Sentenza n. 30/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
lett. a, del d.lg. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (proroga dei contratti
agrari), promossi con ordinanze emesse il 26 maggio 1975 dal tribunale
di Brescia nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Zanetti
Battista ed altri e Sarzina Giacomo, Astori Angelo e Comini Giovanni ed
altro, iscritte ai nn. 398 e 399 del registro ordinanze 1975 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19
novembre 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso dei procedimenti civili, promossi da Battista
Zanetti ed altri e da Angelo Astori (rispettivamente, contro Giacomo
Sarzina e Giovanni Pietro Comini) - per ottenere, previa declaratoria
di cessazione e non ulteriore prorogabilità dei relativi contratti di
affitto, il rilascio di fondi di loro proprietà, ai sensi dell'art. 1,
lett. a, del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947 ("avendo essi attori qualifica
di coltivatori diretti ed intendendo direttamente coltivare i detti
fondi") - l'adito tribunale di Brescia (Sezione specializzata agraria",
con ordinanze di identica motivazione emesse il 26 maggio 1975, ha
reputato rilevante (al fine del decidere sulle domande riconvenzionali
di equo indennizzo, dai convenuti subordinatamente proposte), ed,
inoltre, non manifestamente infondata - onde ha sollevato - questione
di legittimità dell'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1947 citato "per
la parte, appunto, in cui detta norma non prevede che, nel caso di
cessazione del contratto, per la causa ivi contemplata, l'affittuario
abbia diritto ad indennizzo alcuno".
2. - Nel giudizio innanzi la Corte non vi è stata costituzione di
parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
Dispone l'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273,
che la proroga (dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione
con lavoratori manuali) "non è ammessa se il concedente, che sia o sia
stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il
fondo, e la capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo
proporzionata".
Il tribunale di Brescia denuncia - come detto - tale norma per la
parte in cui essa non prevede indennizzo alcuno in favore
dell'affittuario nei cui confronti sia pronunziata la cessazione del
rapporto e ne prospetta il contrasto con gli artt. 44 e 3 della
Costituzione.
In premessa, ricorda il giudice a quo che la disposizione contenuta
nella lett. b dello stesso art. 1 d.l.C.P.S. 1947 citato - la quale
prevede come ulteriore causa di esclusione della proroga, la
programmata esecuzione, da parte del proprietario concedente, di lavori
di integrale ed immediata trasformazione del fondo - è già venuta
all'esame della Corte. La quale, proprio in riferimento all'art. 44
della Costituzione e per contrasto con il fine (ivi) additato di
perseguimento di "equi rapporti sociali", ha, con duplice e contestuale
intervento, prima eliminato le norme (art. 32 legge 1971, n. 11 e art.
5 ter legge 1971, n. 592) che avevano abrogato la disposizione sopra
detta e, poi, dichiarato la illegittimità anche di quest'ultima,
limitatamente alla parte in cui non prevedeva un equo indennizzo in
favore del coltivatore estromesso (sentenza n. 107 del 1974).
La disposizione ora denunziata - diretta, ad avviso del tribunale,
a soddisfare identiche esigenze di tutela dell'affittuario che lascia
il fondo per esclusa prorogabilità del relativo contratto di affitto -
contrasterebbe con l'art. 44 della Costituzione per le stesse ragioni
già poste a base della sentenza 1974 citata; e violerebbe, inoltre,
l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di
trattamento di situazioni analoghe.
2. - La questione non è fondata.
Le due norme poste a raffronto dal giudice a quo disciplinano, in
realtà, situazioni diverse.
L'ipotesi sub lett. b dell'art. 1 d.l.C.P.S. 1947, n. 273,
evidenzia, invero, un'esigenza di contemperamento fra gli opposti
interessi in giuoco del proprietario e del coltivatore, riconducibile
ad un più generale paradigma di conflitto capitale-lavoro. Ed in tale
quadro (sul presupposto che per stabilire equi rapporti sociali "non
basti assicurare la tutela di una sola delle due parti del rapporto")
ha operato la Corte, ripristinando, da un lato, il diritto del
proprietario a rientrare in possesso del fondo onde eseguirvi le
programmate opere di trasformazione ed introducendo, dall'altro, il
diritto dell'ex coltivatore ad un "equo indennizzo" (che viene, in tal
modo, a rappresentare, nei rispetti del proprietario una componente del
costo complessivo della operazione economica di trasformazione
agraria).
Ben diversa, invece, è la situazione contemplata nella lett. a
dell'art. 1 d.l.C.P.S. 1947 citato.
In tale ultima disposizione - in cui l'eccezione alla proroga del
contratto di affitto si giustifica, non in funzione di un investimento
di capitali sul fondo, sibbene di un ritorno alla terra dello stesso
proprietario, (anch'esso) diretto coltivatore - vengono, infatti, in
contrapposizione interessi non già tra loro diversi, sibbene omogenei,
per la comune attinenza alla esplicazione di una attività lavorativa
sul fondo.
Una eventuale previsione di indennizzo (anche) nella specie, lungi
dall'assolvere ad una funzione di riequilibrio, realizzerebbe,
pertanto, un risultato opposto in quanto, nella tutela del coltivatore
affittuario, non terrebbe conto (frapponendo un ostacolo alla sua
realizzazione) dell'interesse - pure "di lavoro" - del proprietario
coltivatore.
Resta così dimostrato che la norma denunziata si sottrae ai dubbi
(come dal tribunale formulati) di contrasto con gli articoli 44 e 3
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, lett. a, d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei
contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte