Sentenza n. 3/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1969 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 163,
primo comma, n. 4, e secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(legge fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 maggio 1967 dal tribunale di Cassino nel
procedimento di concordato preventivo chiesto dalla società
"Molino-pastificio e lanificio in S. Domenico", iscritta al n. 102 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967;
2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1968 dal tribunale di Cagliari
nel procedimento di concordato preventivo chiesto dalla società
"Sardespa manifattura di Venafiorita", iscritta al n. 21 del Registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 65 del 9 marzo 1968.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione della società Sardespa;
udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1968 la relazione del
Giudice Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La sezione fallimentare del tribunale di Cassino con decreto
del 28 aprile 1967, ammetteva la società "Molino-pastificio e
lanificio in S. Domenico", con sede in Isola Liri, alla procedura di
concordato preventivo, con cessione di beni, ordinando alla ricorrente,
ai sensi dell'art. 163, primo comma, n. 4, del R.D. 16 marzo 1942, n.
267 (legge fallimentare), di depositare la somma di lire 15 milioni,
ritenuta presumibilmente necessaria per le spese dell'intera procedura,
ivi comprese quelle di registro.
Con ricorso depositato il 9 maggio successivo, la società chiedeva
la revoca dell'ordine di deposito, deducendo che nella determinazione
del suo ammontare, non doveva essere computata la tassa di registro sul
concordato - non ancora stipulato - prevista dall'art. 32 della tariffa
allegato A, Parte I, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di
registro); in subordine, proponeva eccezione di illegittimità
costituzionale di quest'ultima disposizione, in relazione alla citata
norma della legge fallimentare, per assunta disparità di trattamento
tra il debitore possidente e quello impossidente nella richiesta di
ammissione al concordato preventivo, con cessione dei beni.
Deduceva al riguardo la ricorrente l'incongruità della situazione
in cui verrebbe a trovarsi chi propone la cessione di tutti i suoi beni
e deve, poi, versare altre somme, di cui non è in possesso, per
ottenere l'ulteriore corso della sua domanda; prospettava l'analogia di
tale situazione normativa con quella del solve et repete, già ritenuta
costituzionalmente illegittima dalla giurisprudenza di questa Corte; e
denunziava, infine, il carattere punitivo della dichiarazione di
fallimento, per il fatto di dovere essere pronunziata d'ufficio,
qualora non sia stato eseguito il prescritto deposito.
Il tribunale non accoglieva il ricorso. Peraltro, con ordinanza del
12 maggio 1967, sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati
dalla ricorrente, sollevava questione di legittimità costituzionale
del citato art. 163, primo comma, n. 4, della legge fallimentare, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Osservava il tribunale, nel respingere l'istanza di revoca del
decreto, che l'ordine di deposito della somma era stato adottato in
conformità alla legge e con determinazione prudenziale della
presumibile spesa della procedura, tenuto anche conto dell'aliquota
(due per cento) della tassa di registrazione del concordato da
applicare, alla stregua della legge tributaria, sul valore dei beni,
oggetto della cessione, ammontante nella specie a circa 550 milioni.
Sulla eccezione di illegittimità costituzionale di questa ultima
disposizione, nei termini in cui era stata proposta, faceva, poi,
presente che l'osservanza della norma, in quella fase, assumeva rilievo
esclusivamente per determinare l'importo delle spese dell'intera
procedura, tra le quali, appunto, rientra la tassa di registro, e non
anche, invece, ai fini dell'assolvimento immediato di questo tributo.
Nel motivare sulla non manifesta infondatezza della questione
sollevata d'ufficio - nella quale dichiarava assorbita ogni altra
questione proposta dalla ricorrente - il tribunale deduceva, infine,
essere innegabile, prima facie, che, in violazione del precetto
contenuto nell'art. 24 della Costituzione, che garantisce di poter
adire comunque l'autorità giudiziaria, questa facoltà è in taluni
casi compromessa dalla norma denunziata. La quale, mentre, da un lato,
presuppone l'insolvenza del debitore per l'ingresso alla procedura di
concordata preventivo, dall'altro lato, in antitesi con tale
presupposto. impone l'obbligo del preventivo versamento delle spese
dell'intera procedura, e ne fa una condizione per l'ulteriore corso
della domanda: e, così, attribuisce al debitore insolvente una
disponibilità economica che talvolta è considerevole, come nel caso
in cui si tratti di cessione di beni di entità rilevante.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 dell'8 luglio 1967.
Dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di alcuna delle
parti del giudizio ordinario. Invece, con atto depositato in data 16
giugno 1967, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
chiede che la questione sia dichiarata non fondata.
Deduce l'Avvocatura che il concordato preventivo, nelle due forme
previste dall'art. 160 della legge fallimentare, costituisce un mezzo
consentito all'imprenditore commerciale in istato di insolvenza per
evitare il fallimento; e, secondo la prevalente dottrina, consiste in
un contratto riconducibile alla figura generale della transazione,
"accompagnata da una promessa di garanzia a favore dei creditori".
Sebbene esso si perfezioni con l'omologazione del tribunale, la
relativa sentenza è "estrinseca al concordato", di cui costituisce una
semplice condizione di efficacia. Stante tale natura di negozio a
contenuto transattivo, la relativa procedura non rivestirebbe il
carattere e la funzione di un'azione a protezione giurisdizionale di
diritti soggettivi.
Ad avviso dell'Avvocatura, farebbe parte del contenuto della
proposta del debitore in istato di insolvenza l'offerta di garanzie
idonee, per quanto riguarda il pagamento, sia della percentuale dei
debiti, sia delle spese dell'intero negozio, che dovrebbero essere
sopportate dalla massa attiva, anche per quanto riguarda i tributi
attinenti al concordato, i quali rischierebbero altrimenti di rimanere
a carico dei creditori, senza possibilità di recupero nei confronti
del debitore insolvente.
Con successiva memoria depositata il 24 ottobre 1968, l'Avvocatura
generale dello Stato, insistendo nelle sue conclusioni, sottolinea la
mancanza di una qualsiasi analogia fra l'istituto del solve et repete e
l'onere previsto dalla norma denunziata. Nel ribadire che tale onere
non costituirebbe una condizione per l'esperimento di un'azione
giudiziaria intesa alla protezione di un diritto soggettivo o di un
interesse legittimo, ma riguarderebbe esclusivamente il negozio del
concordato, rispetto al quale l'intero procedimento di omologazione
sarebbe estrinseco, l'Avvocatura afferma che, nell'ambito dei rapporti
tra il negozio e tale procedimento, posto come condizione legale della
sua efficacia, l'onere suddetto apparirebbe pienamente giustificato
dalla particolare struttura del negozio stesso. E ciò in quanto il
debitore, nell'incapacità di pagare integralmente i suoi debiti,
farebbe una proposta di carattere transattivo, che dovrebbe, però,
essere confortata da concrete garanzie, tra le quali, appunto, è da
collocarsi il versamento anticipato di spese e tributi.
L'obbligo di depositare preventivamente la somma relativa sarebbe
più che giustificato dal fatto che trattasi di somma
incontestabilmente dovuta dal debitore, in quanto questi, con sua
proposta di concordato, intesa ad ottenere il beneficio del pagamento
parziale dei suoi debiti, riconosce la sua situazione debitoria. Sotto
questo profilo l'Avvocatura deduce che, pur se fosse possibile
considerare l'intero iter del concordato preventivo quale un istituto
unitario di carattere processuale, la concessione del beneficio sarebbe
sempre da ritenere condizionata alla prova concreta, data dal debitore,
di essere in rado di pagare sia i creditori sia le spese concernenti
la procedura.
2. - Una questione analoga di legittimità costituzionale del
citato art. 163, primo comma, n. 4, della legge fallimentare, oltre che
del secondo comma dello stesso articolo, relativo all'ipotesi di non
eseguito deposito della somma, è stata sollevata dal tribunale di
Cagliari, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della
Costituzione, nella procedura di concordato preventivo, aperta, nei
confronti della società per azioni Sardespa-manifattura di
Venafiorita, con decreto del 28 novembre 1967.
Con tale decreto, veniva, fra l'altro, fissata in lire 50 milioni,
la somma che si presumeva necessaria per l'intera procedura.
In data 11 dicembre 1967, la società proponeva la suddetta
questione di legittimità costituzionale, che veniva, poi, ampiamente
illustrata con successiva memoria e, subordinatamente, per l'ipotesi di
mancato accoglimento, chiedeva, ai sensi dell'art. 167 della citata
legge fallimentare, di essere autorizzata a contrarre un mutuo o a
vendere merci fino alla concorrenza di 40 milioni per reperire la somma
necessaria ad eseguire il prescritto deposito. E, frattanto, versava il
giorno successivo lire 10 milioni, in parziale esecuzione del decreto
di ammissione alla procedura.
Con ordinanza del 13 gennaio 1968, il tribunale, al quale il
commissario giudiziale aveva chiesto i provvedimenti conseguenziali al
mancato deposito nei termini dell'intera somma, riteneva pregiudiziale
l'esame della proposta questione di legittimità costituzionale, in
ordine alla quale osservava che la precedente rimessione della stessa
questione a questa Corte da parte del tribunale di Cassino influiva
negativamente sul potere di altri giudici di dichiarare la non
manifesta infondatezza.
Nel merito deduceva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
che il fatto stesso di imporre il deposito di una somma, quale
condizione per l'esperimento di una procedura, sembrerebbe contrastare
con il principio di eguaglianza, dato che, in tal modo, il beneficio
del concordato preventivo viene concesso solo a chi ha disponibilità
di danaro liquido e negato ingiustificatamente a chi difetta di
liquidità all'inizio della procedura. Sotto il profilo della
violazione dell'art. 24 della Costituzione, il tribunale osservava poi
che il "deposito", prescritto sotto comminatoria della dichiarazione di
fallimento, sarebbe un onere di carattere meramente processuale, non
sorretto da adeguata giustificazione, sia perché non previsto tra le
condizioni di ammissione alla procedura, sia perché in contrasto con
il fine dell'istituto del concordato preventivo, che mira a salvare,
più che il debitore, l'impresa nell'interesse della comunità.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 9 marzo 1968.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la società
con deduzioni depositate il 28 febbraio 1968, nelle quali si chiede che
sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme denunziate.
Dopo ampi riferimenti dottrinali sull'ammissibilità della questione,
in relazione anche all'affermata natura giudiziale della procedura di
concordato preventivo, nonché sulla funzione economica e giuridica del
prescritto deposito della somma per le spese dell'intero giudizio, la
difesa della società richiama, fra l'altro, le precedenti decisioni
nelle quali questa Corte ha ritenuto violato il precetto dell'art. 24
della Costituzione, e, quanto alla violazione del principio di
eguaglianza, fa presente la disparità di trattamento cui dà luogo, in
ordine alla disponibilità della somma occorrente per il prescritto
deposito, la situazione dell'impresa finanziaria, caratterizzata dalla
mobilità di investimenti, rispetto a quella dell'imprenditore
esercente un'attività industriale, che presuppone, invece, fortissimi
immobilizzi tecnici, caratterizzati dal difetto di mobilità. Considerato in diritto :
1. - Le due cause sono strettamente connesse e vengono riunite per
essere decise con unica sentenza.
2. - Sono state denunziate a questa Corte le norme contenute
nell'art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma del R.D. 16 marzo
1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare). Con la prima si pone, a carico
dell'imprenditore insolvente ammesso alla procedura del concordato
preventivo, l'onere di depositare, nella cancelleria del tribunale, nel
termine non superiore ad otto giorni, la somma che si presume
necessaria per l'intera procedura, nella misura stabilita dallo stesso
provvedimento di ammissione al beneficio del concordato preventivo; con
l'altra, si statuisce che, nel caso di mancato versamento del deposito,
il tribunale, in applicazione del secondo comma del precedente art. 162
della stessa legge, dichiari d'ufficio il fallimento del debitore. Se
ne deduce l'illegittimità costituzionale per violazione sia del
principio di eguaglianza, sia della garanzia del diritto di difesa,
assumendosi, circa la prima violazione, che, a motivo dell'onere
anzidetto - in quanto comprensivo dall'anticipazione delle spese del
tributo per la registrazione del concordato - il beneficio verrebbe in
pratica concesso solo a chi abbia disponibilità di denaro liquido; e,
circa la seconda, che tratterebbesi di un adempimento processuale,
contrastante con le finalità precipue del concordato, e tale da
compromettere la tutela giurisdizionale.
3. - È da osservare, in via preliminare, che ogni questione che
possa insorgere sulla congruità della somma occorrente per le spese
della procedura del concordato e sulla inclusione, in essa,
dell'approssimativo importo del tributo di registro, va risolta dal
giudice di merito, implicando un mero calcolo e, rispettivamente, la
interpretazione della portata della somma, irrilevante sul piano della
legittimità costituzionale.
Ciò premesso, è da tenere presente che la disciplina dettata
dalle disposizioni denunziate è del tutto diversa da quelle esaminate
in precedenti sentenze di questa Corte.
Nel caso del solve et repete, infatti, la somma da pagare
anticipatamente riguardava la stessa obbligazione controversa nel
giudizio, di cui costituiva l'oggetto, sicché ne derivava una
posizione di privilegio per una delle parti in causa, oltreché una
posizione di svantaggio per i soggetti meno abbienti.
La cautio pro expensis (art. 98 del Cod. di proc. civ.), poi,
concerneva il pagamento di somme a garanzia dell'esito del giudizio,
determinando in tal modo, anch'essa, una posizione di sfavore alla
parte non abbiente rispetto a quella abbiente.
Del tutto diversa e, anzi, addirittura antitetica è l'ipotesi
considerata dalle norme denunziate, le quali si conformano al criterio
generale dell'anticipazione delle spese degli atti necessari al
processo, onde renderne possibile lo svolgimento (art. 90 Cod. proc.
civ., artt. 38-42 Dispos. att. Cod. proc. civ.).
Tale onere, in applicazione del richiamato principio generale, è
posto, qui, a carico dell'imprenditore istante, cioè di chi, con la
sua domanda di ammissione al concordato preventivo, ha dato, appunto,
inizio alla procedura.
D'altronde, vertendosi in materia di giurisdizione non contenziosa,
dalla quale esula la soccombenza, le spese della procedura gravano su
chi l'ha instaurata. Senza la loro anticipazione non potrebbero essere
svolti gli atti necessari al procedimento; e, al termine di questo, non
sempre se ne otterrebbe il pagamento dall'imprenditore istante, dato il
suo stato di insolvenza.
Le varie procedure concorsuali non sono stabilite nell'interesse
del dissestato, che è, in sostanza, un inadempiente, bensì,
primieramente, nell'interesse dei creditori. Per soddisfare tale
interesse, occorre che le spese - che, una volta dichiarato il
fallimento, gravano sulla massa - siano anticipate. Se non lo fossero,
i creditori che hanno già subito una falcidia, potrebbero essere,
essi, tenuti al pagamento di somme solidalmente dovute.
Anche a voler considerare l'ottemperanza al disposto dell'art. 163,
primo comma, n. 4, della citata legge fallimentare come una condizione
di procedibilità, non sorge, per tale istituto - presente in varie
branche del nostro ordinamento giuridico - un problema generale ed
indiscriminato di incostituzionalità. Né varrebbe il rilievo che la
conseguenza del mancato deposito, prevista dall'art. 162, secondo
comma, e richiamata dall'art. 163, secondo comma - cioè la
dichiarazione di fallimento - è assai diversa e più grave di quella
del mancato deposito previsto dal citato art. 90 Cod. proc. civ.,
perché, nella procedura in esame, sussistono ragioni di particolare
urgenza e momento, che ottengono, da un lato, alla tutela dei
creditori, già sacrificati a motivo del soddisfacimento soltanto
parziale delle loro spettanze, dall'altro, alla crisi di impresa ed al
conseguente turbamento economico che, di regola, fa seguito alla
situazione di insolvenza: è logico che il beneficio accordato al
commerciante dissestato di conseguire il concordato preventivo sia
sottoposto a un regime assai rigoroso.
Stante la diversa disciplina delle aziende esercenti il credito,
contenuta nel R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136, va, poi, esclusa la
violazione del principio di eguaglianza, prospettata con riferimento a
tale categoria di imprese, in quanto tale principio deve ritenersi - ed
è stato ritenuto da questa Corte - rispettato ogni qualvolta la legge
disciplini adeguatamente, in modo diverso, situazioni diverse.
È da escludersi, infine, la violazione del diritto sancito
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dappoiché resta fermo
l'ingresso alla difesa giudiziaria, che è sempre ammessa quando sia in
corso una procedura dinanzi al giudice.
La questione deve essere, pertanto, dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma del R.D. 16 marzo
1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte