Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/01/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma

secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 13

maggio 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra

Grande Tommaso e l'Amministrazione Fratelli Del Gallo, iscritta al n.

368 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35 - 1ª serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel giudizio civile tra Grande Tommaso e

l'Amministrazione Fratelli Del Gallo, per la determinazione dell'equo

canone di una locazione abitativa e la conseguente restituzione delle

somme indebitamente corrisposte, il Pretore di Roma, con ordinanza

emessa il 13 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui

fissa, per l'esercizio dell'azione di ripetizione di somme

corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti

posti dalla legge, il termine di decadenza di mesi sei dalla

riconsegna dell'immobile;

che, ad avviso del giudice a quo, trattandonsi di norma

insuscettiva di applicazione analogica perché eccezionale, non ne

sarebbe consentita l'applicazione ad altre ipotesi in cui - pur

mancando la riconsegna dell'immobile da parte del conduttore - vi

sarebbe comunque cessazione di diritto e di fatto della locazione,

come nella ipotesi di vendita dell'immobile allo stesso conduttore

ovvero a terzi;

che, avuto riguardo alla ratio legis - che è quella di evitare

remore all'esercizio del diritto per timore di ritorsioni durante il

rapporto - l'ipotesi della riconsegna e quelle sopra considerate non

sarebbero caratterizzate da elementi di diversità tali da

giustificare una disciplina differenziata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito

l'inammissibilità della questione e comunque ne ha contestato la

fondatezza;

Considerato che il giudice a quo, al fine di postulare

l'estensione, mediante sentenza additiva, del trattamento previsto

dalla norma impugnata per l'ipotesi di riconsegna dell'immobile da

parte del conduttore alle altre ipotesi dianzi richiamate, muove dal

presupposto della sostanziale omogeneità di queste rispetto alla

prima, sotto l'aspetto che anche in esse verrebbe meno il rapporto di

locazione, inteso peraltro evidentemente come rapporto fra conduttore

e locatore originario;

che il suindicato presupposto non è condivisibile, non

potendosi ritenere che in tutti indiscriminatamente i casi in cui il

soggetto passivo della domanda di ripetizione delle somme pagate

oltre il dovuto abbia cessato di rivestire la qualità di locatore,

anche il conduttore abbia dismesso la propria qualità, e così abbia

cessato di versare in quella situazione di esposizione a ritorsioni -

ricollegabili all'accertamento, da lui postulato, di una minor misura

del canone dovuto - che giustifica, per le conseguenti remore

all'esercizio del diritto, il trattamento previsto dalla norma

impugnata;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,

sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte