Sentenza n. 3/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 379/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere
professioniste), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 dal
pretore di Livorno sul ricorso proposto dall'Associazione Cassa
nazionale del notariato contro Cocchini Roberta iscritta al n. 1377
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di costituzione dell'Associazione cassa nazionale
del notariato e di Cocchini Roberta;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Massimo Luciani e Maurizio Pinnaro' per
l'Associazione cassa nazionale del notariato.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una controversia promossa dall'Associazione Cassa
nazionale del notariato nei confronti del notaio Cocchini Roberta, il
pretore di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 32 e 37 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 11 dicembre
1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste).
Ad avviso del rimettente la norma impugnata, nel prevedere che alla
lavoratrice libera professionista venga corrisposta un'indennità di
maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto
nonché per i tre mesi successivi, non impone come condizione per
l'erogazione di tale somma che la lavoratrice si astenga
effettivamente dal lavoro. Ne deriva che, mentre per le lavoratrici
subordinate la legge n. 1204 del 1971 impone l'astensione dal lavoro
nei cinque mesi sopra indicati, altrettanto non è stato previsto per
le lavoratrici autonome e per le libere professioniste, il cui
trattamento è regolato da altre leggi. A conferma della esattezza di
tale interpretazione, il pretore rileva sia che il legislatore
avrebbe potuto imporre anche a queste categorie un periodo di
astensione obbligatoria, sia che l'indennità deve essere corrisposta
anche nei casi di aborto o di adozione.
Il giudice a quo osserva poi che un simile impianto normativo urta
contro gli altri precetti costituzionali sopra indicati: in primo
luogo, perché consente alle lavoratrici in questione di duplicare il
proprio reddito, percependo l'indennità a carico della Cassa di
previdenza e continuando nel frattempo a lavorare; in secondo luogo
perché, incentivando la donna a proseguire nell'attività lavorativa
anche in un momento così delicato della vita, finisce col ledere il
diritto alla salute della madre e del bambino, con ciò vulnerando
gli artt. 32 e 37 della Costituzione.
In punto di rilevanza, infine, il rimettente osserva che tale
requisito sussiste poiché nella controversia sottoposta al suo esame
la Cassa del notariato si rifiutava di corrispondere l'indennità al
notaio proprio in considerazione della mancata astensione dal lavoro
durante una parte del periodo in contestazione.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita l'associazione Cassa nazionale del notariato, chiedendo di
dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata
nella parte in cui non prevede che l'indennità ivi descritta sia
corrisposta a condizione ed in proporzione ai periodi di effettiva
astensione dal lavoro.
La Cassa del notariato premette che la tutela delle lavoratrici
madri è affidata a tre leggi sostanzialmente connesse: la legge 30
dicembre 1971, n. 1204, che riguarda il lavoro subordinato e che
prevede espressamente il divieto di adibire la lavoratrice alle
mansioni per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per
i tre mesi successivi; la legge 29 dicembre 1987, n. 546, relativa
alle lavoratrici autonome, e la legge 11 dicembre 1990, n. 379, che
estende l'indennità di maternità anche alle libere professioniste.
Rileva la parte privata che l'interpretazione censurata dal
rimettente rende palese l'illegittimità costituzionale della norma
in esame, alla luce delle numerose pronunce di questa Corte
sull'argomento.
In particolare, con le sentenze n. 1 del 1987, n. 132 del 1991, n.
179 del 1993 e n. 181 del 1993, è stato chiarito che l'indennità di
maternità è finalizzata soprattutto alla protezione della vita
nascente, fornendo alla madre un sussidio economico che le consenta
di non diminuire in maniera eccessiva il proprio precedente tenore di
vita.
Per la Cassa è evidente che attribuire tale provvidenza economica
anche alla lavoratrice madre che non si astiene dal lavoro si
risolverebbe in una totale vanificazione degli obiettivi fissati dal
legislatore e riconosciuti da questa Corte, che sono quelli di
disincentivare il lavoro, in vista di una maggiore tutela della
salute della donna e del bambino. Nel caso del notaio, in
particolare, non sussisterebbe alcuna difficoltà di verifica
dell'effettività dell'astensione, in considerazione della
particolare struttura della professione notarile, per la quale è
prevista obbligatoriamente la nomina di un sostituto nel caso di un
qualsiasi impedimento del titolare (art. 44 della legge 16 febbraio
1913, n. 89).
Rileva inoltre la Cassa del notariato che la questione in esame è
speculare a quella decisa con la recente sentenza n. 407 del 1996 in
materia di indennità giudiziaria alle donne magistrato. In
quell'occasione, la Corte ha ritenuto conforme a Costituzione il
principio in base al quale la percezione dell'indennità è
condizionata all'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie; nel
presente caso, quindi, la provvidenza economica deve essere
subordinata all'effettiva astensione dal lavoro. D'altronde, se è
vero che la Corte ha sempre ribadito la diversità tra lavoro
subordinato e lavoro autonomo, è altrettanto vero che la
ragionevolezza del diverso trattamento deve essere di volta in volta
valutata; e di fronte all'evento maternità, che coinvolge principi
costituzionali fondamentali quali il diritto alla salute, le due
categorie di lavoratrici debbono essere poste sullo stesso piano. In
tal senso si orienta, anche, la direttiva CEE del Consiglio n. 86/613
dell'11 dicembre 1986, la quale espressamente ricollega la
possibilità delle lavoratrici autonome di "ricevere prestazioni in
denaro ... nel caso di interruzioni di attività per gravidanza o per
maternità".
3. - In prossimità dell'udienza la Cassa nazionale del notariato
ha presentato un'articolata memoria, richiamando numerose altre
sentenze di questa Corte ed insistendo per l'accoglimento delle già
rassegnate conclusioni.
Ribadisce innanzitutto la parte che l'attribuzione dell'indennità
di maternità alle libere professioniste che abbiano continuato a
svolgere attività lavorativa si risolve in un'indebita regalia a
favore delle stesse, in aperto contrasto con gli artt. 32 e 37 della
Costituzione. Ed infatti, se è indubbio che non è possibile
costringere le lavoratrici autonome e le libere professioniste ad
astenersi dal lavoro, è pure giusto che, ove sia accertato che la
donna ha continuato a lavorare, in quel periodo non le venga
consentito di lucrare un secondo reddito.
Osserva poi la Cassa che la disciplina in esame non può
giustificarsi neppure alla luce del principio di solidarietà,
poiché l'attribuzione alle libere professioniste di somme di denaro
senza la corrispondente astensione dal lavoro - e quindi senza una
adeguata tutela della salute del bambino - determina un aggravio di
costi per tutti i componenti della categoria, i quali vedono
sottrarsi risorse che potrebbero essere meglio impiegate.
Rileva infine la parte privata che un cospicuo orientamento della
giurisprudenza di merito, accogliendo la lettura della norma
impugnata conforme a quella proposta dalla stessa Cassa, ha ritenuto
di dover interpretare tale norma nel senso che l'indennità viene
riconosciuta alle donne notaio solo a condizione che le stesse si
astengano effettivamente dal lavoro; con ciò seguendo il canone
ermeneutico più volte propugnato da questa Corte secondo cui la
norma va interpretata, in caso di diverse possibili letture, secundum
Constitutionem. A parere della Cassa, tuttavia, la delicatezza della
materia e le esigenze di certezza del diritto dovrebbero suggerire
alla Corte - una volta investita della questione - una sentenza di
accoglimento o una sentenza additiva di principio nel senso più
favorevole alla centralità dell'interesse del bambino.
4. - In prossimità dell'udienza il notaio Cocchini Roberta ha
depositato, ma fuori termine, atto di costituzione e memoria. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Livorno dubita che l'art. 1 della legge 11
dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere
professioniste), nella parte in cui prevede - secondo
l'interpretazione proposta dallo stesso rimettente - che l'indennità
di maternità ivi stabilita venga corrisposta alla libera
professionista (nella specie, notaio) indipendentemente
dall'effettiva astensione dal lavoro, sia in contrasto con gli artt.
3, 32 e 37 della Costituzione.
2. - Il giudice a quo riconduce alla disposizione contestata una
plausibile interpretazione che egli ritiene di fare propria, ma di
cui sospetta l'incostituzionalità; e ciò è sufficiente - come più
volte affermato (sentenza n. 58 del 1995; sentenza n. 463 del 1994;
sentenza n. 103 del 1993 e altre) - ad investire validamente questa
Corte del compito di valutare se la norma così interpretata
contrasti con la Costituzione.
Allo scopo di inquadrare la censura nei suoi esatti confini, va
subito precisato che il parametro dell'art. 37 della Costituzione è
stato impropriamente richiamato, poiché lo stesso, come già
affermato in altra occasione (sentenza n. 181 del 1993), attiene
soltanto alla tutela del lavoro subordinato, restando del tutto
estraneo al lavoro autonomo ed a quello dei liberi professionisti.
3. - La questione, peraltro, è infondata anche in rapporto agli
altri parametri costituzionali invocati.
Circa la dedotta disparità di trattamento è opportuno richiamare
le pronunce (v. sentenze n. 31 del 1986, n. 181 del 1993 e n. 150 del
1994) in cui questa Corte ha ravvisato una netta differenza tra
lavoro subordinato e lavoro autonomo. Pur trattandosi, infatti, di
due tipi del medesimo fenomeno, evidentemente essi hanno peculiari
caratteristiche, sicché gli strumenti di tutela che le leggi
ordinarie apprestano per l'uno non possono ritenersi automaticamente
applicabili anche all'altro. E questo, se vale come criterio generale
per la legislazione del lavoro, si riscontra in particolare nella
tutela della maternità, materia in cui il legislatore è intervenuto
dettando normative specifiche.
La disciplina concernente le lavoratrici madri è in gran parte
affidata a tre diverse fonti normative: la legge 30 dicembre 1971, n.
1204, che riguarda il lavoro subordinato e che prevede il divieto di
adibire la lavoratrice alle mansioni per i due mesi antecedenti la
data presunta del parto e per i tre mesi successivi; la legge 29
dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici
autonome), e la legge 11 dicembre 1990, n. 379, che riguarda le
libere professioniste. Queste ultime due leggi, anche se in linea di
continuità con la prima (come risulta dai lavori parlamentari) nel
prevedere il diritto della donna lavoratrice a percepire detta
indennità, non hanno recepito integralmente tutte le provvidenze
contenute nella legge n. 1204 del 1971; tant'è che, già con la
sentenza n. 181 del 1993, questa Corte è stata chiamata a valutare
la legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 546 del
1987 nella parte in cui tale norma non prevede anche per le
lavoratrici autonome il diritto all'indennità per astensione
anticipata dal lavoro, di cui all'art. 5 della legge n. 1204 del
1971, in caso di provvedimento dell'Ispettorato del lavoro.
La diversità tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, riflessa
nelle leggi citate e posta a fondamento delle menzionate sentenze n.
181 del 1993 e n. 150 del 1994, non può che essere ribadita
nell'odierna decisione. Mentre infatti, per le lavoratrici
dipendenti, soggette ad una etero-direzione della loro attività, la
legge ha dovuto imporre ai datori il divieto di impegnare le gestanti
negli ultimi due mesi di gravidanza e nei tre mesi successivi al
parto, il diverso sistema di autogestione dell'attività consente
alle donne professioniste di scegliere liberamente modalità di
lavoro tali da conciliare le esigenze professionali con il prevalente
interesse del figlio. In proposito questa Corte ha già affermato
(nella citata sentenza n. 181 del 1993) che "non mancano certo delle
differenze tra le lavoratrici subordinate e quelle autonome, non
trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche
psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività
obbligatorie e fisse, ma potendo distribuire più elasticamente tempo
e modalità di lavoro, e sopperendo così in qualche misura alle
difficoltà derivanti dalla temporanea incapacità fisica a prestare
la normale attività lavorativa".
D'altra parte, proprio in considerazione dei diversi ritmi delle
libere professioni, sarebbe complesso esigere e verificare
l'osservanza di una norma che prevedesse anche per tale categoria di
lavoratrici l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo
immediatamente precedente e successivo al parto.
Dalle considerazioni svolte si deve, dunque, concludere che nel
caso di specie non sussiste violazione del principio di eguaglianza,
stante la non comparabilità delle situazioni poste a raffronto.
4. - Infondate risultano anche le censure mosse alla norma
impugnata sotto il profilo dell'art. 32 della Costituzione, e ciò
anche alla luce dei principi fondamentali enucleati in proposito
dalla giurisprudenza costituzionale.
Fin dalla sentenza n. 1 del 1987 la Corte ha sottolineato il
profondo collegamento esistente tra la protezione della maternità ed
il ruolo fondamentale che la madre esercita nel periodo cruciale per
la vita del bambino. In quell'occasione è stato affermato che la
tutela della madre "non si fonda solo sulla condizione di donna che
ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti
del bambino: sì che la norma protegge i diritti di entrambi, e di
entrambi tutela la personalità e la salute". Tali indicazioni,
sostanzialmente riprese nelle sentenze n. 276 del 1988, n. 332 del
1988 e n. 61 del 1991, hanno trovato un'ulteriore esplicitazione
nella sentenza n. 132 del 1991; qui la Corte, chiamata a scrutinare
la legittimità dell'indennità di maternità fissata dalla legge n.
1204 del 1971, ha avuto occasione di chiarire che la medesima "serve
ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilità di vivere questa
fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di
vita che il suo lavoro le ha consentito di raggiungere e ad evitare,
quindi, che alla maternità si ricolleghi uno stato di bisogno
economico".
In altri termini, il sostegno economico che la legge fornisce alla
lavoratrice gestante e poi madre ha un duplice obiettivo: tutelare la
salute della donna e del nascituro, soprattutto attraverso lo
strumento dell'astensione dal lavoro, ed evitare nel contempo che
alla maternità si colleghi uno stato di bisogno, o più
semplicemente una diminuzione del tenore di vita. L'essenziale,
quindi, è che la donna possa vivere questo delicato e fondamentale
momento in piena serenità, di modo che non vengano a frapporsi "né
ostacoli, né remore, alla gravidanza e alla cura del bambino nel
periodo di puerperio" (sentenza n. 423 del 1995).
Se questi sono i corretti presupposti dai quali prendere le mosse,
si osserva che, per assolvere in modo adeguato alla funzione materna,
la libera professionista non deve essere turbata da alcun pregiudizio
alla sua attività professionale. Ciò può avvenire lasciando che la
lavoratrice svolga detta funzione familiare conciliandola con la
contemporanea cura degli interessi professionali non confliggenti col
felice avvio della nuova vita umana. La probabile diminuzione del
reddito a motivo della sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa non incide, comunque, sulla predetta necessaria serenità
se compensata dal sostegno economico proveniente dalla solidarietà
della categoria cui la donna appartiene.
Da tali considerazioni risulta pertanto che la norma impugnata, pur
interpretata nel senso che al giudice rimettente appare viziato da
incostituzionalità, non determinando oggettivi ostacoli allo
svolgimento del ruolo materno, non urta con il precetto dell'art. 32
della Costituzione. La tutela costituzionale del diritto alla salute
della donna e del bambino, infatti, non è vulnerata dall'esistenza
di una norma che, per una particolare categoria di lavoratrici,
stabilisce una protezione complessivamente adeguata alle peculiari
caratteristiche della categoria medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di
maternità per le libere professioniste), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, dal pretore di Livorno con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte