Sentenza n. 3/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52d.P.R. 597/1973
- art. 18Accertamento imposte sui redditi
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" in relazione all'art.
18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi", promossi con le
ordinanze emesse il 1° marzo 1984 dalla Commissione tributaria di 2°
grado di Pescara nei ricorsi proposti da Danelli Francesco e Danelli
Virginia contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pescara, iscritte
ai nn. 987 e 988 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 25- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di due procedimenti di appello concernenti la
deducibilità - nella dichiarazione ai fini IRPEF - da parte di soci
della s.a.s. "ASTRA di Francesco Danelli e C.", di interessi passivi
afferenti beni immobili della società non strumentali all'esercizio
dell'impresa, la Commissione tributaria di II grado di Pescara
sollevava, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 1° marzo
1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, II
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (in relazione anche
all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), in riferimento
all'art. 3 Cost.
Afferma il giudice rimettente che la s.a.s. ASTRA non aveva potuto
portare in detrazione gli interessi passivi in sede di compilazione
del mod. 750/E perché, quale impresa minore percettrice di soli
proventi immobiliari, aveva dovuto necessariamente assumere a
tassazione tali redditi in base alle risultanze catastali e non in
base al reddito effettivo netto di gestione, e ciò per la stessa
struttura del quadro 750/E.
Ciò premesso, la normativa censurata determinerebbe, ad avviso
del giudice a quo, un diverso trattamento tributario tra percettori
dello stesso reddito, in quanto le imprese "maggiori" sarebbero, a
differenza delle "minori", abilitate a dedurre dai redditi
immobiliari gli interessi passivi, e ciò anche per la diversa
struttura del modello 750/A, che esse sono tenute a compilare.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi
i giudizi, conclude per l'infondatezza della questione, deducendo, in
primo luogo, che l'art. 52 censurato è applicabile sia alle imprese
con contabilità semplificata, sia a quelle soggette alla tenuta
della contabilità ordinaria, e, in secondo luogo, che ai soggetti
ammessi a fruire del regime di contabilità semplificata è
riconosciuta la facoltà di optare per il regime ordinario, restando
così effetto di libera scelta di convenienza ogni varietà di
trattamento tributario che ne possa derivare. Considerato in diritto
1. - I giudizi, per l'identità della questione sollevata, vanno
riuniti e decisi congiuntamente.
2. - La norma censurata (art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, concernente "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche") dispone che nella
determinazione degli utili netti - i quali, ai sensi del primo comma
dello stesso art. 52, costituiscono il reddito d'impresa - " non si
tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di
esenzione né dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta né dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati
dell'art. 21 che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il
reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni
del titolo II".
La disposizione violerebbe, ad avviso della Commissione tributaria
rimettente, il principio di eguaglianza, in quanto il combinato
disposto di essa e dell'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(che individua le imprese minori ammesse alla contabilità
semplificata) determinerebbe una disparità di trattamento tra
imprese minori e imprese maggiori, poiché soltanto queste ultime
sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli
interessi passivi.
3. - La questione non è fondata.
Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata, come dedotto
anche dall'Avvocatura dello Stato, detta una disciplina comune ad
ogni tipo di impresa, nel senso che essa si applica ai redditi
d'impresa sia che vengano determinati in base alla contabilità
ordinaria, sia che rientrino nel regime della contabilità
semplificata.
Oltre a ciò peraltro, e anche prescindendo dall'ulteriore rilievo
che ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del d.P.R. n. 600/73 il
contribuente ammesso alla contabilità semplificata ha facoltà di
optare per il regime ordinario, assume valore decisivo la
considerazione che l'art. 72 del d.P.R. n. 597/73 dispone che nei
confronti delle imprese ammesse alla contabilità semplificata e che
non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa è
costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi,
delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e
l'ammontare complessivo di una serie di costi, tra i quali la norma
prevede, al punto 7, gli interessi passivi.
Pertanto, la questione sollevata è infondata, in quanto, ai sensi
della normativa vigente, contrariamente all'assunto del giudice a
quo, gli interessi passivi sono previsti fra le componenti negative
di reddito detraibili per le imprese minori anche se ammesse alla
contabilità semplificata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento all'art.
3 Cost., dalla Commissione tributaria di II grado di Pescara con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte