Sentenza n. 3/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/01/1991 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.lgs. 105/1990
- art. 23d.lgs. 105/1990
- art. 24d.lgs. 105/1990
- art. 27d.lgs. 105/1990
- art. 34d.lgs. 105/1990
usata come parametro
- art. 89Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 100Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 107Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
citata
- art. 28d.P.R. 752/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma
primo, 23, 24, comma secondo, 27, 28 e 34 del decreto legislativo 26
aprile 1990, n. 105 (Organizzazione centrale e periferica
dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e
ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10
ottobre 1989, n. 349), promosso con ricorso della Provincia autonoma
di Bolzano, notificato l'8 giugno 1990, depositato in cancelleria il
14 successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1990;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Provincia
autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12, primo comma, 23, 24, secondo comma,
27, 28 e 34 del Decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105
(Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle
dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo
personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349), per
violazione degli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative
norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni).
Secondo la ricorrente, l'art. 12, primo comma, del Decreto
legislativo impugnato, nell'istituire la direzione compartimentale di
Bolzano come una delle articolazioni periferiche del Dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette, presupporrebbe un'estensione
delle disposizioni contenute nel ricordato Decreto legislativo
all'ordinamento autonomo provinciale, ponendosi così in contrasto,
in particolare, con l'art. 107 dello Statuto speciale, il quale
prevede una procedura particolare, comportante il parere di una
commissione paritetica, in ordine alla modifica delle norme di
attuazione e della tabella n. 5 ad esse allegata, relativa agli
organici e alle carriere del personale del ruolo locale.
Analoghe censure vengono mosse dalla stessa ricorrente ad altre
disposizioni del Decreto impugnato, che, a suo giudizio,
comporterebbero modifiche o deroghe alla ricordata tabella n. 5. In
particolare, sono ritenuti lesivi soprattutto dell'art. 107 dello
Statuto e delle relative norme di attuazione: a) l'art. 23, secondo e
terzo comma, che rinvia a un decreto del Ministro delle finanze la
determinazione dei posti dirigenziali e le dotazioni organiche delle
altre qualifiche; b) l'art. 24, secondo comma, che demanda a un
decreto ministeriale la determinazione delle piante organiche degli
uffici periferici del Dipartimento; c) lo art. 27, che affida
anch'esso a un decreto del Ministro delle finanze la revisione
dell'ordinamento degli uffici periferici e la loro eventuale
unificazione.
Sempre ad avviso della ricorrente, altre disposizioni del Decreto
legislativo impugnato violerebbero gli artt. 89 e 100 dello Statuto
speciale e le relative norme di attuazione (artt. 1 e segg., 8 e
segg., tabella n. 5 del d.P.R. n. 752 del 1976), che prevedono
l'applicazione della proporzionale etnica e del principio del
bilinguismo al personale degli uffici pubblici ubicati nella
provincia di Bolzano. Le disposizioni di legge che si assumono
incostituzionali sotto il ricordato profilo sono: a) l'art. 23, primo
comma, il quale prevede che il personale del ruolo unico del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette possa essere
destinato "a prestare servizio presso qualsiasi ufficio centrale o
periferico del Dipartimento stesso"; b) l'art. 34, il quale pone
norme transitorie per la prima copertura dei posti disponibili senza
far salve le speciali disposizioni previste per la Provincia di
Bolzano; c) l'art. 28, il quale contiene una disciplina diretta a
garantire la mobilità del personale senza tener conto della
particolare disciplina prevista per il personale degli uffici di
Bolzano e, in particolare, dell'art. 11 del d.P.R. n. 752 del 1976,
che non consente il trasferimento in altre regioni del personale del
ruolo locale di Bolzano prima di dieci anni dalla relativa immissione
in ruolo.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri per chiedere il rigetto del ricorso.
Dopo aver ricordato che la Provincia autonoma di Bolzano aveva
formulato censure analoghe nel giudizio di legittimità
costituzionale promosso dalla stessa nei confronti della legge di
delega n. 349 del 1989 e che questa Corte le aveva respinte con la
sentenza n. 224 del 1990, l'Avvocatura dello Stato si riporta a
quest'ultima decisione per affermare che le disposizioni impugnate
non contrastano con il principio della proporzionale etnica e del
bilinguismo (artt. 89 e 100 dello Statuto), né con le regole
procedurali sulla formazione delle norme di attuazione (art. 107
dello Statuto), non essendo il legislatore tenuto, nel predisporre
una riorganizzazione generale di un determinato settore valida a
livello nazionale, a fare espressamente salve le diverse norme
statutarie e di attuazione applicabili, di per sé, alla Provincia di
Bolzano.
Sulle singole disposizioni impugnate l'Avvocatura dello Stato
osserva, in particolare, che l'art. 12 non ha innovato nulla rispetto
all'assetto preesistente, che già vedeva le circoscrizioni di
Bolzano e Trento gerarchicamente subordinate al Compartimento
doganale per la regione Trentino-Alto Adige. Riguardo agli artt. 23,
primo comma, 28 e 34, la resistente afferma che le norme generali ivi
previste trovano il loro limite, con riferimento al territorio della
Provincia di Bolzano, nella speciale disciplina predisposta dallo
Statuto e dalle norme di attuazione, con la quale quelle norme
dovranno essere coordinate in sede di concreta applicazione. Infine,
quanto agli artt. 23, secondo e terzo comma, 24, secondo comma, e 27,
l'Avvocatura osserva che non è sostenibile l'interpretazione
proposta dalla ricorrente circa l'estensione di quelle disposizioni
alla Provincia di Bolzano, dal momento che il Ministro delle finanze
recepirà nel suo decreto la speciale disciplina prevista per quella
Provincia ovvero attiverà il procedimento di modificazione di
quest'ultima disciplina nel rispetto delle regole statutariamente
previste.
3. - In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano
ha depositato una memoria, con la quale, in replica alle
argomentazioni prodotte dall'Avvocatura dello Stato, sostiene che
l'affermazione circa la non necessità della espressa menzione della
salvezza delle competenze provinciali si risolve in quella di una
pretesa "inattualità" delle censure mosse, facendo essa rinvio alla
concreta applicazione delle norme impugnate da parte
dell'amministrazione pubblica. Tuttavia, continua la ricorrente, le
cose non stanno così, poiché le disposizioni censurate sono di per
sé puntualmente incompatibili con la disciplina statutaria e sono
insuscettibili di una interpretazione conforme alla predetta
disciplina. Non v'è, dunque, motivo, conclude la Provincia, di
attendere la concreta applicazione per via amministrativa al fine di
pronunciare l'illegittimità della disciplina impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - La Provincia autonoma di Bolzano dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 12, primo comma, 23, 24, secondo comma,
27, 28 e 34 del Decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105
(Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle
dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo
personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349),
ritenendo che le suddette disposizioni si pongano in contrasto con
gli artt. 89 (principio della proporzionale etnica), 100 (principio
del bilinguismo) e 107 (procedimento per la modificazione delle norme
di attuazione) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché con le relative norme di
attuazione e, in particolare, con gli artt. 1, 8 e 11 del d.P.R. 26
luglio 1976, n. 752, e con la tabella n. 5 allegata a quest'ultimo
decreto.
2. - Non fondata è la questione di legittimità costituzionale
che la ricorrente ha sollevato nei confronti dell'art. 12 del Decreto
legislativo n. 105 del 1990, il quale istituisce la direzione
compartimentale di Bolzano come articolazione periferica del
Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette per la Regione
Trentino-Alto Adige, per violazione degli artt. 89 e 100 e, in
particolare, dell'art. 107 dello Statuto speciale. La censura della
Provincia di Bolzano muove dall'attribuzione all'art. 12 di un
significato più generale, in certa misura condizionante le altre
censure, che si rivela errato. Tale articolo - in conformità alla
tabella n. 5 allegata alle norme di attuazione contenute nel d.P.R.
n. 752 del 1976, la quale prevede che a Bolzano vi sia un ufficio
compartimentale doganale, - ha istituito in questa città una delle
quattordici direzioni compartimentali, e precisamente quella operante
per l'intero territorio della Regione Trentino-Alto Adige. Tuttavia,
contrariamente a quel che suppone la ricorrente, l'inserimento della
sede di Bolzano fra le direzioni compartimentali nelle quali si
articola perifericamente il Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette, istituito con il Decreto legislativo n. 105 del 1990, non
comporta, di per sé, l'applicabilità agli uffici doganali di
Bolzano di tutte le norme contenute nel Decreto legislativo appena
citato.
Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 224 del 1990, il
dovuto rispetto delle norme di attuazione dello Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige imponeva al legislatore delegato l'istituzione
a Bolzano di un ufficio doganale compartimentale. L'art. 12
costituisce l'attuazione di tale vincolo e manifesta, quindi, la
volontà del legislatore di conformarsi alle ricordate norme di
attuazione. Eguale volontà deve ritenersi sussistente in relazione
ai restanti profili della complessa disciplina di riorganizzazione
degli uffici doganali e delle imposte indirette eventualmente
interferenti con le anzidette norme di attuazione, poiché in
mancanza di una espressa disposizione rivolta a estendere anche alla
Provincia di Bolzano l'intera disciplina predisposta o, comunque, di
una volontà abrogativa puntualmente manifestata, l'individuazione
delle norme applicabili deve avvenire secondo i principi generali e,
in particolare, secondo la regola per la quale, ove sia prevista una
disciplina speciale in deroga a una generale, essa deve avere
applicazione in luogo dell'altra.
Né può essere imputata al legislatore una volontà contraria
argomentando dal silenzio del decreto impugnato relativamente alla
salvezza della particolare disciplina normativa prevista per la
Provincia di Bolzano. È, infatti, del tutto ragionevole che, nel
predisporre una disciplina diretta a stabilire la complessiva
riorganizzazione del settore delle dogane e delle imposte indirette,
il Decreto legislativo impugnato ponga norme generali, valide per
l'intero territorio nazionale ad eccezione delle zone o degli
ordinamenti più particolari per i quali disposizioni di rango
superiore o frutto di competenze atipiche pongano norme speciali a
garanzia dei caratteri peculiari dell'autonomia propria di quegli
ordinamenti.
In considerazione di tali argomenti, questa Corte ha costantemente
affermato che tanto i principi statutari sulla proporzionale etnica e
sul bilinguismo, quanto le particolari disposizioni contenute nelle
norme di attuazione, trovano applicazione indipendentemente dal fatto
che siano richiamati dalle singole leggi ordinarie che regolano una
certa materia (v. spec. sentt. nn. 571, 768 e 1145 del 1988, 585 del
1989, 85 e 224 del 1990). Tanto più ciò vale, come ha precisato la
stessa Corte (v. sentt. nn. 585 del 1989 e 224 del 1990), in
relazione a ipotesi nelle quali, non diversamente dal caso in esame,
si è in presenza di leggi che contengono una disciplina generale o
una riorganizzazione complessiva di un determinato settore. Per tali
ragioni, dunque, la richiesta di dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 105 del 1990
non può essere accolta.
3. - Sulla base dei principi appena menzionati, vanno dichiarate
non fondate anche le restanti questioni di legittimità
costituzionale sollevate dalla ricorrente.
In particolare, vanno rigettate le censure relative agli artt. 23,
secondo e terzo comma, 24, secondo comma, e 27, i quali demandano a
un decreto del Ministro delle finanze, rispettivamente, la
determinazione dei posti di dirigenti superiori e di primi dirigenti
nonché delle dotazioni organiche delle altre qualifiche, la
definizione delle piante organiche degli uffici centrali e
periferici, la revisione dell'ordinamento degli uffici periferici e
la loro eventuale unificazione. Tali disposizioni, per i motivi già
espressi, non possono essere considerate come rivolte a modificare
gli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale e le relative norme di
attuazione (inclusa la tabella n. 5). Sicché, salvo il caso che tali
particolari disposizioni non siano nel frattempo modificate con le
procedure costituzionalmente richieste, il decreto del Ministro delle
finanze, cui le norme impugnate fanno riferimento, sarà tenuto a
conformarsi al complessivo ordine delle leggi e, quindi, anche alle
norme speciali poste a garanzia dell'autonomia della Provincia di
Bolzano.
Ancora in base ai medesimi principi ricordati nel punto precedente
vanno altresì respinte le questioni di legittimità costituzionale
concernenti gli artt. 23, primo comma, 28 e 34 del decreto
legislativo n. 105 del 1990, le quali sono state sollevate in
riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale, relativi ai
principi della proporzionale etnica e del bilinguismo, nonché
all'art. 107 dello stesso Statuto.
Tali parametri non risultano violati, innanzitutto, dall'art. 23,
primo comma, il quale prevede che il personale del ruolo unico del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette "può essere
destinato a prestare servizio presso qualsiasi ufficio, centrale o
periferico, del Dipartimento stesso". Infatti, come questa Corte ha
affermato nella sentenza n. 224 del 1990 allorché si è pronunciata
sull'art. 3 della legge n. 349 del 1989, l'istituzione del ruolo
unico del personale dell'amministrazione delle dogane non contrasta
con la previsione del ruolo locale regolato dall'art. 8 del d.P.R. n.
752 del 1976, in quanto quest'ultimo non comporta un particolare
inquadramento giuridico funzionale del personale addetto agli uffici
statali esistenti nella Provincia di Bolzano, ma designa piuttosto le
piante organiche locali, vale a dire la distribuzione dei posti di
ruolo negli anzidetti uffici statali. In questo quadro la previsione
della possibilità di destinare i dipendenti a prestare servizio in
qualsiasi ufficio del Dipartimento non è altro che una conseguenza
logica dell'astratta parità del personale appartenente a un medesimo
ruolo, la quale, tuttavia, non può per nulla prescindere dalla
considerazione degli specifici requisiti giuridico funzionali
connessi all'immissione del singolo dipendente in uno specifico posto
di organico, compresi quei particolari requisiti previsti per i
dipendenti pubblici nella provincia di Bolzano, quali la conoscenza
della lingua tedesca e italiana e l'appartenenza in misura
proporzionale ai tre gruppi etnici cui si riferiscono l'art. 89 dello
Statuto speciale e le relative norme di attuazione.
Manifestamente non fondata rispetto ai predetti parametri
statutari è la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 28
del Decreto legislativo impugnato, il quale garantisce la mobilità
del personale per la copertura delle nuove piante organiche
attraverso la previsione di trasferimenti effettuati secondo le
procedure stabilite dall'art. 4 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266,
"anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in
determinate zone del territorio nazionale". Poiché con la sentenza
n. 224 del 1990 questa Corte aveva rigettato un'identica questione
sollevata avverso una disposizione dallo stesso contenuto formulata
nella legge di delega (art. 3, primo comma, lett. b, n. 6), nei
confronti della medesima statuizione riprodotta nel decreto delegato
non resta che richiamare le motivazioni allora addotte circa la non
applicabilità della disposizione impugnata ai vincoli di permanenza
assicurati ai dipendenti pubblici nella Provincia di Bolzano, vincoli
che, pertanto, continueranno ad essere applicati anche nel settore
considerato.
Non fondata deve ritenersi, infine, la questio- ne di
costituzionalità relativa all'art. 34 del Decreto legislativo
impugnato, il quale prevede procedure di concorso semplificate per la
prima copertura dei posti, basate sulla valutazione comparata dei
titoli di servizio, professionali e di cultura. Anche in tal caso,
infatti, si è di fronte a una disposizione di carattere generale che
non intende prescindere o, tanto meno, modificare le norme sul
possesso, da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
ubicate nella provincia di Bolzano, dei requisiti del bilinguismo e
della appartenenza etnica previsti dagli artt. 89 e 100 dello Statuto
e dalle relative norme di attuazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 12, primo comma, 23, 24, secondo comma, 27 e 34 del
Decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 (Organizzazione centrale e
periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte
indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della
legge 10 ottobre 1989, n. 349), sollevate dalla Provincia autonoma di
Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli
artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione
contenute nel d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e nella tabella n. 5,
allegata a quest'ultimo decreto;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28 del medesimo Decreto legislativo,
sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso
indicato in epigrafe, in riferimento agli stessi parametri sopra
menzionati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte