Sentenza n. 3/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1971 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 162/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76,
primo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e
aceti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 febbraio 1969 dal tribunale di Vicenza
nel procedimento penale a carico di Bracesco Terenzio ed altri,
iscritta al n. 156 dei registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;
2) ordinanza emessa il 16 aprile 1969 dal tribunale di Trani nel
procedimento penale a carico di Chieppa Nicola ed altri, iscritta al n.
206 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;
3) ordinanza emessa il 14 novembre 1969 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Berti Walfredo, iscritta al n. 445
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970;
4) ordinanza emessa il 13 giugno 1969 dal tribunale di Alba nel
procedimento penale a carico di Pena Franco, iscritta al n. 121 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con le ordinanze in epigrafe dei tribunali di Vicenza, Trani, Alba
e Firenze è stata proposta questione di legittimità costituzionale
dell'art. 76, primo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini e aceti), in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Nelle ordinanze si deduce che l'art. 76, primo comma, del citato
decreto presidenziale - che è una legge delegata - per avere, nelle
operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, vietato e
penalmente sanzionato l'impiego di zuccheri o materie zuccherine non
provenienti dall'uva, non si sarebbe conformato ai principi e ai
criteri direttivi della legge delegante 9 ottobre 1964, n. 991, la
quale, nell'art. 2, disponeva che il decreto avrebbe dovuto tener conto
della disciplina legislativa degli Stati aderenti alla CEE e delle
norme riguardanti l'attuazione della politica agricola comune.
Proibendo il c.d. zuccheraggio, il decreto non avrebbe tenuto conto
della disciplina vigente nei detti Stati e di quella comunitaria,
perché in esse l'impiego dello zucchero e delle materie zuccherine
sarebbe invece consentito.
Inoltre, nel n. 2 dello stesso comma della legge delegante, si
disponeva che il decreto avrebbe dovuto indicare, in materia di
preparazione e conservazione dei mosti, vini e aceti, le aggiunte e i
trattamenti consentiti e fissare le modalità degli altri trattamenti
ed aggiunte che potranno di volta in volta essere consentite; il che,
secondo le ordinanze, il decreto avrebbe omesso di fare.
Nel giudizio promosso con l'ordinanza del tribunale di Vicenza si
è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con atto di
intervento del 9 giugno 1969, ha chiesto che venga dichiarata
inammissibile o comunque infondata la dedotta questione di legittimità
costituzionale.
Preliminarmente l'Avvocatura rileva che il giudice a quo non
fornisce alcun elemento circa la rilevanza della questione ai fini
della decisione del procedimento penale, omettendo, tra l'altro, anche
la indicazione del capo di imputazione.
Nel merito l'Avvocatura contesta sotto diversi profili che la norma
impugnata esorbiti dai limiti della legge delegante: innanzi tutto, si
osserva, essa non vieta in modo assoluto il c.d. zuccheraggio, ma si
limita soltanto a proibire l'uso indiscriminato di zuccheri e materie
zuccherine; in secondo luogo, il Governo non era tenuto a seguire
pedissequamente la disciplina legislativa in vigore negli Stati
aderenti alla CEE, perché la norma denunciata non pone un obbligo
tassativo, ma segna soltanto un indirizzo; infine, secondo
l'Avvocatura, il tribunale di Vicenza dà per certo, senza, per altro,
fornire più precise indicazioni sulle fonti normative degli Stati
aderenti alla CEE, che in questi sia consentito il c.d. zuccheraggio
con materie diverse da quelle di cui all'art. 76 del D.P.R. 12
febbraio 1965, n. 162. Considerato in diritto :
Poiché le cause hanno per oggetto le medesime questioni, esse
possono essere riunite e decise con unica sentenza.
Va preliminarmente disattesa la richiesta dell'Avvocatura sulla
inammissibilità delle proposte questioni di costituzionalità per
insufficienza del giudizio sulla rilevanza.
Invero non può non ritenersi sufficiente, per esprimere quel
giudizio, l'affermazione contenuta in ciascuna delle ordinanze, e
secondo la quale "il giudizio in corso non può essere definito
indipendentemente dalla decisione dell'eccezione (di costituzionalità)
perché detta questione involge la sussistenza del reato addebitato
agli imputati". Né la mancata indicazione della norma penale che quel
reato configura, facilmente rilevabile dagli atti in quella stessa
norma che forma oggetto della sollevata eccezione di costituzionalità,
inficia il giudizio in tal modo espresso sulla rilevanza di essa.
La legge 6 ottobre 1964, n. 991, delegava il Governo ad emanare
norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio
dei mosti, vini e aceti e all'art. 2 stabiliva che, nell'emanare il
decreto, si sarebbe dovuto "tener conto" della disciplina legislativa
della materia negli Stati aderenti alla Comunità economica europea e
delle norme riguardanti l'attuazione della politica agricola comune.
Quanto alla legislazione degli Stati appartenenti alla CEE,
l'obbligo di tener conto di tale legislazione non poteva certo
significare, così come nelle ordinanze si sostiene, che le emanande
disposizioni dovevano recepire in tutto, o anche soltanto in parte, la
normativa in essa contenuta, ma faceva soltanto carico al Governo di
averla presente nel formulare quelle disposizioni, al più per prendere
da essa ispirazione in quelle parti che sembravano attagliarsi alle
necessità di regolamentazione della produzione vinicola nazionale.
Pertanto, se è vero che il decreto, allorché ha sancito e
sanzionato il divieto del c.d. zuccheraggio, non si è uniformato su
tale punto - che era poi uno soltanto di quelli da regolare - alla
legislazione di quegli Stati, che in casi determinati lo consente, ciò
non contraddice alla legge delegante che, come si è visto, null'altro
prescriveva se non che di quella legislazione fosse tenuto conto, e
cioè che se ne avesse notizia e conoscenza ai fini delle decisioni da
assumere in merito alla emanazione della legge delegata.
Quanto alla legislazione comunitaria vera e propria, e cioè degli
organi della Comunità economica europea, cui pure nell'art. 2 della
legge delegante si fa riferimento, il discorso potrebbe essere diverso,
o almeno più complesso, stante l'obbligatorietà dei relativi
regolamenti in tutti gli Stati membri (art. 161, comma secondo del
Trattato di Roma, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n.
1203). Ma tale discorso non può essere, nel caso, proseguito perché,
alla data della legge delegante come di quella delegata, mancavano
norme comunitarie di riferimento, in quanto non erano ancora stati
emanati i due regolamenti CEE 28 aprile 1970, n. 816 e 817 che hanno
regolato, sul piano tecnico, la materia di una disciplina comune del
mercato vitivinicolo, sulla base di un anteriore regolamento del 4
aprile 1962, che conteneva però soltanto norme di carattere
organizzativo.
Peraltro, in tali regolamenti del 1970, benché lo zuccheraggio
sia, in casi determinati, consentito, si dispone che esso può
effettuarsi soltanto "nelle regioni viticole in cui sia
tradizionalmente o eccezionalmente praticato, conformemente alla
legislazione esistente alla data di entrata in vigore" del regolamento
CEE n. 816 che tale disposizione contiene all'articolo 19, n. 3.
Il decreto quindi non solo non contrasta, né lo poteva, con le
norme comunitarie in materia, perché queste, alla data della sua
pubblicazione, non erano state ancora emanate, ma non contrasta nemmeno
con quelle emanate successivamente, perché queste rispettano, sul
punto, le normative anteriori dei singoli Stati membri della Comunità.
Alla stregua delle suesposte considerazioni deve perciò
concludersi che sono infondate le censure contenute nelle ordinanze in
epigrafe, perché la legge delegata non ha sul punto disatteso i
criteri della legge delegante e l'art. 76 della Costituzione non
risulta pertanto violato.
Parimenti infondata è l'altra censura relativa a un preteso
contrasto tra l'art. 76 del decreto e l'art. 2 della legge di delega.
Si sostiene ai riguardo nelle ordinanze che, mentre quest'ultima
disposizione stabiliva che il decreto avrebbe dovuto indicare "le
aggiunte e i trattamenti consentiti e quelli che potranno essere di
volta in volta consentiti" nel corso della produzione e conservazione
dei vini, il decreto nulla avrebbe disposto, quanto meno in ordine ai
trattamenti eventualmente da consentirsi in via eccezionale.
Ma un tale assunto è chiaramente resistito dal testo stesso della
normativa contenuta nel decreto. Dispone infatti in proposito l'art. 5
n. 2 del decreto che il Ministro per l'agricoltura e foreste, di
concerto con quelli per l'industria e il commercio e per la sanità, è
autorizzato a consentire tutti gli altri trattamenti ed aggiunte di
volta in volta riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica
enologica ed a procedere "in relazione a nuove acquisizioni
tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, all'aggiornamento dei
trattamenti e delle aggiunte previste" nello stesso articolo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 76, comma primo, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini e aceti) proposte con le ordinanze in epigrafe dei tribunali di
Vicenza, Trani, Alba e Firenze, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte