Sentenza n. 3/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/01/1977 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 332/1958
- art. 2legge 95/1961
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
2 aprile 1958, n. 332 (Attribuzione della personalità giuridica di
diritto pubblico all'ente per il museo nazionale di scienza e tecnica
"Leonardo da Vinci" in Milano), nel testo modificato dall'art. 2 della
legge 21 febbraio 1961, n. 95, promosso con ordinanza emessa il 13
dicembre 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente
tra Modenesi Gabriella ed altri e Ogliari Francesco, iscritta al n. 103
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976.
Visti gli atti di costituzione di Modenesi Gabriella, Ogliari
Francesco, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi gli avvocati Antonio Sicardi e Michele Giorgianni, per
Ogliari e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento promosso da Gabriella Modenesi,
Marianna Vaccaro Colombo e Carla Colombo per l'annullamento
dell'elezione a consigliere comunale di Milano di Francesco Ogliari,
basato sulla circostanza che il neoeletto ricopriva, al momento della
convalida dei risultati, la carica di presidente del Museo nazionale
della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", Ente sovvenzionato
dal Comune di Milano, il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il
13 dicembre 1975 sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332, per come modificato
dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Secondo il tribunale, le norme impugnate, che prevedono la
partecipazione al consiglio di amministrazione del museo di tre
rappresentanti del Comune di Milano, escludono, per costante
giurisprudenza della Corte di cassazione, l'incompatibilità o
l'ineleggibilità di detti rappresentanti alla carica di consigliere
comunale.
Ciò avverrebbe in deroga al principio generale contenuto nell'art.
15, n. 3 del t.u. n. 570 del 1960, per il quale gli amministratori di
enti dipendenti, sovvenzionati o vigilati dal Comune, si trovano in
posizione d'incompatibilità o d'ineleggibilità rispetto
all'amministrazione di questo ultimo Ente per il contrasto di interessi
che si realizza cumulando la posizione di destinatari di ordini, di
benefici, di controlli, con quelle di direzione, di erogazione, o di
vigilanza, cumulo, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 129/75)
inconcepibile tanto sul piano della logica comune che su quello della
logica giuridica. Né tale posizione di contrasto d'interessi potrebbe
essere sanata dal fatto che sia la legge stessa a prevedere la
partecipazione al Consiglio di amministrazione di consiglieri comunali,
poiché la categoria di amministratori di enti dipendenti, vigilati o
sovvenzionati dal Comune sarebbe omogenea e non suscettibile di
distinzioni dinanzi al principio generale per cui il cumulo delle
relative cariche con quella di consigliere comunale è incompatibile
con il retto esercizio del mandato elettorale.
Di qui la dedotta violazione del principio di eguaglianza
ravvisabile nel diverso trattamento di situazioni identiche e non
giustificabile in base ad un preteso collegamento funzionale tra la
posizione di amministratore comunale e di consigliere di
amministrazione dell'ente, poiché secondo il tribunale, la normativa
denunziata opera nel senso che possono essere designati amministratori
del Museo anche rappresentanti del Comune che siano soggetti diversi
dai consiglieri comunali.
La discriminazione irragionevole all'interno della categoria di
amministratori di enti dipendenti non verrebbe meno infine per il solo
fatto che alcuni enti siano stati riconosciuti per legge, e che tale
legge preveda la presenza di rappresentanti del Comune
nell'amministrazione dell'Ente medesimo, perché non è possibile
assegnare alla forma di riconoscimento (legge piuttosto che decreto
presidenziale) un'efficacia sostanziale tale da rimuovere il contrasto
d'interessi precedentemente esposto.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Si sono costituiti
Francesco Ogliari, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele
Giorgianni, Cesare Grassetti, Vincenzo Palladino e Antonio Sicardi;
Gabriella Modenesi, Marianna Vaccaro Colombo e Carla Colombo,
rappresentate e difese dagli avvocati Renato Paganuzzi ed Arturo Spano.
3. - Dopo aver esposto la giurisprudenza della Corte di cassazione,
nel senso che vi sarebbe un rapporto di deroga tra le norme che
prevedono la rappresentanza del Consiglio comunale in Enti vigilati,
sovvenzionati o dipendenti dal Comune ed il principio generale di cui
all'art. 15, n. 3, del t.u. n. 570/1960, il rappresentante delle
attrici dubita in primo luogo dell'esattezza di tale giurisprudenza,
muovendo dalla considerazione che rappresentante del Consiglio comunale
non deve essere necessariamente un consigliere comunale.
Secondo la difesa delle attrici, la ragione per la quale la suprema
Corte ritiene che nella specie la deroga sussista, starebbe nel fatto
che per il disposto della legge ordinaria cesserebbe quel conflitto
d'interesse fra l'Ente Comune e gli altri Enti che è alla base
dell'ineleggibilità. Senonché, da un lato, l'ineleggibilità
resterebbe comunque comminata e il giudice non potrebbe eliminarla
fondandosi sulla semplice ratio della norma, quando come nella specie,
non vi sia un rapporto d'incompatibilità logica tra le due
disposizioni; dall'altro lato la premessa porterebbe ad ammettere che
non soltanto gli amministratori nominati dal Comune, ma chiunque, di
qualunque provenienza, perché nominato in un Ente per il quale la
legge prevede che vi sia una rappresentanza del Comune, sia eleggibile
nonostante il disposto dell'art. 15, n. 3, più volte citato. La palese
inaccettabilità di tale conclusione dimostrerebbe che
l'incompatibilità in questione discende non da un ipotizzabile
contrasto d'interessi tra il Comune e gli Enti minori, ma dal contrasto
tra le cariche di amministratore di questo e di quell'Ente, contrasto
che la legge ordinaria non potrebbe far cessare.
Tutto ciò premesso, la difesa delle attrici, considerato che
nonostante le difficoltà sopra accennate la giurisprudenza consolidata
dalla Cassazione è ormai nel senso recepito dal tribunale, e cioè che
l'art. 15, n. 3, non si applica nei confronti di coloro per i quali la
legge prevede la nomina ad amministratori in rappresentanza del Comune,
concorda con il giudice a quo in ordine all''incostituzionalità di
simile disposizione, per i motivi già esposti nell'ordinanza di
rimessione, ponendo il dubbio se la regola esposta e prospettata come
incostituzionale vada dedotta dall'art. 4 della legge n. 332, del 1958
impugnata, ovvero più in generale dallo stesso art. 15, n. 3, del t.u.
n. 570 del 1960. Conclude comunque nel senso che la Corte dichiari
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 332 del
1958, nella parte in cui prevede che gli amministratori designati dal
Comune possano ricoprire contemporaneamente l'ufficio di consigliere
comunale del Comune di Milano.
4. - Nel chiedere che la questione venga dichiarata infondata, la
difesa di Francesco Ogliari pone in risalto che l'incompabibilità in
questione è posta in via generale da una legge ordinaria che può ben
essere derogata dallo stesso legislatore ove esso ritenga che
situazioni particolari richiedano una disciplina diversa da quella
comune. Ora, secondo il tribunale, tali deroghe sarebbero giustificate
quando esiste un collegamento funzionale fra uffici facenti capo al
Comune e all'Ente dipendente; negando però nella specie che tale
collegamento esista. Senonché tale ristretto concetto di collegamento
funzionale apparirebbe nella sua limitatezza erroneo: la partecipazione
di rappresentanti dell'ente principale, vigilante o sovvenzionante
all'amministrazione dell'ente dipendente o sovvenzionato, sarebbe,
invece, una delle forme di collegamento funzionale fra i due enti,
voluta dal legislatore, non tanto o non solo in considerazione della
parziale coincidenza delle finalità proprie di essi, quanto per
realizzare il migliore perseguimento dell'interesse pubblico
complessivo, in ragione del quale il collegamento funzionale (o d'altra
natura) è stato stabilito in deroga alla disciplina generale della
ineleggibilità. E, nel caso, risulterebbe evidente che tanto più e
meglio tale risultato finale sarà perseguito, quanto maggiore, a sua
volta, sia il collegamento del "rappresentante" all'ente che lo
designa: come avviene quando la designazione cada su persona che
contemporaneamente sia amministratore dell'ente principale, vigilante o
sovvenzionante. Il bilanciamento dei principi costituzionali,
inseparabili, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica
amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, avrebbe guidato
in questi casi il legislatore nel dettare una deroga alla disciplina
generale sulla ineleggibilità.
5. - Per l'Avvocatura dello Stato il conflitto d'interessi previsto
dall'art. 15, n. 3, non riguarda i singoli uffici dei due Enti distinti
(Consiglio comunale e consiglio d'amministrazione dell'Ente
sovvenzionato) bensì direttamente tali Enti. E pertanto il
collegamento funzionale negato nell'ordinanza di rimessione
sussisterebbe nel senso che il Comune, determinando indirettamente
l'attività dell'ente sovvenzionato, verrebbe garantito in ordine alla
regolare destinazione delle sue sovvenzioni.
Sarebbe perciò chiaro che, per effetto di tale collegamento, la
persona che è designata a rappresentare il Comune nel consiglio di
amministrazione dell'ente sovvenzionato, proprio perché portatore
nella organizzazione di tale ente degli interessi del Comune, non può
mai trovarsi, per ciò solo, in un conflitto di interessi con il
Comune.
In definitiva, quindi, il dualismo sovvenzionante - sovvenzionato
che è inconcepibile sul piano logico e giuridico, non potrebbe mai
realizzarsi nei confronti delle persone designate dal sovvenzionante a
rappresentare il sovvenzionato, perché in tale caso tutto si
risolverebbe nell'ambito degli interessi dello stesso sovvenzionante.
Per questi motivi la discriminazione tra amministratori nominati o
meno dal Comune, ai fini dell'eleggibilità a consigliere comunale
troverebbe razionale giustificazione nel fatto che i primi sarebbero
strumento del collegamento funzionale tra sovvenzionante e
sovvenzionato, e agirebbero in ogni caso in conformità degli interessi
del Comune, mentre i secondi, non ricevendo alcuna investitura da parte
del Comune, perseguono soltanto gli interessi dell'Ente contrastanti
con quelli del Comune stesso. Conclude perciò perché la questione
venga dichiarata non fondata.
6. - La difesa dell'Ogliari ha presentato memoria in cui, con ampie
ed approfondite argomentazioni, vengono ribadite le conclusioni già
rassegnate. Considerato in diritto :
1. - Come precisa esplicitamente l'ordinanza in epigrafe, la
denunzia di incostituzionalità da essa sollevata non investe
direttamente la disposizione dell'art. 4, lett. e), della legge n. 332
del 1958, modificata dall'art. 2, lett. e), della legge n. 95 del 1961
quale essa è letteralmente formulata dal legislatore, sibbene
l'interpretazione di essa in base a precedenti altre pronunzie della
giurisprudenza ordinaria. Più precisamente, il giudice a quo chiede
alla Corte l'esame della legittimità della deroga che la norma
denunziata avrebbe introdotto al principio di cui agli artt. 9 e 15, n.
3, della legge n. 570 del 1960, deroga non dichiarata esplicitamente
dalla legge, ma introdotta in via interpretativa dalla giurisprudenza.
Secondo questa, la previsione legislativa della partecipazione di
rappresentanti comunali all'amministrazione di enti dipendenti vigilati
o sovvenzionati dal Comune che ha operato la designazione farebbe venir
meno la causa di ineleggibilità nei loro confronti.
Il principio affermato in via interpretativa dalla recente
giurisprudenza della Cassazione va più esattamente riassunto
nell'affermazione che solo il legislatore, nel porre le norme di
organizzazione di enti che rientrano nelle categorie come sopra
elencate e nell'apprezzarne i compiti e le finalità in relazione a
quelli del Comune, può escludere che la presenza di consiglieri
comunali nell'amministrazione di detti enti determini quella situazione
conflittuale che in linea di principio sussiste e va eliminata.
In queste ipotesi, ha motivato la Cassazione, il divieto viene a
cessare, dovendosi escludere che una situazione di contrasto, anche
soltanto potenziale, di interessi fra il soggetto che rappresenta il
Comune stesso possa concretizzarsi in dipendenza di una funzione che il
primo esplica per disposizione di legge quale rappresentante del
secondo e nella quale, pertanto, non può verificarsi, secondo
l'apprezzamento del legislatore, quel conflitto che la legge vuole
evitare.
Da varie recenti pronunzie della magistratura ordinaria può
desumersi l'accoglimento del principio che anche una disposizione
legislativa nella quale sia genericamente prevista la presenza in un
ente di un rappresentante del Comune, anche se non sia specificatamente
indicato che rivesta la carica di membro del consiglio comunale, abbia
l'efficacia di escludere l'ineleggibilità di cui alla richiamata legge
del 1960.
Nella sua ordinanza il giudice a quo chiede alla Corte di
verificare la legittimità, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, della deroga come sopra formulata in via interpretativa,
in quanto, afferma, neppure il legislatore può dettare trattamenti
differenti in situazioni identiche. L'applicazione della deroga
suesposta introdurrebbe infatti una eccezione ad una generale
disposizione legislativa senza che sussistano specifiche ragioni che
valgano a giustificarla e creando in tal modo, in contrasto con il
principio costituzionale di uguaglianza, una disparità di trattamento
di enti dipendenti, sovvenzionati o vigilati dal Comune.
2. - L'art. 15 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente il
testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi
delle amministrazioni comunali è già stato oggetto di ripetuto esame
sotto diversi profili da parte di questa Corte, la quale con recente
sentenza n. 129 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del n. 3, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli
amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica o si
siano dimessi prima della convalida dell'elezione.
Ha invece ritenuto costituzionalmente legittimo il medesimo art.
15, n. 3, nella parte in cui, all'interno della categoria degli enti
come sopra indicati, non introduce una distinzione fra enti le cui
finalità possono collidere e quelli i cui scopi sono, anche se solo
parzialmente, coincidenti con quelli perseguiti dal Comune.
"È ovvio", ha infatti motivato la Corte, "che nel dettato, come
nella ratio, della disposizione, il conflitto determinante la
situazione di ineleggibilità non è originato dal contrasto degli
scopi perseguiti dagli enti in questione giacché questi - in via
generale - debbono ritenersi tutti ugualmente volti a soddisfare i
bisogni della comunità. Ciò che rileva, invece, è quel contrasto di
interessi che si realizza quando gli amministratori di enti dipendenti,
sovvenzionati o vigilati dal Comune, divengono amministratori anche di
questo ente, cumulando la posizione di destinatari di ordini, di
benefici o di controlli con quella di direzione, di erogazione e di
vigilanza. Il che è inconcepibile, non solo sul piano della logica
comune, ma anche di quella giuridica".
3. - Coerentemente ai principi che emergono dalle sentenze della
Corte non può accogliersi l'orientamento giurisprudenziale per cui
anche una generica indicazione legislativa che il Comune abbia propri
rappresentanti in un ente valga a togliere il contrasto di interessi
del cumulo delle posizioni di vigilato e di vigilante, di sovvenzionato
e di sovvenzionante, di direttore e di sottoposto che la Corte ha
considerato inconcepibile sotto il profilo logico e giuridico e come
causa ineluttabile di ineleggibilità a consigliere comunale.
Tale orientamento, motivato sulle considerazioni esposte al n. 1,
facendo riferimento più ad un presunto contrasto di interessi tra vari
enti che a quello dei titolari dei diversi uffici, che, invece, la
Corte ha ritenuto a fondamento della norma di cui all'art. 15, n. 3,
citato, viola i principi costituzionali di uguaglianza in materia di
elettorato passivo non sussistendo alcuna necessità organica
(specificamente rilevata dal legislatore in base a valutazioni immuni
da irragionevolezza) che i rappresentanti del Comune siano nel contempo
consiglieri del Comune medesimo.
4. - Passando all'esame della norma denunziata, va rilevato che
l'art. 4, lett. e), della legge 1958, n. 332, e l'art. 2, lett. e),
della legge n. 95 del 1961 hanno la conseguente identica formulazione
"l'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto... e) da
tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio
comunale".
Da detta dizione può solo ricavarsi la disposizione normativa che
tre dei consiglieri d'amministrazione dell'ente devono essere
rappresentanti del Comune di Milano, designati dal Consiglio comunale
fra le persone che questo, con la più ampia discrezionalità, ritiene
idonee: non è affatto prescritto che questi consiglieri debbano
necessariamente essere consiglieri comunali.
L'amplissima libertà di scelta affidata dal legislatore al
consiglio comunale di Milano e l'assoluta mancanza nella norma
impugnata di una specifica indicazione della qualifica di consigliere
comunale per i rappresentanti del Comune in seno al consiglio di
amministrazione dell'Ente "Leonardo da Vinci" non solo non consente di
desumere secondo un'interpretazione conforme a Costituzione la tacita
volontà del legislatore di introdurre una particolare deroga all'art.
15 del t.u. n. 570 del 1960, ma neppure ritiene che lo stesso
legislatore abbia in questo caso specifico e con la norma impugnata
implicitamente escluso nel suo apprezzamento l'esistenza anche
potenziale di ogni e qualunque conflitto di interessi, o di
interferenza organizzativa o di collegamento funzionale fra il Comune
di Milano e l'Ente in parola nonché di ogni e qualunque dualismo
inerenti al cumulo della posizione di destinatari di ordini, di
benefici o di controlli con quella di direzione, di erogazione e di
vigilanza.
5. - Ne consegue pertanto che, rispetto alla norma di cui all'art.
2, lett. e), della legge n. 95 del 1961 non sussiste né può
sussistere quella deroga all'art. 15 del t.u. di cui al d.P.R. n. 570
del 1960 che viene costituzionalmente denunziata con l'ordinanza in
epigrafe e pertanto è palese l'infondatezza ai fini del giudizio in
corso della questione così sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, nei sensi di cui in motivazione, non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 2 aprile 1958,
n. 332 (Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico
all'ente per il museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da
vinci" in Milano), così come modificato dall'art. 2 della legge 21
febbraio 1961, n. 95, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte