Sentenza n. 3/1981
Altra decisione · depositata il 28/01/1981 · relatore Giulio Gionfrida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto - legge 13
novembre 1978, n. 703, avente per oggetto "Insediamento della centrale
elettronucleare del Molise" promosso con ricorso del Presidente della
Giunta regionale del Molise, notificato il 15 dicembre 1978, depositato
in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 41 del registro
ricorsi 1978.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto notificato il 15 dicembre 1978, il Presidente della Giunta
della Regione Molise ha proposto ricorso contro la Presidenza del
Consiglio dei ministri per la declaratoria di illegittimità
costituzionale del decreto - legge 13 novembre 1978, n. 703, che
localizza una centrale elettronucleare nel Molise, individuando anche
le aree suscettibili dell'insediamento. Premesso che, ai sensi
dell'art. 2 della legge 2 agosto 1975, n. 393, i programmi pluriennali
di costruzione di centrali elettronucleari (come già i programmi di
costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica, ex art.
2 della legge 18 dicembre 1973, n. 880) devono essere approvati dal
CIPE "d'intesa con la Commissione consultiva interregionale", e
ricordato che la nominata Commissione, nelle sedute del 7 ottobre 1975
e 13 settembre 1978, aveva espresso e confermato parere contrario in
ordine alla localizzazione di centrali elettronucleari in Molise, la
Regione ricorrente ha quindi puntualizzato, in una violazione degli
artt. 117, 118, 3, 5 e 115 della Costituzione, le censure di
illegittimità mosse al decreto impugnato.
In particolare ha assunto che il detto decreto: violerebbe l'art.
117 della Costituzione, avendo esso il contenuto di legge precetto - e
non di mera determinazione di principi - in materia demandata, invece,
alla competenza legislativa concorrente della Regione, quale quella
dell'"urbanistica": cui, appunto, dovrebbe ricondursi la localizzazione
di centrali elettronucleari, incidente in maniera irreversibile sul
territorio;
violerebbe nel contempo l'art. 118 della Costituzione, in quanto
legge provvedimento, esaustiva anche delle competenze amministrative,
attribuite alla Regione nelle materie di legislazione concorrente;
contrasterebbe, inoltre, con gli artt. 3 e 115 della Costituzione,
realizzando, con provvedimento eccezionale, una disparità di
trattamento tra regioni a statuto ordinario;
vulutererebbe, infine, gli artt. 5 e 115 della Costituzione, per
mancato rispetto dell'autonomia regionale.
Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che
ha concluso per una declaratoria di infondatezza.
All'uopo ha sostenuto la assoluta erroneità del presupposto, da
cui muovono tutte le censure di incostituzionalità formulate dalla
Regione, che cioè la localizzazione di centrali elettronucleari
rientri nella materia della "urbanistica", di competenza regionale.
Tratterebbesi, invece, ad avviso dell'Avvocatura, di materia riservata
alla potestà legislativa ed amministrativa dello Stato, per
l'esistenza di un preminente interesse generale, al programmato
reperimento e sfruttamento delle fonti di energia, già affermato
dall'art. 43 della Costituzione: come ribadito dall'art. 8, lett. m),
del d.P.R. n. 8 del 15 gennaio 1972, che mantiene "ferma la competenza
degli organi statali in ordine ai lavori pubblici connessi
all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento
di interessi nazionali". Considerato in diritto :
Nel corso del giudizio è scaduto il termine, stabilito nell'art. 77,
ultimo comma, della Costituzione, senza che il decreto impugnato (che -
com'è pacifico - non ha avuto alcun principio di esecuzione) sia stato
convertito in legge.
In merito al ricorso, per declaratoria di illegittimità, avverso
il decreto stesso proposto dalla Regione Molise va dichiarata, di
conseguenza, la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso
in epigrafe, proposto dalla Regione Molise per declaratoria di
illegittimità costituzionale del decreto - legge 13 novembre 1978, n.
703 (Insediamento della centrale elettronucleare del Molise), non
convertito in legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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