Sentenza n. 30/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1961 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 281
del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1960
dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette di Pescara su
ricorso di Merenda Francesco contro l'Ufficio distrettuale delle
imposte dirette di Pescara, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze
1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del
7 maggio 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 marzo 1961 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Rosario Mazzone, per il Merenda, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione
delle finanze e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto 9 gennaio 1960, l'avv. Francesco Merenda ricorreva
avverso l'iscrizione a ruolo eseguita, in via provvisoria, a suo
carico, dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pescara,
per l'imposta di ricchezza mobile cat. C/1, relativa all'anno 1960.
Osservava che l'Ufficio si era avvalso della facoltà conferita
dall'art. 281 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio
1958, n. 645, secondo il quale, per il 1960, l'imposta predetta avrebbe
dovuto iscriversi in via provvisoria nella misura corrispondente ai
redditi prodotti nel 1958, risultanti dalla dichiarazione presentata
nel 1959, senza tener conto che, in questa, era compreso il reddito
una tantum di lire 1.430.000 di ricavo lordo, derivante da compenso di
commissario giudiziario nel concordato preventivo Liberatore; il quale
reddito avrebbe potuto dare luogo ad iscrizione provvisoria per un
periodo di imposta non superiore a quello di un anno solare, mentre
nella specie era stato tenuto a base dell'iscrizione per diciotto mesi,
vale a dire, dal 1 luglio 1959 al 31 dicembre 1960.
La Commissione distrettuale di Pescara, con ordinanza 16 marzo
1960, rimetteva a questa Corte il giudizio sulla questione di
legittimità costituzionale, proposta dal ricorrente in una memoria,
riguardo agli artt. 3, 4 e 281 del citato T.U. in relazione agli art.
76 e 77 della Costituzione, per il riflesso che erano stati superati i
limiti della delegazione prevista nell'art. 63 della legge 5 gennaio
1956, n. 1, sulla cui base il Testo unico era stato emanato.
L'ordinanza riteneva la rilevanza della proposta questione, siccome
intesa ad accertare un eventuale ipotesi di mancanza del potere
normativo da parte del Governo; e considerava che la questione proposta
non appariva manifestamente infondata, attenendo ai principi di retta
interpretazione della legge in forza della quale si è proceduto
all'applicazione del tributo.
L'ordinanza veniva notificata il 29 marzo 1960 all'avv. Merenda.
Il 30 successivo veniva notificata al direttore dell'Ufficio delle
imposte dirette di Pescara e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il 25 marzo 1960 veniva comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica e il 7 maggio 1960 veniva
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
2. - Innanzi a questa Corte l'avv. Merenda deduce che l'art. 63
della suddetta legge 5 gennaio 1956, n. 1, aveva dato al Governo la
facoltà di includere nei testi unici soltanto le modifiche necessarie
per un migliore coordinamento, per l'adattamento delle disposizioni
all'esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi e a
quella di una razionale organizzazione dei servizi, per il
perfezionamento delle norme concernenti l'attività
dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei
redditi, Invece, con gli artt. 3, 4 e 281 del T.U. 29 gennaio 1958, n.
645, senza alcuna correlazione con tali criteri, è stato modificato
il periodo di imposta determinato dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25,
e dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, facendolo coincidere con l'anno
solare anziché con l'anno finanziario, si è innovato sul modo di
commisurare l'imposta prescritto da tali leggi, riferendolo al reddito
prodotto nel periodo di competenza dell'imposta, anziché al reddito
prodotto nel periodo anteriore; è stata imposta l'iscrizione a ruolo
per il secondo semestre 1960, sulla base della dichiarazione del 1959,
modificando, anche per questa parte, le leggi predette.
L'avv. Merenda osserva che il principio della tassazione per
esercizio finanziario stabilito nell'art. 18 della legge 11 gennaio
1951, n. 25, era stato ribadito da quella 5 gennaio 1956, n. 1, la
quale si richiama espressamente ai principi della legge precedente.
Perciò non potevano formare oggetto della delegazione le norme di
questa legge relative al periodo di imposizione e al modo di
commisurazione del tributo.
Richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, per
quanto ampie siano le facoltà delegate al Governo, esse non possono
estendersi fino a dettare norme in contrasto con quelle contenute nella
legge di delegazione. Era stata data facoltà al Governo di eliminare
le disposizioni che contrastassero con i principi contenuti nella legge
11 gennaio 1951, n. 25, e nella stessa legge di delegazione, e, quindi,
i limiti della delegazione dovevano intendersi posti nel senso che
queste leggi andavano rispettate, non emendate. La stessa relazione
alla legge di delegazione osservava che il potere del Governo
riguardava la formazione di testi di norme organiche dalle quali
fossero escluse quelle in contrasto con la legge 11 gennaio 1951, n,
25.
Il coordinamento che rientrava nel potere legislativo delegato
concerneva, secondo l'avv. Merenda, il rapporto fra le leggi anteriori
e le leggi nuove, non queste ultime leggi. Il potere di adattamento
doveva soddisfare l'esigenza di semplificare l'applicazione dei
tributi, di razionalizzare l'organizzazione dei servizi, e con esso
non aveva nulla da vedere il cambiamento del periodo di imposizione o
del sistema di commisurazione del tributo; anzi, costringendosi ad un
rimborso o ad una duplice iscrizione a ruolo, veniva a complicarsi il
sistema di accertamento. Nemmeno con il potere di perfezionare le
norme ai fini dell'accertamento dei redditi avevano da vedere le
modificazioni predette.
Peraltro, rileva l'avv. Merenda, la legge del 1951 ha voluto far
combaciare il periodo di imposta con l'esercizio finanziario dello
Stato, che è regolato da precise norme costituzionali; anche per
questo la delegazione non poteva incidere sulla determinazione di quel
periodo.
L'avv. Merenda deduce, inoltre, che l'art. 281 del T.U. del 1958,
ponendo il reddito del 1958 come misura, sia pure provvisoria,
dell'imposta dovuta per il secondo semestre del 1959 e per l'intero
anno solare, costringe il contribuente ad anticipare somme di cui egli
potrebbe non essere in grado di disporre e crea, in tal modo, un
obbligo non consentito dalla legge di delegazione. La quale, con il
richiamo espresso della legge del 1951, vuole che il contribuente paghi
l'imposta soltanto sui redditi effettivamente conseguiti e, quindi,
dopo averli conseguiti. L'avv. Merenda aggiunge che la situazione del
contribuente è in tanto più aggravata, rispetto a quella fattagli
dalle leggi del 1951 e del 1956, in quanto al rimborso di ciò che
egli può aver pagato di più, avrebbe diritto solo dopo che sia
prescritto il potere di rettifica della dichiarazione da parte
dell'Ufficio delle imposte.
3. - L'Amministrazione delle finanze e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri deducono che gli artt. 3 e 4 della legge delegata,
sottoponendo a tassazione il reddito effettivamente prodotto nel
periodo di imposta preso a base per la tassazione stessa, hanno inteso
eliminare le difficoltà create dall'art. 18 della legge 11 gennaio
1951, n. 25, che proiettava l'obbligazione tributaria, dal periodo di
produzione del reddito, nell'esercizio successivo a quello della
presentazione della dichiarazione, e così scindeva l'anno di
produzione del reddito da quello di tassazione, la dove la legge
stessa e quella 5 gennaio 1956, n. 1, intendevano assoggettare a
tassazione il reddito effettivo. La Commissione parlamentare chiamata a
dare il parere sul testo unico affermò che il ripristino del sistema
di imposizione ad anno solare o ad esercizio sociale non eccedeva i
limiti della delegazione data al Governo, non soltanto perché era
diretto ad eliminare i contrasti su esposti, ma anche perché risolveva
un problema di tecnica tributaria, in quanto, con il sistema di
tassazione ad esercizio finanziario, non viene mai colpito il reddito
effettivo, né in prima tassazione, tanto vero che si è dovuto
ragguagliare ad anno il reddito prodotto nel rateo del primo anno
solare di attività, né alla cessazione, perché il reddito dell'anno
solare in cui questa avviene non è utile ai fini della tassazione,
non essendo più il contribuente soggetto di imposta, in modo che ne
risultano cause di evasione fiscale. La modificazione del criterio di
commisurazione dell'imposta ha perciò realizzato, secondo
l'Amministrazione delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, quell'esigenza di semplificazione nell'applicazione dei
tributi o di razionale organizzazione dei servizi che la delegazione
doveva attuare.
Analogamente conforme a tali principi è l'art. 281, che detta
disposizioni di transizione dal vecchio al nuovo sistema: erano
necessarie, per il primo periodo di imposizione, iscrizioni provvisorie
a ruolo e successivi conguagli, senza di che non si sarebbe coronato il
fine di un'imposizione rapportata al periodo di competenza.
L'osservazione dell'avv. Merenda circa la possibile gravosità per il
contribuente dell'onere di anticipare somme che gli potrebbero essere
rimborsate, esula dal thema decidendi, perché attiene ad una non
denunciata pretesa violazione del principio della capacità
contributiva sancito nell'art. 53 della Costituzione; e, comunque, la
violazione non sussisterebbe, perché il rapporto fra la capacità
contributiva del cittadino e l'ammontare del tributo va riferito, non
ad ogni singolo contribuente, bensì alla maggioranza dei medesimi, al
sistema tributario nel suo insieme e non alle singole imposte. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Commissione distrettuale delle imposte di
Pescara e, più specificatamente, le deduzioni prodotte dall'avv.
Merenda innanzi alla Commissione suddetta, rilevano che gli artt. 3, 4
e 281 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R.
29 gennaio 1958, n. 645, hanno violato le norme stabilite dalla legge 5
gennaio 1956, n. 1, e da quella anteriore 11 gennaio 1951, n. 25, che,
in osservanza dei criteri dettati dalla norma di delegazione contenuta
nell'art. 63 della prima delle due leggi citate, nella formazione del
testo unico non avrebbero dovuto essere innovate: si è fatto
coincidere il periodo di imposta con l'anno solare anziché con quello
finanziario, si è statuito che il tributo deve essere commisurato ai
presupposti esistenti in ciascun periodo di imposta anziché sul
reddito conseguito nell'anno solare precedente a quello finanziario,
si è, infine, disposta, per il secondo semestre del 1960, la
iscrizione a ruolo provvisoria dei tributi sulla base della
dichiarazione del 1959, così obbligando il contribuente ad anticipare
allo Stato l'imposta, anziché a corrisponderla sulla base del reddito
effettivamente conseguito.
L'assunto non ha fondamento.
2. - La delegazione aveva confini assai estesi. Le norme da riunire
dovevano essere coordinate fra loro, dovevano essere adattate
all'esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi e a
quella di una razionale organizzazione dei servizi, dovevano essere
perfezionate nelle parti che regolavano l'attività della
Amministrazione finanziaria in ordine all'accertamento dei redditi.
Ora, la determinazione di un periodo di imposta diverso da quello
fissato dall'art. 18 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, attuava,
senza dubbio, il fine di semplificazione nell'applicazione dei tributi
che, mediante la delegazione, doveva essere conseguito, perché faceva
coincidere il tempo della imposizione con quello della produzione del
reddito; in modo che l'obbligazione tributaria non si staccava, nel
suo sorgere, dal tempo in cui se ne avverava il presupposto, e la sua
entità poteva meglio commisurarsi al presupposto stesso. Risultava,
in tal modo, ridotta di importanza la denuncia di cessazione, che non
avrebbe dato luogo a sgravi, non esimendo il contribuente dall'obbligo
della dichiarazione (art. 30 e 144 T.U.), e si eliminava la necessità
di rapportare all'esercizio finanziario il periodo di percezione del
reddito. Donde erano notevoli le agevolazioni all'attività di
accertamento.
La commissione parlamentare chiamata a dare il suo parere sul
progetto di testo unico aveva rilevato che l'art. 18 della legge del
1951, in realtà, non colpiva il reddito effettivo, sia nella prima
tassazione, perché il problema di tecnica tributaria, che la legge
stessa aveva fatto sorgere, era stato risolto mediante l'accorgimento
di ragguagliare ad anno il reddito prodotto nel rateo del primo anno
solare, sia nel caso di cessazione, perché la norma contenuta
nell'articolo predetto non permetteva di determinare il reddito
dell'anno solare in cui avveniva la cessazione, essendo tale reddito
inutile ai fini della tassazione, dato che il contribuente non era
più soggetto di imposta per la intervenuta cessazione; il che spesso
era causa di facili forme di evasione legale. Eliminare questi
inconvenienti voleva dire, oltre che semplificare, portare ad una più
razionale organizzazione i servizi di accertamento e perfezionare le
disposizioni che ne concernevano l'attività; finalità tutte cui pure
il Governo doveva tendere, secondo la volontà della norma delegante.
3. - È esatto che, come osserva il Merenda, per l'espresso dettato
della norma di delegazione, nel testo unico non dovevano essere
comprese "le disposizioni in contrasto con i principi" contenuti nella
legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nella legge 5 gennaio 1956, n. 1.
Senonché, mantenere i principi desumibili dalle leggi precedenti
non valeva mantenerne le norme. Quella delegante distingueva fra
disposizioni e principi; e faceva questa distinzione appunto perché
imponeva di rispettare, delle leggi sopraddette, soltanto le linee
sostanziali, non anche le norme che tendevano al sistema accolto,
senza costituirne elemento strutturale.
Non era cardine della legge 11 gennaio 1951, n. 25 (di cui quella 5
gennaio 1956, n. 1, è integrativa, com'è detto nella sua
intitolazione), la norma per la quale l'imposta doveva essere applicata
con riferimento all'anno finanziario e andava commisurata al reddito
conseguito nell'anno solare precedente. Ne era, invece, base
sostanziale il principio per cui il periodo di imposta andava
ravvicinato a quello di maturazione del reddito. Lo aveva affermato
la relazione di maggioranza, con la quale la quarta commissione
permanente della Camera dei Deputati aveva accompagnato all'Assemblea
il testo del progetto che poi divenne la legge del 1951; e già prima
la relazione ministeriale alla detta legge lo aveva fatto intendere
quando aveva osservato che, in un periodo di variazioni sensibili della
moneta, è sentita con particolare intensità l'esigenza di
quell'avvicinamento, e quando aveva rilevato che l'ordinamento
anteriore si risolveva in una sperequazione rispetto alle diverse
categorie di redditi, in relazione ai diversi metodi di accertamento e
di percezione dell'imposta, recando allo Stato il danno del ritardo
nell'adeguamento del gettito dei tributi diretti. Aveva avvertito,
altresì, la predetta relazione ministeriale che la norma per cui la
imposta è dovuta per l'esercizio finanziario ed è commisurata sui
redditi conseguiti nell'anno solare precedente, era un "passo" verso la
meta del ravvicinamento auspicato; il che vuol dire che la norma
ricordata avviava al conseguimento dei propositi che avevano ispirato
la riforma, ma non era suscettibile di realizzarsi. Doveva perciò
considerarsi un mezzo, non un limite dell'intento perequativo che il
ravvicinamento dei due periodi doveva attuare. E l'art. 3 T.U. 29
gennaio 1958, n. 645, denunciato dalla ordinanza della Commissione
distrettuale delle imposte di Pescara, che sostituì come periodo
d'imposta l'anno solare all'anno finanziario del bilancio statale, ha
costituito un ulteriore "passo" verso la realizzazione del disegno
prospettato dalla relazione ministeriale alla legge del 1951; vale a
dire, più che opporsi ai principi presupposti da questa legge, adeguò
gli strumenti tecnici della riforma ai suoi presupposti sostanziali,
per renderli meglio operanti e rafforzarne il valore, quindi, senza
negarli o sostituirli.
Così essendo, nessun limite posto al potere delegato risulta
infranto.
4. - L'avvocato Merenda obietta ancora, da un lato, che, per quanto
ampia possa essere la delegazione, essa, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, non può intendersi data per innovare anche le norme
contenute nella legge delegante; e, dall'altro, che il mutamento del
periodo di imposta statuito con la legge delegata, mentre si oppone
allo scopo cui mirava la legge del 1951, di far coincidere il periodo
di imposta con quello del bilancio statale, conduce ad una iscrizione a
ruolo di valore provvisorio e a conguagli successivi, quindi a
complicazioni, non a semplificazioni, nell'attività di accertamento,
come, invece, esigeva la norma delegante.
Il primo rilievo non è però conferente quando, come nella specie,
la norma delegante consente, secondo quanto si è detto, una scelta di
mezzi nella cornice di un rigore limitato da principi sostanziali. In
tal caso non si potrà aver dubbi sulla legittimità delle disposizioni
della legge delegata che, rispettando questi principi, si adagia su
meccanismi meglio rispondenti alle necessità pratiche cui la norma
delegante impone di dare soddisfazione.
Il secondo rilievo non ha pregio, né per ciò che concerne
l'assunto contrasto fra l'art. 4 del testo unico e il principio di
riferimento al periodo di vigore del bilancio statale, né per quanto
riguarda l'assunta violazione del limite della semplificazione posto
dalla norma delegante.
Precisato, come si è fatto, che fine specifico della riforma del
1951 fu quello di avvicinare il periodo d'imposta a quello di
produzione del reddito, resta escluso che si sia voluto rendere
omogenei nel tempo il periodo d'imposta e quello dell'esercizio del
bilancio statale e rimane anzi assodato che la scelta del periodo di
durata di questo esercizio fu scelta di semplice modalità di
applicazione del suddetto principio di ravvicinamento.
D'altro canto, il principio dell'iscrizione provvisoria non è
ignoto alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, che lo applica all'art. 3,
all'art. 19, all'art. 20, all'art. 46. La norma delegante, nel porre il
limite del rispetto dei principi accolti dalla legge di cui faceva
parte e da quella anteriore, ha, pertanto, valutato come non
contrastante al fine di semplificazione, che era nel compito del
Governo, la regola dell'iscrizione provvisoria; ed è a questa
constatazione che deve fermarsi l'indagine circa la legittimità
costituzionale degli artt. 3, 4 e 281 del T.U. del 1958, quando la si
prospetta, come nella specie, sotto il profilo della osservanza dei
vicoli posti nell'art. 76 della Costituzione. Peraltro, l'art. 46
della legge del 1951 ha contenuto di transizione identico a quello che
è oggetto dell'impugnato art. 281 del testo unico, il quale, anche
sotto questo profilo, risulta legittimato.
5. - Non è fondato, infine, opporre che l'iscrizione provvisoria
gravi il contribuente del dovere di anticipare il pagamento di un
imposta che potrebbe risultare in tutto o in parte non dovuta.
L'osservazione può riferirsi soltanto alle leggi del 1951 e del
1956, che contengono, come si è detto, il principio di iscrizione
provvisoria; ma nessuna disposizione di tali leggi è stata denunciata
per contrasto con norme della Costituzione.
Comunque, va rilevato che l'iscrizione provvisoria presuppone
sempre l'accertamento dell'esistenza di una obbligazione tributaria per
il periodo di competenza, e che l'adempimento di questa obbligazione
non ne risulta anticipato, perché trova ragione in un accertamento
che ha forza esecutoria come atto amministrativo, in modo da rendere
esigibile l'imposta anche se l'atto, essendo ancora suscettibile
d'impugnazione, non rivesta intanto il carattere dell'immutabilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta con l'ordinanza della Commissione distrettuale delle imposte
dirette di Pescara del 16 marzo 1960, degli artt. 3, 4 e 281 del T.U.
delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645, e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte