Corte costituzionale

Ordinanza n. 30/1978

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1978 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 304

del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (tariffe telefoniche), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1976 dal pretore di Ivrea nel

procedimento civile vertente tra Mirandola Francesco ed altri e la SIP,

iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976;

2) ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal pretore di Lodi nel

procedimento civile vertente tra Gironi Giuseppe ed altri e la SIP,

iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 6 giugno 1976.

Visti gli atti di costituzione della SIP, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il pretore di

Ivrea e il pretore di Lodi hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 che

stabiliva un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe

telefoniche, per contrasto con gli artt. 23 e 53 della Costituzione e

che tale questione è stata sollevata dopo che era stato presentato

ricorso per regolamento di giurisdizione da parte della SIP.

Considerato che questione identica è stata già dichiarata

inammissibile con la sentenza n. 186 del 14 luglio 1976; che non sono

stati addotti né sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi

dal proprio orientamento giurisdizionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento

agli artt. 23 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte