Sentenza n. 30/1973
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
dell'Umbria, notificato il 3 novembre 1972, depositato in cancelleria
il 18 successivo ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 1972, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per
l'agricoltura e le foreste 30 giugno 1972, con il quale è stata
prorogata sino al 30 aprile 1973 la gestione straordinaria del
Consorzio agrario provinciale di Perugia.
Visto l'atto di costituzione del Ministro per l'agricoltura e le
foreste;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Aldo Piras, per la Regione dell'Umbria, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 3 novembre 1972 il Presidente della
Regione dell'Umbria ha elevato conflitto di attribuzione contro il
Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del
Ministro per l'agricoltura e le foreste 30 giugno 1972 - pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 22 luglio
1972 - con il quale è stata prorogata sino al 30 aprile 1973 la
gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Perugia
confermandosi nell'incarico di commissario governativo il dott.
Ferdinando Vitale.
La Regione ricorrente denuncia l'invasione della propria sfera di
competenza e violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 1
e 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, rilevando che le funzioni di
vigilanza e tutela esercitate dagli organi statali centrali e
periferici sugli enti, consorzi, istituzioni e organizzazioni, operanti
in materia di agricoltura nell'ambito territoriale di una singola
Regione, sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordinario.
L'unico potere che lo Stato si è riservato, attribuendolo
specificamente al Ministero per il tesoro, è quello di nomina di un
componente del Collegio dei revisori per le ipotesi in cui negli enti
in questione permangono interessi finanziari dello Stato.
Riguardo ai consorzi agrari provinciali la Regione precisa inoltre
che essi, per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235,
hanno assunto la forma di persone giuridiche private (società
cooperative a r.1.) e prevalentemente privata è l'attività dagli
stessi svolta, pur potendo esplicare attività "per conto e
nell'interesse dello Stato" (art. 2, n. 8, del citato decreto
legislativo). In considerazione di ciò i consorzi sono soggetti alla
disciplina ed ai controlli generici, propri di ogni società
cooperativa, prevista dagli artt. 2514 e 2542 e segg. del codice
civile. L'esclusione di ogni competenza statale riguardo alla gestione
dei consorzi risulterebbe, peraltro, dall'art. 4 del d.P.R. n. 11 del
1972, nel quale non vi è traccia di una possibilità di incidenza
nell'attività dei consorzi, se non in relazione a rapporti
internazionali con la Comunità economica europea o nel quadro della
programmazione nazionale.
Conclude pertanto la difesa della Regione chiedendo che la Corte -
previa declaratoria di competenza della Regione dell'Umbria in ordine
all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di tutela, nonché dei
controlli previsti dagli artt. 2542 e segg. del codice civile sul
Consorzio agrario provinciale di Perugia - annulli il decreto
ministeriale impugnato.
Nel presente giudizio si è costituito, su delega del Presidente
del Consiglio dei ministri, il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle deduzioni, depositate in cancelleria il 22 novembre 1972,
l'Avvocatura eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del
ricorso in quanto notificato il 3 novembre 1972 e perciò tardivamente.
Precisa al riguardo che il decreto impugnato è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1972 ed era comunque a conoscenza
della Regione il 7 agosto successivo, data quest'ultima nella quale
veniva adot tata dalla Giunta regionale la deliberazione n. 658 di
impugnativa del provvedimento.
Ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il termine
di 60 giorni per la notifica del ricorso scadeva quindi il 20 settembre
1972 o, al più, il 6 ottobre successivo. Né potrebbe invocarsi nella
specie la sospensione dei termini prevista dalla legge 7 ottobre 1969,
n. 742, giacché la giurisprudenza della Corte ha escluso
l'applicabilità di detta sospensione per i giudizi di
costituzionalità, in ossequio al principio dell'autonomia e
specialità del processo costituzionale (sentenze 15 del 1967 e 18 del
1970).
Nel merito l'Avvocatura sostiene che i consorzi agrari, pur avendo
dimesso il loro carattere pubblicistico per assumere la qualità di
soggetti di diritto privato, continuano a svolgere prevalentemente
funzioni di interesse generale. I compiti ad essi assegnati valgono a
qualificarli come strumenti della politica economica dello Stato che ha
riservato alla propria competenza esclusiva la materia concernente
l'intervento per la regolazione del mercato agricolo (art. 4, lett. m,
d.P.R. n. 11 del 1972).
E per il tramite dei consorzi agrari che lo Stato attua la propria
politica di mercato, sia per quanto riguarda gli interventi di sua
diretta competenza, sia per quanto concerne le iniziative e le
attività necessarie per l'applicazione dei regolamenti comunitari
relativi all'organizzazione dei mercati, alla prestazione dei servizi,
allo scambio dei prodotti e dei beni strumentali per l'esercizio
dell'agricoltura e alla politica di sostegno dei prezzi'.
Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia
dichiarare inammissibile o, subordinatamente, respingere il ricorso in
oggetto.
In data 8 febbraio 1973 la difesa della Regione ha depositato in
cancelleria una memoria nella quale respinge l'eccezione di
inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dall'Avvocatura
osservando che i principi affermati dalla Corte sull'inapplicabilità
ai propri giudizi della sospensione dei termini nel periodo feriale
sono riferibili soltanto ai giudizi relativi alla impugnazione di una
legge e non anche a quelli per conflitto di attribuzione nei quali
oggetto dell'impugnativa è un atto amministrativo.
I termini per produrre ricorso nei conflitti di attribuzione sono
disposti con legge ordinaria (legge 11 marzo 1953, n. 87) rispetto alla
quale la legge sulla sospensione dei termini si presenta come omogenea
sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, sia per la natura
delle situazioni regolate. Nei conflitti la discussione verte sulla
legittimità o meno di un atto amministrativo: trattasi cioè di
ipotesi analoga a quella che si verifica dinanzi ai giudici
amministrativi in sede di impugnativa di atti amministrativi.
In ogni caso, ritiene la difesa, la sospensione del processo
durante le ferie è diritto dell'esercente le professioni legali e solo
questi può rinunciarvi svolgendo la propria attività nel relativo
periodo.
Insiste, pertanto, sull'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :
1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha in via preliminare
eccepito l'inammissibilità del ricorso della Regione dell'Umbria
perché proposto fuori termine. Dopo aver ricordato che in tema di
conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni l'art. 39, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, stabilisce che il termine per
produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione,
pubblicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto impugnato, l'Avvocatura
rileva che detto termine nella specie è stato superato in quanto il
decreto impugnato figura pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 22 luglio 1972 ed era comunque a conoscenza della
Regione il 7 agosto successivo, data nella quale la Giunta regionale
deliberava di impugnarlo, mentre il ricorso risulta notificato il 3
novembre 1972. Aggiunge l'Avvocatura che ad escludere la tardività del
ricorso non gioverebbe richiamare la legge 7 ottobre 1969, n. 742,
sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale giacché
la Corte ha avuto modo di escludere l'applicabilità di dette
sospensioni ai propri giudizi di costituzionalità (sentenze n. 15 del
1967 e n. 18 del 1970).
2. - L'eccezione è fondata.
Con le precedenti decisioni - la prima riferentesi ad un giudizio
di legittimità costituzionale di una legge dello Stato proposta in via
diretta dalla Regione Trentino-Alto Adige e la seconda relativa ad un
giudizio per conflitto di attribuzione sorto fra lo Stato e la Regione
della Sardegna - questa Corte ha ritenuto di dovere escludere
l'applicabilità ai propri giudizi della sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale prevista dalla legge 14 luglio 1965, n.
818. E ciò in relazione alla peculiarità dei giudizi di
costituzionalità, alla autonomia della loro disciplina processuale,
all'esigenza della loro rapida definizione.
Questa pronuncia va confermata e ribadita nei confronti della nuova
legge n. 742 del 1969 che viene ora in esame poiché la formulazione
letterale dell'art. 1 - molto più precisa di quella adottata nel
corrispondente articolo della legge n. 818 del 1965 - non lascia ombra
di dubbio che il legislatore abbia inteso escludere i giudizi di
costituzionalità dall'ambito di applicazione della normativa sulla
sospensione dei termini. Si specifica invero nel citato articolo che la
sospensione si riferisce al "decorso dei termini processuali relativi
alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative".
Sulla base di siffatta chiara disposizione sono da disattendere le
argomentazioni addotte dalla difesa della Regione in ordine
all'applicabilità della legge di cui trattasi ai giudizi per conflitto
di attribuzione davanti alla Corte e va conseguentemente dichiarata
l'inammissibilità del ricorso indicato in epigrafe.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per tardività il ricorso proposto dal
Presidente della Regione dell'Umbria con atto notificato al Presidente
del Consiglio dei ministri in data 3 novembre 1972 avverso il decreto
30 giugno 1972 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 22 luglio 1972,
con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 1973 la gestione
straordinaria del commissario governativo del Consorzio agrario
provinciale di Perugia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO-ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte