Sentenza n. 3/1967
Altra decisione · depositata il 21/01/1967 · relatore Michele Fragali
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 25 maggio 1965, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 9 giugno successivo ed iscritto al n. 12
del Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato sorto a seguito di due decreti in data 10 marzo
1965 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
col Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con i quali era
stata approvata la modificazione degli statuti della cassa di soccorso
per il personale dipendente dall'Azienda municipalizzata trasporti (A.
M. T.), con sede in Catania, e della cassa di soccorso per il personale
dipendente dai servizi autofiloviari urbani, gestione comunale di
Trapani.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 9 novembre 1966 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Luigi Maniscalco Basile, per la Regione siciliana, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Regione siciliana, con atto notificato il 25 maggio 1965,
ricorreva per la risoluzione di un conflitto di attribuzione
determinatosi fra essa e lo Stato per effetto di due decreti emanati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
quello dei trasporti e dell'aviazione civile, entrambi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1965, n. 77, con i quali era stata
approvata la modificazione degli statuti della cassa di soccorso per il
personale dipendente dall'Azienda municipalizzata trasporti (A. M. T.),
con sede in Catania, e della cassa di soccorso per il personale
dipendente dai servizi autofiloviari urbani, gestione comunale, di
Trapani. La Regione chiedeva l'annullamento dei due decreti.
A sostegno del ricorso essa rilevava che, se per l'art. 14 del
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, i nuovi
statuti delle casse e le aggiunte e modificazioni a quelli esistenti
debbono essere approvati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ed emanarsi di concerto con il Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile, in virtù dell'art. 17, lett. a, f,
dello Statuto siciliano, la Regione ha competenza legislativa
concorrente nella materia della previdenza sociale e in quella dei
trasporti e, in forza dell'art. 20 dello stesso statuto, ha, nelle
dette materie, una corrispondente competenza amministrativa.
La Regione osservava ancora che, con D.P.R. 25 luglio 1952, n.
1138, vennero ad essa trasferite le attribuzioni del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nelle materie riflettenti i rapporti
di lavoro, la previdenza sociale e l'assistenza sociale; con successivo
D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, le vennero poi trasferite le
attribuzioni del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. La
competenza amministrativa per l'approvazione delle modificazioni degli
statuti delle due casse di soccorso sopra citate poteva perciò essere
esercitata soltanto dall'Assessore regionale per il lavoro e la
cooperazione, di concerto con quello per il turismo, le comunicazioni,
ed i trasporti.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle deduzioni
depositate il 14 giugno 1965, ha opposto che ben trenta casse di
soccorso per i ferrotramvieri sono state istituite in Sicilia con
provvedimenti ministeriali, le casse sono disciplinate unitariamente,
su scala nazionale, dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive
modificazioni, che prevedono uno statuto tipo. La riserva statale in
materia risulta confermata, sia pure per implicito, dall'art. 4 della
legge 22 settembre 1960, n. 1054, non impugnata dalla Regione; e le
casse suddette perciò non possono essere comprese tra quegli enti
d'interesse regionale, rispetto ai quali le citate norme di attuazione
dello Statuto siciliano hanno trasferito le funzioni ministeriali di
vigilanza e di tutela.
3. - Nella memoria 5 gennaio 1966, la Regione ha sostenuto che il
richiamo alla legge 22 settembre 1960, n. 1054, è irrilevante perché,
avendo le norme d'attuazione reso attuale il disposto di quelle
costituzionali, sono queste ultime che disciplinano la materia e non le
prime, e perché comunque la legge non ha modificato il contenuto delle
norme d'attuazione su riportate, essendo assurdo pensare che, ogni
qualvolta lo Stato disciplina una materia trasferita ad una competenza
regionale, debba espressamente precisare che spetta alla Regione di
provvedere nell'ambito del suo territorio, senza di che la competenza
regionale nelle competenze trasferite dovrebbe considerarsi limitata a
quella scaturente dalle disposizioni anteriori.
Le norme d'attuazione dello Statuto siciliano trasferirono alla
Regione le competenze statali in ordine agli enti locali: l'art. 3 del
D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, parla di enti e di istituti di
interesse regionale perché si riferisce ai trasporti, ed è ovvio che
trasporti di interesse regionale possono essere solo quelli che si
svolgono nell'ambito della Regione, mentre è irrilevante il richiamo
ad una erronea prassi di esercizio da parte dello Stato della
competenza controversa.
4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua memoria 30
dicembre 1965, ribadisce il richiamo alla prassi ventennale e alla
legge 22 settembre 1960, n. 1054, e aggiunge che, per gli artt. 20 e
17, lett. a, f, dello Statuto siciliano, la Regione può svolgere
funzioni amministrative, in materia di comunicazioni e trasporti e in
materia di previdenza ed assistenza sociale, solo nell'ambito della
Regione, nei limiti dei principi ed interessi generali cui s'informa la
legislazione nazionale, ed al fine di soddisfare alle condizioni
particolari e agli interessi della Regione. Queste limitazioni sono
state confermate e precisate dalle su citate norme d'attuazione, che
trasferiscono agli organi regionali esclusivamente la vigilanza e la
tutela sugli enti ed istituti d'interesse regionale o sugli enti
locali; sugli enti cioè che, tendendo al soddisfacimento d'interessi
particolari regionali, sono suscettibili di una disciplina particolare.
La potestà regionale in materia di lavoro e di previdenza sociale può
cioè avere ad oggetto enti, casse, istituti che svolgono attività
previdenziali per categorie particolari, in sostituzione o in aggiunta
di quelle obbligatorie; e per le casse di soccorso istituite presso le
aziende filotramviarie della Regione non sussistono condizioni
particolari da soddisfare in confronto a quelle del restante territorio
dello Stato.
5. - All'udienza del 9 novembre 1966 i difensori delle parti hanno
illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - A giudizio di questa Corte, le casse di soccorso del personale
dipendente dalle aziende ferrotranviarie, alle quali si riferisce il
ricorso in esame, sono fra gli enti od istituti che le norme di
attuazione dello Statuto siciliano emanate con i decreti del Presidente
della Repubblica del 25 luglio 1952, n. 1138, e del 17 dicembre 1953,
n. 1113, hanno posto sotto la vigilanza e il controllo della Regione:
sono infatti di carattere locale, secondo la formula del primo decreto,
o di interesse regionale, secondo la dizione del secondo decreto, e
svolgono compiti in materia di previdenza sociale per il personale
dipendente da quelle aziende di trasporto pubblico che, nell'ambito
della Regione, esercitano attività non spettante all'amministrazione
delle ferrovie dello Stato.
Il Ministero dei trasporti ha perciò invaso la sfera delle
attribuzioni della Regione quando ha promosso i decreti impugnati.
2. - Le casse di soccorso per il personale addetto ai servizi di
trasporto autofilotranviari sono istituite dalle amministrazioni delle
singole imprese (art. 215, primo comma, del R.D. 9 maggio 1912, n.
1447) e operano nella cerchia ristretta delle stesse; come è
dimostrato in questa causa, in cui si discorre degli statuti di due
casse, riferentisi rispettivamente ai servizi pubblici di trasporto di
Catania e di Trapani, del tutto autonome l'una dall'altra. Sono
finanziate da ritenute al personale, da contributi degli imprenditori e
da altre entrate che si riconnettono all'esercizio della singola
impresa (multe inflitte al personale; ricavi delle vendite degli
oggetti trovati sui treni, nelle stazioni o lungo le linee; diritti di
sosta sugli oggetti stessi, ecc.: art. 1 del R.D. 9 maggio 1912, n.
1447, e art. 2 dello statuto tipo approvato con R.D. 8 gennaio 1931, n.
148); il bilancio tecnico dell'attività che esse svolgono è formato
con riferimento ai carichi della singola cassa (art. 215, terzo comma,
lett. b, del R.D. 9 maggio 1912 citato), e perciò risente della sola
alea della gestione di ciascuna.
Non importa che l'art. 3, primo comma, del D.P.R. 25 luglio 1952,
n. 1138, fa parola di enti ed istituti locali e invece l'art. 3 del
D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, si riferisce ad enti ed istituti di
interesse regionale: le due formule, nella sostanza, coincidono,
perché di interesse regionale non sono soltanto gli enti e gli
istituti che estendono la loro azione su tutta la Regione, ma anche
quelli che operano in circoscrizioni più ristrette. E infatti sarebbe
assurdo che fossero passate alla Regione le attribuzioni amministrative
su enti o istituti aventi competenza territoriale su tutto il
territorio dell'Isola, e fossero invece rimaste allo Stato le
attribuzioni su enti di minori dimensioni, non svolgenti funzioni
essenzialmente statali, com'è per le casse di cui si contende.
Nemmeno vale opporre, per escludere le casse dalla competenza
regionale, che il loro statuto deve essere uniforme e conformarsi a
quello approvato con il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato con il
R.D. 1 agosto 1941, n. 1063: tale uniformità di assetto va ora
guardata nello spirito dell'art. 17 dello Statuto siciliano che, per le
materie del lavoro, della previdenza e dei trasporti, vincola la
Regione siciliana al rispetto dei principi ed interessi generali cui si
informa la legislazione dello Stato e ne limita il potere legislativo
alla determinazione di norme idonee a soddisfare alle condizioni
particolari ed agli interessi propri della Regione; cosicché, le
materie stesse restano sempre inquadrate da un sistema di legislazione
statale. Nel medesimo spirito va considerato il fatto che l'art. 4
della legge 22 settembre 1960, n. 1054, estendendo a personale prima
escluso le disposizioni del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, vi ha compreso
anche quello addetto agli autoservizi urbani ed extraurbani assunti
dalle Regioni in concessione o in esercizio: ha esteso tale
disposizione ai servizi regionali perché anche questi, ove non ne
esigano assetto speciale, debbono trovare una sistemazione, a seconda
dei casi, nella legislazione o nell'ordinamento giuridico dello Stato.
3. - Obietta il Presidente del Consiglio dei Ministri che enti ed
istituti di interesse regionale o locale, secondo la formula usata
dalle suddette norme di attuazione dello Statuto regionale, sono
soltanto quelli suscettibili di una disciplina particolare e, quando
hanno carattere previdenziale, quelli che svolgono attività per
categorie singole in sostituzione o in aggiunta della previdenza
obbligatoria. Ma così argomentando non si avverte che qualsiasi ente o
istituto provvisto di una sfera di competenza collegantesi
esclusivamente al territorio regionale può avere esigenze speciali, e
che la sua soggezione alla disciplina unica o di principio di una legge
dello Stato non impedisce di raffigurarlo come portatore di interessi
propri, quindi diversi da quelli di altri enti od istituti di identica
competenza, perciò non impedisce di ritenerli come suscettibili di
tutela decentrata negli organi regionali.
Con specifico riguardo alle casse di soccorso per gli
autofilotramvieri si può altresì rilevare che esse assolvono funzioni
di previdenza sostitutiva o aggiuntiva a quella esercitata sul piano
nazionale da altri enti e quindi hanno i caratteri che, secondo
l'opinione confutata, dovrebbero avere gli enti e gli istituti passati
alla tutela e alla vigilanza regionale: proprio il fatto che
l'ordinamento non le ha assorbite nell'organizzazione degli enti che
operano sul piano nazionale indica che è impossibile legarne gli
interessi ad unità, e fa arguire che esse hanno compiti ed esigenze
tecniche ed amministrative di indole per ciascuno particolare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione siciliana la vigilanza e la tutela
sulle casse di soccorso per il personale dipendente dalle imprese
autofilotranviarie ai sensi e nei limiti dell'art. 20 dello Statuto
regionale;
annulla i decreti del Presidente della Repubblica 10 marzo 1965,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 27 successivo, concernenti
modifica degli statuti delle casse di soccorso del personale dipendente
rispettivamente dall'Azienda municipalizzata di trasporti (A.M.T.) con
sede in Catania e dai servizi autofilotranviari urbani, gestione
comunale di Trapani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte