Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1989 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.121, co. nono,

del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla

circolazione stradale), come modificato dall'art. 12 della l. 10

febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della

strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815, riguardanti i pesi e le

misure dei veicoli), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre

1987 dal Pretore di Torino sul ricorso proposto dalla s.n.c. SMAL-BO

contro il Prefetto di Torino, iscritta al n. 121 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 15 dicembre 1987, il Pretore di Torino

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, co.

nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (T.U. norme sulla circolazione

stradale), così come sostituito dall'art. 12 della l. 10 febbraio

1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e

della l. 27 novembre 1980 n. 815, riguardanti i pesi e le misure dei

veicoli), con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il Pretore, il citato comma nono dell'articolo

impugnato configurerebbe "una sorta di responsabilità oggettiva

concursuale", mentre nel sistema la responsabilità per fatto altrui

è limitata all'ambito del vincolo di solidarietà (vedi art.li 3, 5

e 6 della l. n. 689 del 1981), in guisa che il pagamento del dovuto

da parte di taluno dei coobbligati (come nella specie) estingue

l'intera obbligazione nei confronti di tutti;

che nella specie, invece, sia il proprietario che il conducente

del veicolo in sovraccarico, ed eventualmente persino il committente,

dovrebbero - secondo l'ordinanza - rispondere ciascuno nella stessa

misura e indipendentemente dal pagamento effettuato dagli altri;

che, ciò precisato, sembra al giudice irragionevole il divieto

di accertamento delle singole responsabilità quando, a norma della

citata legge n. 689 del 1981, la responsabilità dei concorrenti nel

fatto illecito dev'essere sempre provata, e anche per violazioni più

gravi;

che una siffatta situazione determinerebbe un ingiustificato

trattamento differenziato fra le due identiche posizioni con

conseguente violazione dell'art. 3 Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per

chiedere che la sollevata questione venga dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che il giudice a quo non ha tenuto conto che il

vincolo di solidarietà esisteva soltanto nel comma settimo dell'art.

12 della proposta di legge n. 299, d'iniziativa parlamentare,

presentata alla Camera il 10 luglio 1979, il quale effettivamente

recitava: "Sono responsabili in solido con il conducente il

proprietario del veicolo, nonché il committente quando si tratti di

trasporto eseguito per suo conto esclusivo";

che, però, a seguito dei rilievi intervenuti durante i lavori

preparatori, il testo definitivo della legge approvata è stato

significativamente mutato in quello attualmente impugnato, dove

vengono sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del

proprietario del veicolo ed eventualmente del committente, sì da

doversi ritenere che a carico dei tre soggetti vengono posti autonomi

obblighi di comportamento che si sostanziano - specie per il

proprietario del veicolo - in un dovere di vigilanza, quando sia

escluso il concorso;

che, perciò, i tre soggetti rispondono ciascuno per fatto

proprio, sicché la prova della responsabilità di ognuno resta

regolata dai principi generali;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 121, comma nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n.

393 (T.U. norme sulla circolazione stradale), così come sostituito

dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni

articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815,

concernenti i pesi e le misure dei veicoli), sollevata dal Pretore di

Torino con ordinanza 15 dicembre 1987 e con riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte