Sentenza n. 30/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1971 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 810/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, quarto,
quinto e sesto comma, del Concordato stipulato tra la Santa Sede e
l'Italia, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, promosso con
ordinanza emessa il 22 febbraio 1969 dal pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Gualtieri Ferdinando, iscritta al n.
190 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice
relatore Michele Fragali;
uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agro e
Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Oggetto della presente causa è la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del
Concordato stipulato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con
legge 27 maggio 1929, n. 810.
La questione è stata sollevata dal pretore di Torino con ordinanza
22 febbraio 1969, in relazione all'art. 102, secondo comma, della
Costituzione, nell'occasione di un procedimento penale contro
Ferdinando Gualtieri per violazione degli obblighi di assistenza
familiare. Il pretore ha rilevato: a) che pendeva davanti al tribunale
ecclesiastico di Palermo giudizio per nullità del matrimonio celebrato
dal Gualtieri, in riferimento al quale era stata elevata l'imputazione
predetta; b) che la pendenza di questa causa atteneva all'accertamento
dello stato del coniuge, che, ove il matrimonio venisse dichiarato
nullo, verrebbe a mancare, in conseguenza facendo venir meno anche gli
obblighi di assistenza predetti; c) che peraltro la giurisdizione dei
tribunali ecclesiastici in materia di nullità di matrimonio è
giurisdizione di tribunali speciali colpiti dal divieto di cui all'art.
102, secondo comma, della Costituzione; d) che le norme del Concordato
non legittimano la giurisdizione stessa perché sono vigenti in quanto
non contrastino con le norme costituzionali.
2. - Innanzi a questa Corte l'imputato non è comparso ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Il quale in via
pregiudiziale ha osservato che la questione è irrilevante perché per
giurisprudenza costante, l'annullamento del matrimonio non costituisce
una causa esimente del delitto di cui all'art. 570 del codice penale.
Nel merito il Presidente del Consiglio ha ritenuto che la questione
sia infondata, perché l'art. 102, secondo comma, della Costituzione
intende affermare il principio della unità della funzione
giurisdizionale dello Stato e non si riferisce pertanto ai tribunali
ecclesiastici, organi dell'ordinamento canonico. Sotto un secondo
aspetto il Presidente del Consiglio ha rilevato che la norma è una
regola del Concordato che implica rinuncia dello Stato ad esercitare la
sua giurisdizione; rinunzia consacrata dall'art. 7, e che, come
analoghe rinunzie, non concreta l'ipotesi dell'istituzione di un
giudice speciale.
3. - La causa, con ordinanza 18 giugno 1970, n. 120, fu riunita a
quelle iscritte ai nn. 171 del registro ordinanze 1968, 34 del registro
ordinanze 1969 e 105 del registro ordinanze 1970.
Venne trattata all'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 su unica
relazione; l'Avvocatura dello Stato svolse le sue tesi difensive e
insistette nelle conclusioni già prese.
Successivamente la causa passò a decisione separata, avendo la
Corte rinviato al giudice di merito la causa relativa all'ordinanza di
cui al n. 105 del registro ordinanze 1970, per un nuovo esame della
rilevanza delle questioni proposte. Considerato in diritto :
1. - In contrasto con quanto chiede l'Avvocatura dello Stato, la
Corte non ritiene di dover rimettere la causa al giudice a quo per un
nuovo esame della rilevanza della questione proposta.
È vero che la giurisprudenza nega che l'annullamento del
matrimonio abbia valore esimente dal delitto di cui all'art. 570 del
codice penale quando l'obbligo di assistenza familiare violato concerne
i rapporti coniugali; ma il pretore, sollevando la questione che è
all'esame di questa Corte, ha implicitamente dissentito da quella
giurisprudenza. Tale dissenso attiene ad una particolare
interpretazione del sistema, e, potendo essere soltanto non plausibile,
non porta ad una evidente mancanza di nesso fra questione di merito e
questione di legittimità costituzionale.
2. - Nel merito la Corte osserva che la denuncia del pretore di
Torino, per quanto diretta espressamente contro taluni commi dell'art.
34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con la
legge 27 maggio 1929, n. 810, deve ritenersi riferita a questa legge,
nella sua relatio con le sopra indicate clausole del Concordato.
Infatti, nell'attuale causa, il giudice a quo, nei motivi della sua
ordinanza, richiama la predetta legge 27 maggio 1929, n. 810, che
contiene disposizioni per l'applicazione del Concordato, di per sé
estraneo all'ordinamento giuridico dello Stato, come atto formato da
due soggetti di pari situazione sovrana e indipendente.
3. - Le menzionate disposizioni della legge del 1929 sono state
sottoposte al controllo di questa Corte soltanto con riferimento
all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, in quanto cioè i
tribunali ecclesiastici competenti a pronunziarsi sulla nullità dei
matrimoni concordatari sarebbero giudici speciali non previsti dalla
Costituzione stessa.
La questione riguarda la celebrazione del matrimonio, e il suo
esame non è precluso, come invece opina l'Avvocatura dello Stato,
dall'art. 7 della Costituzione.
È vero che questo articolo non sancisce solo un generico principio
pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la
Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al
Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha
prodotto diritto; tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla
Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di
sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi
dell'ordinamento costituzionale dello Stato.
Nondimeno, la questione promossa dal pretore di Torino, pur
collocata nel quadro delle considerazioni su esposte, si prospetta
infondata, perché non è esatto che la giurisdizione dei tribunali
ecclesiastici abbia una natura speciale nel senso indicato nella norma
costituzionale che il pretore invoca. Tale norma vuole assicurare
l'unità della giurisdizione dello Stato; e il rapporto fra organi
della giurisdizione ordinaria e organi della giurisdizione speciale
deve ricercarsi nel quadro dell'ordinamento giuridico interno, al quale
i tribunali ecclesiastici sono del tutto estranei. Analoghi concetti
sono stati espressi nella sentenza 16 dicembre 1965 n. 98, a proposito
della Corte di giustizia delle comunità europee, investita di
giurisdizione su atti prodotti fuori dell'orbita giuridica dello Stato;
che possono perciò costituire, secondo la detta sentenza, soltanto
materia di ulteriore qualificazione giuridica da parte dell'ordinamento
statale, nei limiti in cui esista un obbligo di non disconoscerne gli
effetti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 27 maggio 1929, n. 810, sollevata dal pretore di Torino, in
riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, per la
parte della legge predetta che ha immesso nell'ordinamento dello Stato
l'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato fra la Santa
Sede e l'Italia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte