Sentenza n. 30/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55d.P.R. 250/1949
usata come parametro
citata
- art. 56d.P.R. 250/1949
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del D.P.R.
19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Sardegna, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio
1966 dal Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento civile vertente
tra le Società Gilpa e Sugherificio italiano, il Comune di Olbia e la
Regione autonoma della Sardegna, iscritta al n. 132 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 226 del 10 settembre 1966.
Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per la Regione sarda.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile vertente davanti al Tribunale di Tempio
Pausania tra la Società anonima immobiliare Gilpa e la Società a.r.l.
Sugherificio italiano ed il Comune di Olbia e Regione autonoma della
Sardegna, fu già rimessa a questa Corte, con precedente ordinanza di
quel Tribunale, la questione di legittimità costituzionale, sollevata
dalle attrici in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dell'art.
55 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna,
che estende all'Amministrazione regionale le funzioni dell'Avvocatura
dello Stato.
La Corte ritenne la questione infondata, con sentenza n. 119 del
1963. Avendo le parti riassunto il giudizio davanti al Tribunale, il
Collegio ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 55, in riferimento all'art. 56 dello
Statuto speciale e all'art. 70 della Costituzione.
Si assume nell'ordinanza che il procedimento di formazione della
legge previsto dall'art. 56 dello Statuto configura una particolare
forma di delegazione legislativa, e che nell'articolo impugnato deve
ravvisarsi un eccesso dal potere legislativo delegato, in quanto il suo
contenuto non trova riferimento specifico nelle norme o istituti
contemplati dello Statuto e limita l'autonomia della Regione.
Conseguentemente si sarebbe anche violato l'art. 70 della Costituzione,
perché l'organo amministrativo delegato avrebbe esercitato una
funzione attribuita alle Camere.
L'ordinanza è stata notificata e comunicata a norma di legge.
Con deduzioni 17 giugno 1966 si è costituita in giudizio la
Regione autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato. Si contestano dalla Regione le affermazioni
dell'ordinanza, sia quanto alla natura delle norme di attuazione, dai
cui limiti non avrebbe esorbitato la disposizione impugnata, sia quanto
all'asserita violazione dell'autonomia regionale. Le norme contenute
nel citato art. 55 corrisponderebbero invece alla finalità di
attuazione dello Statuto, in quanto completano l'ordinamento organico
della Regione, senza incidere sui suoi poteri dispositivi dei rapporti
sostanziali e senza limitare la tutela degli interessi regionali nel
caso di conflitto con gli interessi dello Stato.
Gli argomenti della Regione sono stati sviluppati in successiva
memoria e nella trattazione orale della causa. Considerato in diritto :
Con la questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio
dal Tribunale di Tempio Pausania si pone in dubbio che le norme
dell'art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che estendono
all'Amministrazione regionale sarda le funzioni dell'Avvocatura dello
Stato, possano considerarsi di attuazione dello Statuto, in quanto non
troverebbero un riferimento specifico nelle norme o istituti da questo
contemplati, e inoltre limiterebbero l'autonomia della Regione. Esse
pertanto avrebbero travalicato i confini del potere legislativo
delegato con l'art. 56 dello Statuto e sarebbero conseguentemente in
contrasto con l'art. 70 della Costituzione.
La questione non è fondata.
Questa Corte ha avuto già occasione di rilevare in numerose
decisioni come gli articoli degli Statuti regionali che prevedono
l'emanazione di norme di attuazione contengono una speciale
attribuzione di potestà legislativa, da esercitare con le forme e il
procedimento in essi stabiliti.
Si è inoltre precisato che tale attribuzione di potestà
legislativa non ha per oggetto l'emanazione di norme di mera esecuzione
dello Statuto. Con essa, infatti, non si voleva che fossero stabilite
semplicemente, come in un regolamento, quelle disposizioni più
dettagliate che occorrono per l'applicazione di una legge (sentenza n.
20 del 1956), ma si voleva fossero emanate - per riferirci qui soltanto
alle disposizioni di attuazione di contenuto organizzativo - norme
legislative corrispondenti alla necessità di assicurare un
collegamento tra le attività e i servizi trasferiti alla Regione e
quelli che rimangono allo Stato; di evitare duplicazioni di attività e
di uffici; in sintesi, di dar vita, nell'ambito delle ben definite
autonomie regionali, a una organizzazione dei pubblici uffici e delle
pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato,
nell'unità dell'ordinamento amministrativo generale (sentenza n. 14
del 1962).
Nel quadro di questo coordinamento tra l'organizzazione
amministrativa dello Stato e quella della Regione rientra la estensione
a quest'ultima delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato. In sostanza,
con tale estensione si è messo a disposizione della Regione
l'attività tecnica di un organo istituzionalmente destinato alla
rappresentanza e difesa anche delle amministrazioni pubbliche non
statali, quando ne sia autorizzato da disposizioni di legge o di
regolamento o di altro provvedimento approvato con decreto del Capo
dello Stato (art. 43 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611).
Né le norme impugnate oltrepassano i limiti delle materie
disciplinate dallo Statuto, in quanto con esse si prevede un mezzo di
attuazione della tutela di diritti e di interessi già appartenenti
allo Stato, e dallo Statuto attribuiti alla Regione.
Del pari senza fondamento è l'asserita violazione dell'autonomia
regionale.
Più che la norma costituzionale, la contraddizione non avrebbe
consentito che il patrocinio degli interessi regionali fosse affidato
all'Avvocatura nei casi di contrasto di interessi tra la Regione e lo
Stato. Ma l'art. 55 esplicitamente stabilisce che le sue disposizioni
non si applicano nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello
Stato e le Amministrazioni regionali, salvo il caso di litisconsorzio
attivo, e dispone inoltre che, nel caso di litisconsorzio passivo, la
Regione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura solo quando non
vi sia conflitto di interessi tra Stato e Regione.
In tal modo è salvaguardata l'autonomia della Regione, mentre alla
sua discrezionalità è affidata la valutazione dell'esistenza di un
contrasto di interessi, nell'esercizio della facoltà di avvalersi
dell'Avvocatura nei litisconsorzi passivi con lo Stato.
Né va taciuto che l'art. 5 del citato testo unico consente alla
Regione di affidare la propria difesa agli avvocati del libero foro,
anche fuori delle ipotesi di conflitto.
D'altra parte, com'è stato rilevato dalla difesa della Regione,
l'attività consultiva e contenziosa dell'Avvocatura dello Stato non
limita i poteri dispositivi della Regione sui rapporti sostanziali.
La lunga e incontrastata attuazione che hanno avuto le norme
impugnate dimostra del resto che la stessa Regione non ha mai visto in
esse una lesione della propria autonomia, e ciò è confermato dal
comportamento della Regione nel presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di
attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, proposta con
l'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento all'art. 56 dello
Statuto sardo e all'art. 70 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte