Sentenza n. 30/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1958 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 264/1949
- art. 8legge 264/1949
- art. 13legge 264/1949
- art. 14legge 264/1949
- art. 18legge 264/1949
- art. 27legge 264/1949
- art. 3legge 264/1949
- art. 23legge 25/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 13,
14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e degli artt. 3 e 23
della legge 19 gennaio 1955, n. 25, promosso con l'ordinanza del 10
dicembre 1956 del Pretore di Arzignano, emessa nei procedimenti penali
a carico di Folco Giancarlo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 3 del Registro
ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1957 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli:
udito il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di due procedimenti penali pendenti dinanzi al Pretore di
Arzignano a carico di Folco Giancarlo, imputato di contravvenzione agli
artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per
avere assunto al lavoro senza il prescritto nullaosta del competente
Ufficio di collocamento n. 11 lavoratori, e di contravvenzione agli
artt. 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per avere assunto al
lavoro, senza rivolgersi al competente Ufficio di collocamento, n. 11
apprendisti, alla udienza del 10 dicembre 1956, dopo che il Pretore
aveva disposta la riunione dei due procedimenti, il P. M. sollevò
questione di legittimità costituzionale dei menzionati articoli in
riferimento alle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Costituzione.
Il Pretore, ritenuta non manifestamente infondata la questione,
sospendeva il giudizio e rinviava gli atti a questa Corte, "potendosi
ravvisare un contrasto tra le citate leggi e gli artt. 2, 3, 4 e 16
della Costituzione".
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato e
al Presidente del Consiglio, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 gennaio 1957, n. 27. L'8 gennaio 1957 si costituì in giudizio, con
atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 26 febbraio 1958 l'Avvocatura
dello Stato presentava memoria illustrativa.
L'Avvocatura, tanto nell'atto di intervento che nella memoria
illustrativa. richiama la sentenza n. 53 del 1957 di questa Corte e
"due recenti decisioni della Camera di consiglio del 25 febbraio 1958
(Cutolo e Guccione)"; fa rilevare che la presente causa differisce dai
detti precedenti perché si tratta anche di assunzione di apprendisti,
in confronto dei quali sussistono ragioni anche più rilevanti di
quelle riflettenti i lavoratori in genere; e conclude richiedendo che
si dichiari non fondata la eccezione di illegittimità costituzionale. Considerato in diritto :
L'ordinanza del Pretore di Arzignano, riferendosi all'una e
all'altra delle imputazioni contestate, pone come oggetto del giudizio
di legittimità costituzionale tanto gli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27
della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativi all'assunzione dei
lavoratori in genere, quanto agli artt. 3 e 23 della legge 19 gennaio
1955, n. 25, che riguardano l'assunzione degli apprendisti, con
riferimento, per l'uno e per l'altro gruppo, agli artt. 2, 3, 4 e 16
della Costituzione.
La questione sulla legittimità costituzionale delle norme della
legge 29 aprile 1949 è stata già decisa da questa Corte con sentenza
n. 53 del 1957, che dichiarò non fondata la questione stessa; e anche
per la presente causa la Corte non può che riportarsi ai motivi della
sua precedente sentenza sullo stesso oggetto.
Per quanto riguarda l'art. 3, della legge 19 gennaio 1955, il
quale, al secondo comma, stabilisce a carico dei datori di lavoro
l'obbligo, penalmente sanzionato dall'art. 23 della stessa legge, di
assumere gli apprendisti per il tramite degli Uffici di collocamento,
deve del pari ritenersi insussistente l'asserito contrasto con le
indicate norme della Costituzione. E da escludere in primo luogo che la
norma in questione possa dirsi lesiva dei diritti inviolabili
dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione; e
della pari dignità sociale e della eguaglianza dei cittadini davanti
alla legge, dichiarate dall'art. 3. Egualmente è da escludere un
contrasto con l'art. 16 della Costituzione, poiché, analogamente a
quanto fu osservato per i lavoratori nella citata sentenza n. 53, la
norma che fa obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite degli
Uffici di collocamento non incide in sé e per sé sulla libertà di
circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio
nazionale, garantita in via generale dall'art. 16.
E infine, venendo a considerare fra le invocate norme della
Costituzione l'art. 4, con cui la norma impugnata presenta una più
diretta correlazione, deve riconoscersi che neanche con tale norma
l'art. 3 della legge del 19 gennaio 1955 può dirsi in contrasto.
Si ritenne da questa Corte, con la citata sentenza n. 53, che le
norme della legge 29 aprile 1949 relative all'assunzione dei
lavoratori, non sono in contrasto con l'art. 4 della Costituzione
perché dirette a disciplinare praticamente la soddisfazione delle
esigenze dei lavoratori. Questa considerazione deve ritenersi ancora
più valida per l'art. 3 della legge del 1955. Se infatti sono state
ritenute costituzionalmente legittime le norme che disciplinano i modi
e le condizioni per l'assunzione dei lavoratori adulti, a più forte
ragione devono esserlo quelle relative agli apprendisti, i quali
costituiscono una categoria indubbiamente più bisognosa dei limiti e
delle garanzie della legge. Basti considerare a tal proposito che
l'art. 4 della legge stabilisce che l'assunzione dell'apprendista deve
essere preceduta da visita sanitaria diretta ad accertare se le sue
condizioni consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve
essere assunto; che l'art. 5 dispone che l'assunzione dell'apprendista
può essere preceduta da esame psico-fisiologico e che l'art. 6 fissa
rigorosi limiti di età per l'assunzione.
Di tali norme limitative e protettive, evidentemente dettate a
favore degli apprendisti, l'impugnato art. 3 garantisce appunto
l'attuazione, col disporre che gli apprendisti siano assunti al lavoro
soltanto per il tramite degli Uffici di collocamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dal Pretore di
Arzignano con l'ordinanza del 10 dicembre 1956, sulla legittimità
costituzionale degli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile
1949, n. 264, e degli artt. 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25,
in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte