Sentenza n. 30/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 40r.d.l. 1827/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 4, del
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il
15 marzo 1971 dalla Corte suprema di cassazione - sezione II civile -
nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e la società ARDEA, iscritta al n. 315 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 273 del 27 ottobre 1971.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Antonio Giorgi e Sergio Traverso, per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza
emessa il 15 marzo 1971 nel procedimento civile vertente tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e la S.p.a. ARDEA, ha proposto,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, una questione di
legittimità costituzionale sull'art. 40, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre
1935, n. 1827, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, che esclude i
portieri dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, non potrebbe essere riferita, come sostiene l'Istituto
previdenziale ai soli portieri da annoverarsi tra i domestici e gli
addetti ai servizi familiari, ma, in quanto prende in considerazione il
servizio svolto dai portieri nei suoi caratteri obbiettivi e non in
rapporto al soggetto dal quale essi dipendono, dovrebbe essere
interpretata in modo da ricomprendere tutti i lavoratori addetti alla
vigilanza e custodia degli stabili adibiti prevalentemente ad uso di
abitazione.
Alla stregua di tale interpretazione, la Corte di cassazione,
ritenendo che non sussistano per l'intera categoria dei portieri le
ragioni che possono giustificare l'esonero operante per i lavoratori
domestici, ravvisa nell'art. 40, n.4, del r.d.l. n. 1827 del 1935 una
disparità di trattamento in contrasto con il principio di eguaglianza
tutelato dall'art. 3 della Costituzione. Al riguardo la Cassazione
osserva che, nel rapporto di lavoro dei portieri, benché non inerente
all'esercizio di una impresa, il rischio di disoccupazione involontaria
si prospetta con aspetti e modalità del tutto analoghi a quelli
configurabili per i lavoratori dipendenti da imprese: tuttavia, mentre
per i portieri di case di abitazione in condominio potrebbe, forse,
ravvisarsi una diversità di situazione rispetto ai lavoratori il cui
lavoro è inerente all'esercizio di una impresa, sicché potrebbe
giustificarsi una disparità di trattamento a proposito
dell'assicurazione contro i rischi della disoccupazione involontaria,
assai difficilmente potrebbe ravvisarsi siffatta diversità per quanto
riguarda i portieri che dipendano da un unico proprietario che dia in
locazione gli appartamenti di un intero edificio a scopo di lucro;
quanto meno sarebbe difficile ravvisare una diversità tale da
giustificare la totale esclusione di quei dipendenti dalla previdenza
relativa all'assicurazione per la disoccupazione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27
ottobre 1971.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito l'Istituto
nazionale della previdenza sociale il quale, con deduzioni depositate
in cancelleria il 15 novembre 1971, chiede che la Corte costituzionale,
interpretando esattamente la norma dell'art. 40, n. 4, del r.d.l. n.
1827 del 1935, dichiari non fondata la dedotta questione di
legittimità costituzionale.
Secondo l'Istituto previdenziale, invero, la questione sottoposta
all'esame della Corte non riguarda la illegittimità della norma ma la
sua interpretazione, perché la tesi della Cassazione, secondo la quale
nel termine portieri debbono essere ricompresi i lavoratori addetti
alla custodia di stabili adibiti prevalentemente ad uso di abitazione,
senza distinzione alcuna tra abitazione singola, condominio di privati
o impresa commerciale proprietaria dell'immobile, sarebbe fondata sulla
sola interpretazione letterale della parola portieri, senza alcun
riferimento ad altri fondamentali elementi ermeneutici quali la
collocazione topografica della stessa espressione nel testo
legislativo, lo spirito della legge e l'intenzione del legislatore.
All'udienza di discussione la parte costituita ha ulteriormente
illustrate le proprie deduzioni. Considerato in diritto :
1. - L'art. 40, comma primo, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.
1827, stabilisce che non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria: "i domestici, i portieri e le
persone addette, in genere, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi
famigliari". Tale norma di esenzione è stata poi espressamente
abrogata dall'art. 20 del decreto delegato 31 dicembre 1971, n. 1403,
ma l'abrogazione, con effetto ex nunc, non dispensa la Corte
dall'esaminare la questione di legittimità costituzionale proposta,
con l'ordinanza in epigrafe, dalla Corte di cassazione in rapporto alla
norma di che trattasi, perché essa trova ancora applicazione ai fatti
intervenuti sino alla data di entrata in vigore della legge abrogativa.
Secondo l'ordinanza di rimessione, quella norma, nella parte che si
riferisce ai portieri, sarebbe illegittima perché, escludendo dagli
oneri contributivi e dalle correlative prestazioni assicurative tutti i
lavoratori addetti alla vigilanza e custodia di stabili prevalentemente
adibiti ad uso di abitazione, violerebbe il principio di eguaglianza,
in quanto comprenderebbe nella esenzione anche quei portieri che, per
prestare il loro servizio alle dipendenze di imprese o di singoli
titolari di immobili concessi in locazione, hanno gli stessi rischi di
tutti gli altri lavoratori circa la eventualità di essere licenziati e
di restare disoccupati.
2. - La questione non è fondata.
Non può essere condivisa l'opinione della Cassazione che,
immutando la sua anteriore giurisprudenza, ha ritenuto che nella norma
di esenzione siano compresi tutti i portieri, anche se dipendenti dai
soggetti di cui si è sopra fatto cenno. Deve intendersi, invece, che,
in quella norma, come appare dal contesto in cui essa si inserisce e
dallo spirito che l'informa, vanno compresi i soli portieri dipendenti
da nuclei familiari o da altri ad essi equiparabili, tra cui,
primieramente, i condomini di più famiglie proprietarie di uno stesso
immobile; il che costituisce poi il caso divenuto più comune.
La norma, così restrittivamente interpretata in base a criteri
logici e sistematici, resta immune dalle proposte censure di
incostituzionalità, perché differenzia nel trattamento assicurativo
due categorie di portieri, quelli dipendenti da nuclei, lato sensu,
familiari e quelli dipendenti da imprese, o da proprietari che, non
abitandovi, locano l'intero immobile, in rapporto alle quali categorie
il rischio attinente la disoccupazione è da considerarsi parimenti
differenziato. È ovvio infatti che tra i nuclei famigliari titolari di
appartamenti e coabitanti, e il portiere dello stabile si ha, con i
frequenti contatti, l'instaurazione di un rapporto di personale
conoscenza che induce le parti alla reciproca comprensione e, ove
occorra, alla tolleranza, e comunque tale da rendere meno probabili
avventate risoluzioni circa un proposito di licenziamento del
dipendente da parte del datore di lavoro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 40, comma primo, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827,
avente per oggetto "perfezionamento e coordinamento legislativo della
previdenza sociale", questione proposta dalla Corte di cassazione, con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte