Sentenza n. 30/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1964 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 486/1948
- art. 4d.l. 486/1948
- art. 123r.d. 2701/1865
- art. 7legge 546/1962
- art. 8legge 546/1962
- art. 9legge 546/1962
- art. 10legge 546/1962
- art. 14legge 546/1962
- art. 45legge 546/1962
- art. 3legge 564/1961
- art. 22legge 835/1882
- art. 6legge 991/1956
- art. 151legge 991/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale; degli
artt. 1 e 4 del D.L. 9 aprile 1948, n. 486, e tabella ad esso allegata,
con le modificazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 17
febbraio 1958, n. 59, in relazione al R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, e
successive modificazioni; degli artt. 123 (nn. 1, 2, 3, 4, 5), 124,
125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso, 154, primo capoverso,
del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, parzialmente sostituiti dagli
artt. 7, 8, 9, 10, 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546; dell'art. 45,
n. 2, della tariffa A allegata al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e
successive modificazioni, di cui l'ultima con l'art. 3 della legge 5
luglio 1961, n. 564, in relazione alla legge 29 giugno 1882, n. 835;
dell'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dall'art. 6
della legge 31 luglio 1956, n. 991;
b) dell'art. 198 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi della
obbligazione per le spese processuali, e dell'art. 151, primo comma,
limitatamente alla esclusione dell'estinzione per amnistia della
condanna alle spese processuali, di cui alle parole "e, se vi è stata
condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e delle pene
accessorie"; promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1963 dal
Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Sacco
Comis Dell'Osta Silvio e De Martin Del Zotto Valentino, iscritta al n.
141 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 201 del 27 luglio 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In sede di applicazione del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, che
concesse amnistia e indulto, il Pretore di Pieve di Cadore, con
ordinanza 15 maggio 1963, emessa nei confronti di Silvio Sacco Comis
Dell'Osta e di Valentino De Martin Del Zotto, ha proposto questione di
legittimità:
a) degli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale, e
conseguentemente degli artt. 1 e 4 del D.L. 9 aprile 1948, n. 486, e
tabella ad esso allegata, con le modificazioni di cui alla tabella A
allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in relazione al R.D. 23
dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni; degli artt. 123
(nn. 1, 2, 3, 4, 5), 124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo
capoverso, 154, primo capoverso, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229,
parzialmente sostituiti dagli artt. 7, 8, 9,10,14 della legge 11 giugno
1962, n. 546; dell'art. 45, n. 2, della tariffa A allegata al D.P.R. 25
giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, di cui l'ultima con
art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, in relazione alla legge 29
giugno 1882, n. 835; dell'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6,
modificato dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991;
b) dell'art. 198 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi della
obbligazione per le spese processuali, e dell'art. 151, primo comma,
limitatamente alla esclusione dell'estinzione per amnistia della
condanna alle spese processuali, di cui alle parole "e, se vi è stata
condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e delle pene
accessorie".
La prima questione è stata sollevata con riferimento all'art. 53,
primo e secondo comma, della Costituzione e la seconda con riferimento
all'art. 3 della Costituzione stessa.
L'ordinanza è stata notificata agli interessati in data 24 e 27
maggio 1963 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 29 maggio
1963. È stata comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei
Deputati il 6 giugno 1963, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 27 luglio 1963, n. 201.
2. - Sulla prima questione il Pretore, rifacendosi al sistema del
Codice di procedura penale, che pone a carico del condannato o del
querelante le spese del processo, a seconda che questo termini con una
sentenza di condanna o con una sentenza di assoluzione, ha rilevato che
le spese di giustizia sono da classificare fra quelle pubbliche di
interesse collettivo e perciò, in virtù dell'art. 53, primo comma,
della Costituzione, debbono essere poste a carico di tutti in ragione
della capacità contributiva di ciascuno, in modo che ad esse si faccia
fronte con i proventi di imposte e non con quelli delle tasse. Le tasse
di sentenza o di bollo, pur qualificate imposte, in realtà non lo
sono, perché vengono corrisposte da coloro che si trovano in una
relazione particolare con il servizio; i diritti dovuti ai cancellieri
e agli ufficiali giudiziari non possono essere addossati a chi è
tenuto al pagamento delle spese processuali; i contributi a favore
della cassa di previdenza per gli avvocati e i procuratori legali non
possono gravare su chi, essendo obbligato per le spese processuali, non
ha un interesse diretto al funzionamento dell'istituto, tanto più
quando la condanna è pronunziata con decreto penale, che è un'ipotesi
in cui, il più delle volte, la parte non avrà goduto di alcuna
assistenza legale.
Non ha importanza, secondo l'ordinanza, l'obiezione che le parti,
avendo dato occasione al processo, debbono sopportarne le spese: in
realtà gli oneri fiscali sono imposti quale mezzo per la copertura di
spese non destinate al singolo processo, e peraltro è discutibile che
l'attività esercitata nella definizione dei processi attenga soltanto
alla sfera di pertinenza dei singoli, esistendo un interesse generale
alla certezza del diritto e alla soluzione delle controversie.
Il Pretore ha ancora considerato che comunque non sarebbe mai
legittima una condanna del querelante alle spese del processo, perché
la norma che fa seguire la condanna per le spese alla condanna per il
reato dimostra che la prima è sanzione al pari della pena; per lo meno
la condanna del querelante non si giustifica quando manca il dolo o la
colpa.
L'ordinanza ha osservato altresì che la disciplina in vigore per
le spese processuali non si ispira al criterio della progressività
stabilito dal secondo comma dell'art. 53 della Costituzione, perché
le spese, se variano a seconda della natura degli atti processuali
compiuti, per ciascun atto sono determinate in un importo fisso o
comunque senza alcun rapporto con le condizioni patrimoniali
dell'obbligato.
3. - Sulla seconda questione il Pretore ha osservato che l'art. 198
del Codice penale non garantisce l'eguaglianza ai cittadini, perché
esso prevede un diverso trattamento a chi, al tempo dell'amnistia, è
condannato o imputato, per quanto la definizione o la pendenza del
processo derivi da fattori meramente casuali, che potrebbero anche
consistere nella maggiore o minore sollecitudine usata dal giudice
competente per il processo e quindi dal modo di organizzazione
dell'ufficio giudiziario.
4. - È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
quale ha depositato deduzioni l'8 luglio 1963.
Essa, sulla prima questione, ha osservato che l'art. 53 della
Costituzione non pone particolari limiti alla sfera di applicazione
delle imposte e dei compensi che sono pagati per ottenere un servizio
speciale o divisibile, rimanendo così all'apprezzamento del
legislatore il determinare in quale misura debba farsi ricorso ai vari
tipi di proventi per sostenere il peso finanziario della gestione di un
pubblico servizio, ed essendo perciò legittimo che, per far fronte a
tale onere, si preveda anche l'obbligo di una contribuzione da parte di
chi venga a porsi con il servizio pubblico in particolare rapporto. Del
resto, soggiunge la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'art. 24
della Costituzione, prefissando la disciplina di appositi istituti
diretti ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione, implicitamente ammette la possibilità
di imporre oneri particolari a carico delle persone che non si trovano
nello stato di indigenza, al fine di approntare i mezzi necessari al
funzionamento dei servizi giudiziari.
Non si possono opporre, secondo la stessa Presidenza, i principi di
uniformità e progressività del carico fiscale previsti nell'art. 53
della Costituzione, perché essi si riferiscono al sistema tributario
in generale e quindi non implicano che tutti i tributi debbano
singolarmente essere disposti in ragione delle capacità economiche dei
singoli contribuenti, né escludono la contribuzione indiretta, che
male si accorda con i principi predetti. Non ha poi senso, prosegue la
Presidenza del Consiglio, richiamarsi all'art. 53 predetto, che investe
situazioni diverse da quelle a cui sono riferibili i compensi
corrisposti a titolo di spese di giustizia.
Sulla seconda questione la Presidenza del Consiglio oppone che,
essendo l'obbligo di pagamento delle spese processuali collegato
all'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato (art.
488 del Codice di procedura penale), è logico che esso venga meno solo
se è mancato l'accertamento definitivo della responsabilità penale.
Solo dopo la sentenza passata in giudicato interviene la convinzione
che il servizio è stato reso in relazione alla consumazione di un
illecito penale. Le situazioni del condannato e dell'imputato sono
diverse sia formalmente che sostanzialmente; e la diversità di
trattamento si giustifica ampiamente.
5. - All'udienza del 22 gennaio 1964 l'Avvocatura dello Stato ha
ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale, e di quelle altre
disposizioni indicate nell'ordinanza che determinano la nozione di
spese processuali penali e il loro ammontare.
Come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, non v'è norma
costituzionale che garantisca la prestazione gratuita del servizio
giudiziario. Al contrario l'art. 24, terzo comma, della Costituzione,
con il fare obbligo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione, muove dal presupposto che sia
legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui
riguardi è esplicata una attività di giustizia. Dai quali oneri la
norma costituzionale non vuole, del resto, liberare gli indigenti in
modo assoluto, perché non vi si esclude che essi debbano rimborsare le
spese che lo Stato ha per loro anticipato ove il processo si risolva a
loro sfavore, non potendosi ritenere che l'esonero sia garantito pure
nel caso in cui si propongano azioni o difese che risultino prive di
fondamento: risponde, del resto, ad un principio di giustizia
distributiva che il costo del processo sia sopportato in definitiva da
chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha perciò
occasionato la spesa implicata dal suo svolgimento, com'è per colui
che è colpito da una condanna penale.
Non è fondato assumere che le disposizioni delle leggi speciali
denunciate assieme agli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale,
in realtà, non riguardano il singolo processo. Senza che vi sia
bisogno di procedere ad indagini complesse basterà rilevare che, nello
stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (e
l'esempio può desumersi da quello relativo all'esercizio in corso,
approvato con la legge 27 ottobre 1963, n. 1417), si distinguono le
spese di giustizia dalle altre inerenti alle esigenze generali
dell'Amministrazione giudiziaria; in modo che altro non concerne se non
le prime, e quindi le prestazioni inerenti al singolo processo, la voce
"recupero di spese giudiziarie", iscritta nello stato di previsione
dell'entrata del Ministero del tesoro senza dubbio in relazione a
quell'obbligo di cui il Pretore di Pieve di Cadore contesta la
legittimità (per l'esercizio in corso la voce è nel capitolo 171,
tabella A, dello stato di previsione approvato con legge 21 agosto
1963, n. 1197).
Va soggiunto che l'art. 53 della Costituzione, al quale unicamente
si rifà il Pretore suddetto, non si riferisce ai tributi giudiziari.
Avendo fatto richiamo alla capacità contributiva e alla progressività
rispettivamente come indice di imponibilità e come criterio di
imposizione, è intuitivo che esso ha avuto riguardo soltanto a
prestazioni di servizi il cui costo non si può determinare
divisibilmente. Non concerne perciò quelle spese giudiziarie la cui
entità è misurabile per ogni singolo atto, e che quindi possono
gravare individualmente su chi vi ha dato occasione; ed è richiamabile
solo per la spesa della organizzazione generale dei servizi giudiziari,
che è sostenuta dallo Stato nell'interesse indistinto di tutta la
collettività, e che, di conseguenza, indistintamente su tutta la
collettività deve gravare, in proporzione della capacità
contribuitiva di ognuno dei suoi membri.
E ciò a parte che l'art. 53 della Costituzione, come altre volte.
ha giudicato questa Corte (sentenza 15 marzo 1960, n. 12), incide sul
complesso del sistema fiscale, e non su ciascuno dei tributi; in modo
che non vieta né una singola imposizione ispirata a principi diversi
da quello della progressività, né che la spesa per i servizi generali
sia coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute
esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato
per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività.
Non è pertanto utile obiettare, come fa il Pretore, che la
giurisdizione penale, oggetto della sua ordinanza, ha caratteristiche
del tutto distinte da quella civile e si esercita, più di questa,
nell'interesse generale: è importante, ai fini del controllo invocato,
l'avere accertato che le disposizioni denunciate non trovano contrasto
in alcuna norma della Costituzione. E rimane inoltre assorbito
l'assunto che sia incongrua la norma per cui, quando non v'è condanna,
le spese del procedimento penale debbano onerare il querelante (art.
382 del Codice di procedura penale); assunto, del resto, non
prospettato come oggetto di una specifica questione di legittimità
costituzionale, tanto vero che il Pretore non ha neanche chiarito come
la eventuale illegittimità di quella norma influisse sul
corrispondente obbligo del condannato. Solo su quest'obbligo era
rilevante il soffermarsi nella concreta occasione.
2. - Ugualmente senza giustificazione sono stati denunciati di
illegittimità costituzionale gli artt. 198 e 151, primo comma, del
Codice penale, nella parte in cui escludono che l'amnistia estingua
l'obbligazione del condannato al pagamento delle spese processuali.
Al Pretore, il quale oppone la violazione del principio di
eguaglianza statuito nell'art. 3 della Costituzione, è sfuggito che
una differenza esiste tra la ipotesi in cui l'amnistia interviene prima
della condanna e l'ipotesi in cui l'amnistia è concessa dopo. Nel
primo caso non è certo che la spesa del procedimento è stata
occasionata dall'imputato, ma, nel secondo caso, v'è in tal senso una
certezza che promana dal giudicato, e pertanto le due situazioni non
possono ragionevolmente essere regolate da norme identiche, e
ugualmente comportare l'esonero dall'obbligo di rimborso verso lo
Stato.
La responsabilità per le spese del processo penale non comporta, a
differenza di quanto ritiene il Pretore, una sanzione accessoria alla
pena; e perciò di questa non deve necessariamente seguire la sorte.
Accertato l'illecito, rimane affermato altresì che suo autore ha
costretto ad istituire il procedimento e ciò il basta per farne
gravare a suo carico il costo. Non conta che la condanna può
intervenire prima o dopo l'amnistia per circostanze estranee al
comportamento dell'imputato e, in particolare, a seconda che sia
sollecito o non lo sia il funzionamento dell'ufficio giudiziario che è
competente per il processo: individuata la ragione per cui, al tempo
dell'amnistia, il processo aveva potuto definirsi o era rimasto
pendente, non resta per ciò solo soppressa la realtà obiettiva
dell'esistenza o dell'inesistenza, in quel tempo, della sentenza di
condanna. Ed essendo tale realtà del tutto diversa in ciascuno dei due
casi, deve razionalmente ognuno di essi rispecchiare una diversità di
disciplina. Analogamente questa Corte non ha dato rilievo, agli effetti
dell'art. 3 della Costituzione (sentenza n. 171 del 12 dicembre 1963),
alla circostanza che, mentre colui il quale sia stato giudicato prima
del decreto di amnistia ha potuto soffrire in tutto o in parte la pena
alla quale sia stato condannato, nessuna pena sopporta invece chi venga
giudicato dopo quel decreto, anche se colpevole al pari del primo;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
proposte dal Pretore di Pieve di Cadore con l'ordinanza del 15 maggio
1963:
a) in riferimento all'art. 53, primo e secondo comma, della
Costituzione e in relazione agli artt. 488 e 613 del Codice di
procedura penale; agli artt. 1 e 4 del D.L.9 aprile 1948, n. 486, e
tabella ad esso allegata, con le modificazioni di cui alla tabella A
allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in rapporto con il R.D. 23
dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni; agli artt. 123 (nn.
1, 2, 3, 4, 5), 124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso,
154, primo capoverso, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229,
parzialmente sostituiti dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 14 della legge 11
giugno 1962, n. 546; all'art. 45, n. 2, della tariffa A allegata al
D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, di cui
l'ultima con l'art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, in rapporto
con la legge 29 giugno 1882, n. 835; all'art. 22 della legge 8 gennaio
1952, n. 6, modificato dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991;
b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione e in relazione
all'art. 198 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi della
obbligazione per le spese processuali, e all'art. 151, primo comma,
limitatamente alla esclusione dell'estinzione per amnistia della
condanna alle spese processuali, di cui alle parole "e, se vi è stata
condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte