 e 31, la procedura dei ricorsi gerarchici
contro i provvedimenti di esclusione dai concorsi o di decadenza da
ogni diritto conseguente alla partecipazione ai medesimi, emessi dai
Provveditori agli studi, stabilendo che le impugnazioni andavano
presentate ad esso Ministro entro quindici giorni dalla comunicazione
del provvedimento impugnato.
Con circolare, poi, del 30 novembre 1962, n. 7325, diretta ai
Provveditori agli studi della Sicilia, e per conoscenza all'Assessorato
della pubblica istruzione della Regione siciliana, rispondendo ad un
quesito sollevato dal Provveditore agli studi di Catania, in vista di
altra circolare con cui l'Assessorato alla Regione aveva affermato la
propria competenza a decidere i ricorsi gerarchici prodotti dagli
insegnanti elementari in materia di concorsi magistrali, il Ministero
della pubblica istruzione, richiamandosi ai citati articoli
dell'ordinanza n. 2250/48, ricordava che la disciplina ivi prevista non
prevedeva deroghe per la Regione siciliana, e che, d'altra parte, il
Ministero aveva già provveduto a decidere numerosi ricorsi del genere.
Invitava quindi, testualmente, il Provveditore "ad attenersi anche per
l'avvenire alle disposizioni dell'ordinanza".
2. - Con ricorso del 6 aprile 1963, notificato l'8 aprile e
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 22 dello
stesso mese, il Presidente pro tempore della Regione siciliana,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Guarino, previa delibera
della Giunta regionale del 4 marzo 1963, dato atto di avere avuto
conoscenza della citata circolare solo nel marzo 1963, sollevava
conflitto di attribuzione contro la stessa, affermando che invadeva la
sfera di competenza amministrativa spettante alla Regione, a norma
dell'art. 20 dello Statuto siciliano, in relazione agli artt. 14,
lett. r, e 17, lett. d, dello Statuto medesimo.
A sostegno del ricorso la Regione osserva che, a norma dell'art.
20, il Presidente e gli assessori svolgono in via primaria, cioè in
base ad una competenza propria, le funzioni esecutive ed amministrative
concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto, fra
cui l'istruzione elementare, mentre, nelle materie non comprese in tali
articoli, svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive dei
Governo dello Stato.
L'esercizio di tali funzioni amministrative sarebbe senz'altro
obbligatorio per il Presidente e gli assessori, che però svolgerebbero
quelle concernenti le materie non comprese nei detti artt. 14, 15 e 17
come organi decentrati dello Stato, in virtù di un'attribuzione
istituzionale operata dalla norma costituzionale. Essendo la pubblica
istruzione materia di competenza legislativa ed amministrativa primaria
della Regione a norma degli artt. 14 e 15 dello Statuto, non sarebbe
rilevante la mancanza delle direttive di cui all'art. 20. Comunque,
anche nelle altre materie, non potrebbe consentirsi che l'esercizio
della relativa potestà amministrativa resti subordinato all'emanazione
delle direttive statali.
Il potere amministrativo regionale non potrebbe infatti essere
condizionato dalle direttive centrali, dovendosi ritenere che queste
sarebbero vincolanti, ove esistano, mentre la loro carenza non
impedirebbe l'esercizio delle potestà regionali, poiché, in caso
contrario, lo Stato sarebbe arbitro di trasferire o meno l'esercizio
delle competenze stesse alla Regione, e ciò sarebbe in contrasto con
la lettera e lo spirito dell'art. 20 dello Statuto siciliano.
Comunque, aggiunge la Regione, nella materia in esame non sarebbero
configurabili direttive di sorta, poiché per la decisione dei ricorsi
gerarchici, si tratta esclusivamente di interpretare la legge, ed è
logicamente inammissibile l'emanazione di direttive al riguardo.
La Regione afferma, inoltre, di avere esercitato la funzione in
esame fin dalla sua istituzione, decidendo numerosi ricorsi in materia
con il consenso ed anzi la collaborazione dello Stato, che trasmetteva
all'Assessorato regionale quelli erroneamente indirizzati al Ministero
della pubblica istruzione, ed all'uopo fa riferimento alla allegata
documentazione. Ricorrerebbe, quindi, una fattispecie analoga a quella
decisa con la sentenza n. 77 del 1958 della Corte costituzionale,
riguardante il caso dei provvedimenti di trasferimento e assegnazione
provvisoria di maestri adottati dalla Regione, e che la Corte ha
ritenuto emanati dalla Amministrazione regionale quale organo
decentrato dallo Stato.
La Regione infine, per quanto occorra, dichiara di estendere
l'impugnativa all'ordinanza ministeriale 31 luglio 1961, spiegando
peraltro che con l'ordinanza stessa, riferentesi genericamente al
territorio nazionale, non si sarebbe posta in essere la lamentata
violazione dell'art. 20 dello Statuto siciliano, violazione che si
sarebbe verificata, invece, con la circolare 30 novembre 1962, che
ribadiva specificamente, nei confronti della Regione siciliana, il
precetto enunciato nella ordinanza secondo cui i ricorsi vanno
presentati al Ministro per la pubblica istruzione.
Conclude chiedendo dichiararsi la competenza di essa Regione per
l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla decisione dei
ricorsi gerarchici degli insegnanti elementari avverso gli atti dei
Provveditori agli studi della Sicilia in materia di concorsi
magistrali, ed annullarsi, conseguentemente, i provvedimenti impugnati.
3. - Si sono costituiti dinanzi alla Corte il Presidente del
Consiglio dei Ministri e il Ministro per la pubblica istruzione pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato le deduzioni difensive il 26 aprile 1963.
L'Avvocatura eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità del
ricorso, rilevando che la circolare impugnata sarebbe un mero atto di
esecuzione dell'ordinanza ministeriale del 1961, il cui termine di
impugnativa sarebbe largamente decorso.
Nel merito afferma che non essendo stato ancora disposto il
trasferimento alla Regione degli uffici e servizi relativi alla
istruzione pubblica, questi sarebbero ancora gerarchicamente
subordinati soltanto ai superiori uffici statali, e ciò anche se deve
ammettersi che, di fatto, la Regione abbia esercitato funzioni
amministrative in tema di pubblica istruzione. Dovendosi escludere un
vincolo gerarchico tra i Provveditori e l'Assessore regionale alla
P.I., dovrebbe del pari escludersi il potere di questo ultimo di
decidere i ricorsi gerarchici contro i provvedimenti adottati dai
primi.
Irrilevante parrebbe quindi la questione concernente l'emanazione
delle direttive ai sensi dell'art. 20 dello Statuto siciliano, cui
accenna la Regione; e si paleserebbe altresì inconferente il richiamo
alla sentenza n. 77 del 1958 della Corte, trattando questa un'ipotesi
tutt'affatto diversa, dove non era questione di ricorsi gerarchici, ma
di "provvedimenti amministrativi lasciati adottare dallo Stato alla
Regione".
Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo dichiararsi
inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.
4. - La difesa della Regione ha depositato, nei termini, una
memoria illustrativa, con la quale sviluppa le tesi difensive già
esposte, ampliandole, e si oppone alle obbiezioni svolte
dall'Avvocatura.
In particolare la difesa della Regione ribadisce l'affermazione che
l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative previste dall'art.
20 dello Statuto non sarebbe subordinato alla previa emanazione delle
norme di attuazione di cui all'art. 43 dello Statuto stesso, perché il
trasferimento delle funzioni sarebbe avvenuto in virtù della stessa
norma costituzionale che attribuirebbe in concreto e non in via
ipotetica al Presidente e agli assessori regionali una permanente
competenza amministrativa "in via generale", e cioè riferentesi non
solo alle materie demandate alla competenza legislativa della Regione,
ma anche a quelle destinate a rimanere nella sfera legislativa dello
Stato. Ciò sarebbe confermato dalla circostanza che, in effetti, la
Regione cominciò ad operare normalmente anche prima della emanazione
delle norme di attuazione.
Secondo la difesa della Regione, la citata norma statutaria avrebbe
inteso mantenere l'orientamento già sancito in materia con i DD. LL.
18 marzo 1944, n. 91, 28 dicembre 1944, n. 416, e 1 febbraio 1945, n.
50, con cui si creò in Sicilia l'Alto Commissario, e gli si
conferirono quasi tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali.
Non sarebbe verosimile pensare infatti, secondo la Regione, che lo
Statuto, norma fondamentale dell'autonomia regionale, abbia voluto
togliere alla Sicilia ciò che essa già aveva in forza dei citati
decreti. Si tratterebbe quindi di sostituzione dell'Alto Commissario
con il Presidente e gli assessori regionali, e rivestendo questi ultimi
la qualità di organi statali decentrati, si appaleserebbe di tutta
evidenza che gli stessi potrebbero esercitare le loro funzioni
indipendentemente dall'emanazione delle norme di attuazione.
La difesa della Regione poi, sulla base delle esposte
considerazioni, afferma l'esistenza del vincolo di supremazia
gerarchica fra l'Assessore regionale competente ed i Provveditori agli
studi, e contesta quindi la tesi difensiva dell'Avvocatura, secondo
cui, viceversa, la mancanza di tale vincolo comporterebbe il difetto,
da parte dell'Assessore, della potestà di decidere i ricorsi
gerarchici contro i provvedimenti in esame.
La difesa della Regione, infine, ulteriormente insiste sul
significato favorevole alla propria tesi delle esibite comunicazioni
"per competenza" all'Assessore regionale, da parte del Ministero, di
atti relativi a ricorsi che "per errore" gli erano stati diretti, e
confuta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso
sollevata dall'Avvocatura, riaffermando che l'ordinanza ministeriale 31
luglio 1961, interpretata alla luce di tali rilievi di fatto, dovrebbe
chiaramente intendersi come rivolta a disciplinare in via generale la
materia, e non potrebbe, in difetto di espressa menzione, modificare la
regolamentazione speciale costantemente attuata per la Sicilia. Ciò
senza dire che, in ogni caso, nessuna prova l'avversario avrebbe
fornito circa l'avvenuta conoscenza della ordinanza da parte della
Regione in epoca anteriore al termine di impugnazione.
La Regione pertanto insiste nelle già prese conclusioni.
5. - L'Avvocatura ha pure depositato, nei termini, una memoria
illustrativa con cui formula, in via pregiudiziale, ulteriori motivi di
inammissibilità del ricorso. Afferma in sostanza l'Avvocatura -
richiamandosi alla sentenza n. 83 del 1962 della Corte - che, nella
specie, non potrebbe profilarsi un conflitto di attribuzione, in
quanto, non essendo ancora intervenute le norme di attuazione in
materia di istruzione elementare, e non essendo quindi ancora passata
alla Regione la relativa competenza amministrativa, nel caso attuale il
conflitto si determinerebbe, quanto ai soggetti, non fra lo Stato e la
Regione, ma fra il Ministero della P.I., organo amministrativo centrale
dello Stato, e il Presidente della Giunta o l'Assessore regionale, pure
organi amministrativi statali, anche se decentrati, e quanto
all'oggetto, non sulla interpretazione dello Statuto, che non potrebbe
essere invocato fino alla emanazione delle norme di attuazione, bensì
in relazione al D.L. 30 giugno 1947, n. 567, che è norma legislativa
ordinaria.
Per il resto, l'Avvocatura ribadisce le argomentazioni svolte in
precedenza, e conferma, pertanto, le già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito la inammissibilità del
ricorso sotto un duplice profilo. Dovrebbe dichiararsi inammissibile
il ricorso in quanto la circolare impugnata del 30 novembre 1962 non
sarebbe altro che mero atto di esecuzione dell'ordinanza ministeriale
del 31 luglio 1961, non impugnata a suo tempo dalla Regione siciliana.
Se, poi, dovesse ammettersi che, in forza della seconda parte del primo
comma dell'art. 20 dello Statuto speciale per la Sicilia, il Presidente
della Regione o l'Assessore regionale alla P.I. agiscano quali organi
dello Stato, recependo da questo il potere di decidere i ricorsi
gerarchici di cui si tratta, non potrebbe ipotizzarsi un conflitto
costituzionale di attribuzioni fra organi rientranti entrambi nella
stessa organizzazione amministrativa dello Stato, nell'esercizio di un
potere di questo proprio.
È ovvio che, sotto questo secondo profilo, l'eccezione è da
disattendere, perché involge proprio la risoluzione della questione di
merito che la Corte è chiamata a decidere.
2. - È da osservare peraltro che, come questa Corte varie volte ha
ritenuto (v. sentenze 7 marzo 1957, n. 46; 16 dicembre 1958, n. 77),
nei giudizi dinanzi ad essa proposti in via principale, non può
senz'altro darsi assoluta rilevanza a quelle preclusioni, come
l'inammissibilità del ricorso, che altrimenti spiegano piena efficacia
nei giudizi inter partes. Tuttavia è da notare, rispetto al primo
profilo come sopra delineato dell'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura dello Stato, che, comunque voglia
qualificarsi la circolare ministeriale del novembre 1962, o quale norma
di esecuzione della precedente ordinanza del luglio 1961, o, piuttosto,
quale atto confermativo di questa, non può farsi questione di
tardività del ricorso rispetto all'ordinanza, perché non risulta che
essa sia stata comunicata o che comunque sia venuta a conoscenza dei
competenti organi della Regione. E tale comunicazione o la conoscenza
erano imprescindibili, per il decorso del termine di cui all'art. 39
della Legge 11 marzo 1953, n. 87, trattandosi di un atto interno
dell'Amministrazione della pubblica istruzione, i cui destinatari erano
i Provveditori agli studi, cioè organi propri dell'Amministrazione
medesima, periferici.
3. - Nel merito il ricorso è infondato.
La difesa della Regione sostiene che il Presidente della Giunta
regionale o l'Assessore alla P.I. abbiano, in base all'art. 20 dello
Statuto, una competenza amministrativa generale e permanente, che si
riferirebbe "non solo alle materie demandate alla competenza
legislativa della Regione, tassativamente indicate nello Statuto, ma
anche a quelle destinate a rimanere di pertinenza dello Stato".
Per sorreggere questa affermazione si richiama, innanzi tutto, ad
un elemento storico, cioè ai precedenti legislativi rappresentati dal
D.L. 18 marzo 1944, n. 91, e dal D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416,
modificato col D.L.L. 1 febbraio 1945, n. 50. Con questi decreti fu
creato in Sicilia l'Alto Commissariato il quale, salvo alcune
esclusioni, era competente ad esercitare nell'Isola tutte le
attribuzioni delle Amministrazioni centrali. Soppresso l'Alto
Commissariato e entrato in vigore lo Statuto speciale, "sarebbe
inverosimile - scrive la difesa della Regione - pensare che lo Statuto,
norma fondamentale dell'autonomia siciliana, abbia voluto togliere alla
Sicilia ciò che la Sicilia già aveva:
sarebbe contraddittorio concludere che lo Statuto, atto emanato per
approfondire e sviluppare il solco iniziato col D.L. del 1944, n. 91,
abbia introdotto restrizioni rispetto alla disciplina preesistente". Ma
questo riferimento e l'illazione che se ne trae non valgono, perché è
appunto il D.L. del 1944, n. 91, che, nello stabilire, con l'art. 2, le
attribuzioni dell'Alto Commissariato per la Sicilia, espressamente
eccettuava, nell'ultimo comma, la materia riguardante gli impiegati
dello Stato (e non si è mai dubitato che gli insegnanti elementari
siano impiegati dello Stato) e quelli degli enti di diritto pubblico. E
questa esclusione veniva confermata nell'art. 1 del pure invocato D.L.
L. 28 dicembre 1944, n. 416. Il D.L.L. 1 febbraio 1945, n. 50,
concerne modificazioni riguardanti soltanto la composizione della
Consulta regionale e non contiene alcuna norma che si riferisca alle
attribuzioni dell'Alto Commissariato, mentre col D.L. 30 giugno 1947,
n. 567, che reca norme transitorie per l'attuazione dello Statuto
siciliano, veniva stabilito che: "fino a quando non sarà attuato
completamente il passaggio degli uffici e del personale dello Stato
alla Regione, e fino a quando non saranno emanate tutte le norme
occorrenti per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana,
continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del
R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni". Si
è riportati, quindi, alla eccettuazione espressamente contenuta nel
richiamato precedente decreto.
4. - Bisogna pertanto riandare all'art. 20 dello Statuto speciale
per accertare se questo, per se stesso, in qualche guisa giustifichi
l'attribuzione della materia in esame agli organi della Regione.
La difesa della Regione sostiene che i suoi organi sarebbero
competenti in base alla disposizione del primo comma, seconda parte,
dell'art. 20, e che nel caso in esame ricorrerebbe una fattispecie
analoga a quella decisa dalla Corte con la menzionata sentenza n. 77
del 1958. Ma va subito osservato che la controversia decisa con questa
sentenza era del tutto particolare. La Corte, limitando il proprio
esame, in relazione al caso da decidere, alla materia dei trasferimenti
e delle assegnazioni provvisorie di insegnanti elementari disposti
dall'Assessore regionale alla P.I., ebbe a rilevare che il Ministero
aveva "sempre" inviato all'Assessore i relativi atti e che non erano
mancate le direttive dell'Amministrazione centrale. E concludeva: "Di
conseguenza, si deve dichiarare che la Regione ha operato nella materia
della presente controversia non jure proprio, bensì quale organo
decentrato dell'Amministrazione statale, la quale rimane titolare di
questi poteri fino a quando non passeranno alla Regione con il
procedimento stabilito dall'art. 43 dello Statuto siciliano o in altra
guisa giuridicamente efficace. In tale veste l'Amministrazione
regionale è tenuta a sottostare alle direttive dell'Amministrazione
centrale dello Stato". In questo modo la Corte, mentre decideva un caso
particolare, chiaramente precisava il concetto - che va ribadito anche
rispetto all'attuale controversia - che, per aversi una competenza
decentrata della Regione in virtù della seconda parte del primo comma
dell'art. 20 dello Statuto speciale, occorre, come del resto si desume
dal detto articolo, che vi sia l'attribuzione del potere da parte del
competente organo dello Stato - attribuzione sia pure desumibile da
fatti concreti - e che da quello vengano date le direttive. Diviene
una quaestio facti il modo come tali direttive siano date.
Nel caso attuale: la materia è diversa da quella esaminata nella
ricordata sentenza, trattandosi di proposizione e risoluzione di
ricorsi gerarchici; non sono stati inviati per la decisione all'organo
regionale tutti i ricorsi inoltrati al Ministero della P.I. (i due,
soltanto, trasmessi dal Ministero all'Assessore dopo l'ordinanza del
1961, potrebbero anche essere stati inviati per errore); mancano del
tutto le direttive, le quali non è escluso che possano essere date
anche in questa materia.
Si deve dunque risolvere la presente controversia affermandosi la
competenza del Ministro per la P.I. a decidere i ricorsi gerarchici
degli insegnanti elementari in materia di concorsi banditi nelle
Provincie della Sicilia, e respingersi, di conseguenza, il ricorso
della Regione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;
dichiara che spetta al Ministro della pubblica istruzione la
competenza a decidere i ricorsi gerarchici in materia di concorsi
magistrali delle Provincie siciliane;
respinge, in conseguenza, il ricorso della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte