Sentenza n. 3/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1974 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 1423/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),
promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal tribunale di Napoli
nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione nei
confronti di Mazzei Giuseppina, iscritta al n. 306 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 259 del 13 ottobre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1973 il Giudice
relatore Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 12 luglio 1971 nel procedimento per
l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale
di p.s. a carico di Mazzei Giuseppina, il tribunale di Napoli ha
sollevato questione di legittimità costituzionale per presunto
contrasto con gli artt. 13, 24 e 27 della Costituzione dell'art. 11
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui stabilisce
che, "se nel corso del termine di durata della misura predetta
stabilito dal giudice, il sorvegliato commette un reato per il quale
riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba
cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è
scontata la pena".
A sostegno della censura il tribunale premette in fatto che la
Mazzei era stata ripetutamente denunziata per contravvenzioni commesse
nel corso della applicazione della sorveglianza speciale, e di
conseguenza, "secondo una prassi interpretativa" della norma impugnata,
con decreto del tribunale stesso, era stata disposta la "sospensione
del termine di scadenza della sorveglianza speciale" (5 giugno 1968)
fino al termine del relativo procedimento penale, "per ricominciare a
decorrere, in caso di condanna" a norma del ripetuto art. 11.
Non essendo ancora espletati tutti i procedimenti penali pendenti a
carico della Mazzei, ancora sottoposta pertanto alla sorveglianza
speciale, che aveva così raggiunto la durata di quattro anni, rispetto
a quella di un anno determinata nel provvedimento originario, la
medesima, con istanza 21 aprile 1971 aveva chiesto determinarsi la
durata della misura di prevenzione in discorso. Ciò posto, il
tribunale rileva che, a seguito della istanza, era stato investito del
giudizio sulla legittimità dello stato di restrizione della libertà
personale, cui la Mazzei è tuttora sottoposta in forza della norma
citata, la cui interpretazione ed il cui raffronto con la Costituzione,
pertanto, sarebbero pregiudiziali alla definizione del procedimento
principale.
Al riguardo, il tribunale osserva che la duplicazione della misura
di prevenzione sarebbe prevista dalla norma impugnata ope legis senza
cioè ulteriore intervento e motivato provvedimento del giudice, e
pertanto in contrasto con la garanzia giurisdizionale prevista
dall'art. 13 Cost. nonché "ovviamente" con la garanzia del diritto di
difesa di cui all'art. 24 Cost. per la menomazione di tale diritto che
una consimile previsione comporterebbe. Ed in proposito l'ordinanza fa
richiamo alla giurisprudenza di questa Corte concernente la
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme concernenti
l'ammonizione già contenute nel t.u. delle leggi di p.s. 18 giugno
1931, n. 773, artt. da 164 a 176, del quale ultimo la norma impugnata
costituirebbe una pressoché letterale riproduzione.
Ma, prosegue l'ordinanza, "la reale portata" del lamentato difetto
di costituzionalità emergerebbe evidente dalla interpretazione di cui
sarebbe suscettibile la norma impugnata stessa, secondo cui appunto,
come nel caso in esame, si giungerebbe ad escludere la cessazione della
applicazione della misura nel periodo intermedio fra l'originaria
scadenza e il momento in cui, verificandosi le condizioni (commissione
di un reato nel corso del termine originariamente stabilito, successiva
condanna ed espiazione della pena relativa), il termine debba
ricominciare a decorrere finendo con il sottoporre l'imputato ad una
restrizione di durata notevolmente più lunga di quella predeterminata
e, anzi, praticamente indeterminabile se non a posteriori.
Pur formulando ampie riserve sulla esattezza di tale
interpretazione, attraverso l'esame della giurisprudenza della
Cassazione, il tribunale osserva tuttavia che pregiudiziale rimarrebbe
in ogni caso l'esame delle censure sollevate in relazione ai richiamati
precetti costituzionali, cui si aggiungerebbe la violazione della
presunzione di innocenza posta dall'art. 27 Cost., nel caso in cui,
come nella specie, il protrarsi della misura di prevenzione senza
soluzione di continuità al di là del termine stabilito dovesse
intendersi conseguenziale alla semplice denunzia per un fatto - reato,
cioè prima del relativo accertamento giudiziale.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 13 ottobre 1971.
Nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie
deduzioni difensive il 29 settembre 1971.
L'Avvocatura osserva che il tribunale, pur esprimendo la propria
perplessità circa l'interpretazione della norma impugnata, avrebbe
ritenuto di sottoporre egualmente la questione alla Corte, mentre dalla
corretta soluzione del dubbio interpretativo sarebbero invece
necessariamente emerse l'irrilevanza e l'infondatezza delle questioni
stesse.
Invero, secondo l'Avvocatura, se per impedire la cessazione della
esecuzione della misura di prevenzione allo scadere del termine
originario non basta una semplice denunzia, il tribunale avrebbe potuto
senz'altro decidere sull'istanza della Mazzei, senza introdurre alcun
giudizio di costituzionalità.
L'Avvocatura argomenta poi a sostegno della ora esposta
interpretazione della norma, affermando, in sostanza, che essa
corrisponderebbe ai criteri generali fissati in materia di applicazione
delle misure di prevenzione dall'art. 4 della legge in esame, che ne
demanda la determinazione della durata al tribunale, e prospettando,
per le ipotesi di fatto analoghe a quella in esame, la possibilità, da
parte dell'autorità di p.s. che ha proceduto alla denuncia di persona
sottoposta a sorveglianza speciale, di riproporre l'applicazione di una
nuova misura alla scadenza di quella originaria, con la procedura
giudiziaria all'uopo prevista e le debite garanzie di difesa.
Così ridimensionata la portata della norma impugnata, apparirebbe
chiara, secondo l'Avvocatura, l'infondatezza della questione sollevata
in relazione all'art. 13 Cost., poiché sarebbe solo la commissione di
un reato giudizialmente accertata a provocare la decorrenza ex novo
delle misure di prevenzione, in vista della conferma della
pericolosità del condannato che tale accertamento comporta, mentre il
termine fissato nell'originario provvedimento giustamente non scadrebbe
a causa della elusione delle norme di esecuzione della misura stessa.
Infondata altresì sarebbe la questione sollevata in relazione
all'art. 24 Cost., poiché la persona sottoposta alla misura di
prevenzione potrebbe sempre chiedere la revoca o la modifica del
provvedimento a norma dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956,
spiegando in tale sede validamente le sue difese.
Né infine vi sarebbe alcun contrasto con l'art. 27 Cost. poiché
l'evento interruttivo del termine di scadenza della misura di
prevenzione sarebbe pur sempre collegato all'accertamento definitivo
della responsabilità penale, ed anzi alla espiazione della pena.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondate le sopra esposte
questioni di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione pregiudiziale di irrilevanza, sollevata
dall'Avvocatura dello Stato, è infondata.
Il giudice a quo chiamato a decidere sull'istanza della Mazzei,
tendente ad ottenere la determinazione della durata del periodo di
applicazione della sorveglianza speciale cui essa istante si trova
sottoposta in applicazione dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, interpretata nei sensi esposti nell'ordinanza di rinvio, ha
dubitato della legittimità costituzionale della detta norma, che,
d'altra parte, regola indubbiamente il rapporto in esame ed in base
alla quale, pertanto, deve essere emessa la richiesta pronunzia; quindi
innegabile il nesso di pregiudizialità fra il presente giudizio di
costituzionalità e la definizione del giudizio principale, e tanto
basta, per ritenere insussistente nella specie il lamentato difetto di
rilevanza.
2. - Il primo comma dell'art. 11 della citata legge n. 1423 del
1956 dispone testualmente che la sorveglianza speciale "cessa di
diritto allo scadere del termine" stabilito nel decreto con cui è
stata inflitta "se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo,
commesso un reato". Il secondo comma, aggiunge che, se, nel corso del
suddetto termine "il sorvegliato commette un reato per il quale riporti
successivamente condanna, e la sorveglianza speciale non debba cessare,
il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la
pena".
La legge ha così apprestato un meccanismo in forza del quale, per
il caso previsto nel primo comma, la cessazione dell'applicazione della
sorveglianza alla scadenza originaria avviene ipso iure, in virtù del
decorso del tempo, e, per il caso previsto dal secondo comma, in vista
della pervicacia del sorvegliato nell'infrangere la legge, si procede
invece ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura, la
cui nuova decorrenza è espressamente indicata dalla norma, nel giorno
successivo alla espiazione della condanna, e quindi, evidentemente, in
un momento successivo al passaggio in giudicato della relativa
sentenza.
Secondo la tesi interpretativa accennata dal giudice a quo la
descritta disciplina comporterebbe la reiterazione della misura
originariamente inflitta come un effetto automatico della condanna,
indipendentemente da una pronunzia del giudice al riguardo, nonché la
sospensione, pure automatica e senza intervento del giudice, del
termine originario di scadenza, per effetto della sola esistenza di una
denunzia relativa ad un reato che si assume commesso nel periodo
suddetto; tale sospensione, sempre secondo il giudice a quo, si
protrarrebbe fino al verificarsi della condizione per la reiterazione
automatica della misura. Di qui, le denunziate violazioni degli artt.
13, 24 e 27 della Costituzione.
3. - Ritiene peraltro la Corte che questa interpretazione della
norma impugnata non possa essere condivisa.
È da rilevare, infatti, anzitutto, che, se pure la formula del
secondo comma della legge sancisce l'automatismo della reiterazione
della sorveglianza, l'accertamento dell'esistenza delle condizioni
perché tale meccanismo possa e debba funzionare è indubbiamente di
stretta competenza del magistrato, trattandosi di limitazione della
libertà personale che l'art. 13 della Costituzione affida appunto ad
atto motivato dell'autorità giudiziaria, ed essendo canone ermeneutico
comunemente accettato il ricercare nelle norme il senso più conforme
alla Costituzione, s'intende ove ciò, come nella specie, sia
consentito dalla lettera e dallo spirito della disposizione.
Ed è di conforto a tale conclusione il rilievo che i criteri
generali, regolanti l'applicazione delle misure di prevenzione,
segnatamente desumibili dal complesso delle disposizioni di cui agli
artt. da 1 a 4 della legge in esame, sono conformi al rispetto del
citato principio costituzionale. Invero l'adozione delle misure stesse
è affidata all'autorità giudiziaria, attraverso un procedimento in
cui operano i principi fondamentali del processo penale, dalla
contestazione dell'accusa, all'esercizio del diritto di difesa, al
doppio grado di giurisdizione, al divieto di reformatio in peius in
difetto di impugnazione del pubblico ministero.
Pertanto, può sicuramente affermarsi che occorrerà sempre la
pronunzia del giudice che accerti il verificarsi delle condizioni
necessarie perché si possa procedere alla reiterazione della
sorveglianza, e che ne determini in concreto i limiti temporali.
È, d'altra parte, evidente che mal si concilierebbe con la
palesata cura del legislatore nel tracciare i criteri di garanzia
processuale sopra richiamati, la sospensione del termine originario di
scadenza della sorveglianza nel senso supposto dal giudice a quo, cioè
per effetto della mera esistenza di una denunzia, dovendosi invece
ragionevolmente ritenere che, là dove la legge prevede come condizione
essenziale per la cessazione di diritto dell'applicazione della
sorveglianza la circostanza che il sorvegliato non abbia "commesso" un
reato, intende che l'esclusione della condizione medesima, cioè la
commissione del reato, risulti da sentenza passata in giudicato,
parallelamente a quanto, come si è visto, è disposto ai fini della
reiterazione della misura. Diversamente opinando, si opererebbe, in
definitiva, una sostanziale equiparazione fra l'esistenza di una
denunzia e il giudizio definitivo sul fatto denunziato, ai fini
dell'applicazione di provvedimenti restrittivi della libertà
personale, istituendo una ingiustificabile differenziazione tra la
disciplina del caso di reiterazione della sorveglianza e quello della
cessazione di diritto, che sarebbe impedita dalla mera pendenza di una
denunzia.
Pertanto, tale pendenza, in mancanza di una definitiva sentenza al
riguardo, non può produrre alcun effetto sul termine primitivo di
scadenza della sorveglianza, il quale continua a decorrere normalmente,
e se viene a spirare prima che si abbia il giudicato e l'esecuzione
della sorveglianza, deve senz'altro cessare.
4. - Così interpretate le norme impugnate, vengono evidentemente a
cadere i motivi delle doglianze sollevate dal giudice a quo. Infatti,
la reiterazione dell'applicazione della sorveglianza in caso di
condanna consegue ad un provvedimento del giudice emanato nei modi di
legge previa contestazione dei necessari presupposti, e sono quindi
osservate le esigenze formali della previsione legale e dell'atto
motivato dell'autorità giudiziaria, poste dall'art. 13 Cost. a
garanzia della tutela della libertà personale.
Esclusa la fondatezza della censura suddetta, cade altresì quella
attinente alla presunta violazione del diritto di difesa logicamente
subordinata alla prima, come è, del resto, espressamente riconosciuto
nella stessa ordinanza di rinvio.
Infine, esclusa la lamentata incidenza delle denunzie o delle
pendenze relative ai reati riferiti al periodo di applicazione
originaria sulla scadenza del termine di applicazione della misura,
appare evidentemente insussistente il contrasto con l'art. 27 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata con
l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 13, 24 e 27
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte