Sentenza n. 30/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 4/1929
- art. 15d.l. 271/1957
- art. 15legge 4/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dell'art. 15 della legge 2 luglio
1957, n. 474 (disposizioni per la prevenzione e la repressione delle
frodi nel settore degli olii minerali), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 novembre 1974 della Corte di cassazione
nel procedimento penale a carico di Carosotti Vincenzo ed altra,
iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 13 giugno 1975 dal tribunale di Ragusa nel
procedimento penale a carico di Saddemi Maria Anna ed altro, iscritta
al n. 380 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975;
3) ordinanze emesse il 10 marzo 1976 e il 15 novembre 1975 dalla
Corte di appello di Venezia nei procedimenti penali a carico di Fabris
Valentino ed altro e Marin Emilio ed altri, iscritte ai nn. 576 e 577
del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976;
4) ordinanza emessa il 2 dicembre 1976 dalla Corte di appello di
Catania nel procedimento penale a carico di Tarascio Giovanni,
iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977;
5) ordinanza emessa il 25 febbraio 1977 dal tribunale di Sondrio
nel procedimento penale a carico di Montani Giuseppe, iscritta al n.
314 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 244 del 7 settembre 1977;
6) ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dal tribunale di Rovigo nel
procedimento penale a carico di Chellin Tino ed altro, iscritta al n.
65 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978;
7) ordinanza emessa il 15 marzo 1978 dal tribunale di Udine nel
procedimento penale a carico di Costante Giuseppe, iscritta al n. 261
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 222 del 9 agosto 1978;
8) ordinanza emessa il 24 maggio 1978 dal tribunale di Udine nel
procedimento penale a carico di Vanello Eugenio, iscritta al n. 439
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 341 del 6 dicembre 1978.
Visti gli atti di costituzione di Fabris Valentino nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Giuseppe Alessio per Fabris Valentino, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Vengono all'esame della Corte due questioni di legittimità
costituzionale:
I) l'una riflette l'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione
con ordinanza 11 novembre 1974 (n. 239 ord. 1975), notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 luglio
1975, nel procedimento a carico di Carosotti Vincenzo e altra;
II) l'altra coinvolge l'art. 15, comma primo, d.l. 5 maggio 1957,
n. 271, conv., con modificazioni, in legge 2 luglio 1957, n. 474
(concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle
frodi nel settore degli olii minerali), sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., non solo a) dalla Corte di cassazione nella
menzionata ordinanza, ma anche b) dal tribunale di Ragusa con
ordinanza 13 giugno 1975 (n. 380 ord. 1975), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 22 ottobre 1975, nel
procedimento penale a carico di Saddemi Maria Anna, titolare di un
deposito commerciale di gasolio denaturato per riscaldamento, e del
marito Sebastiano, che, su incarico della moglie, aveva trasportato
partite di gasolio non coperte da certificato di provenienza (ambo gli
imputati si difesero assumendo di reputare che il certificato di
provenienza fosse necessario per quantitativi inferiori a quelli in
effetti trasportati), c) dalla Corte d'appello di Venezia con
ordinanza 10 marzo 1976 (n. 576 ord. 1976), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 6 ottobre 1976, nel
procedimento penale a carico di Fabris Valentino e di Bagliolid
Teresio, d) dalla stessa Corte d'appello di Venezia con altra
ordinanza 15 novembre 1975 (n. 577 ord. 1976), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 6 ottobre 1976, nel
procedimento penale a carico di Marin Emilio e altri, e) dalla Corte
d'appello di Catania con ordinanza 2 dicembre 1976, notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo 1977
nel procedimento penale a carico di Tarascio Giovanni, f) dal
tribunale di Sondrio con ordinanza 25 febbraio 1977 (n. 314 ord.
1977), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
244 del 7 settembre 1977, nel procedimento penale a carico di Montani
Giuseppe, g) dal tribunale di Rovigo con ordinanza 1 dicembre 1977 (n.
65 ord. 1978, notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 12 aprile 1978, nel procedimento penale a carico
di Chellin Tino e altro, imputati di avere trasportato un quantitativo
di olii lubrificanti diretto alla soc. SAVCA di Adria esercente il
commercio e la vendita anche al pubblico di carburanti, col certificato
di provenienza scaduto ed irregolare, h) dal tribunale di Udine con
ordinanza 15 marzo 1978 (n. 261 ord. 1978), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 9 agosto 1978, nel
procedimento penale a carico di Costante Giuseppe, e i) dallo stesso
tribunale di Udine con ordinanza 24 maggio 1978 (n. 439 ord. 1978),
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 341
del 6 dicembre 1978, nel procedimento penale a carico di Vanello
Eugenio.
2. - Avanti la Corte si è costituito, nel procedimento originato
dalla ordinanza 10 marzo 1976 della Corte d'appello di Venezia (n. 576
ord.1976), il solo Fabris Valentino, che, dapprima nella memoria,
depositata il 28 luglio 1976, e poi, più diffusamente, nella memoria,
depositata il 31 marzo 1977, ha precisato a) che il tribunale di
Padova, con sentenza 18 aprile 1974, resa in primo grado e gravata di
appello dal Fabris, dal coimputato Bagliolid Teresio, conducente
dell'autoveicolo, appartenente al Fabris, e dalla Amministrazione
finanziaria costituitasi parte civile, aa) aveva constatato la carenza
di prova che il Fabris, accomandatario della s.a.s. C.L.T.,
proprietaria di deposito di carburanti in Tombolo, si fosse reso
colpevole di evasione dal tributo, ab) ne aveva inferito la inesistenza
della pretesa tributaria, per far valere la quale l'Amministrazione si
era costituita parte civile, e la diversa qualificazione del reato,
contestato al Fabris proprietario e al Bagliolid conducente
dell'autoveicolo, sorpreso a viaggiare con carico non accompagnato da
certificato di provenienza, dal delitto, previsto nel primo comma
dell'art. 15 legge 474/1957, alla contravvenzione, identificata dal
quarto comma dello stesso articolo nel trasportare (o nel fare
trasportare) lubrificanti, non accompagnati da certificati di
provenienza, per il quale era stato assolto l'obbligo tributario
(contravvenzione peraltro prescritta) e ac( aveva giudicato che il solo
Fabris dovesse essere riconosciuto colpevole del reato, di cui agli
artt. 5 legge 474/1957 e 4 legge 608/1966 e punito a norma dell'art.
15 legge 474/1957 per aver fatto eseguire n. 906 trasporti di gasolio
adulterato per uso riscaldamento domestico senza il prescritto
certificato di provenienza per complessivi Kg. 355551, b) che la Corte
d'appello di Venezia, preso atto della carenza di evasione di tributo
da parte del Fabris, ad un tempo soggetto passivo dell'imposta in
qualità di accomandatario della s.a.s. C.L.T., titolare del
deposito, e proprietario dell'autoveicolo, trasportatore di
lubrificanti, aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione
di costituzionalità, prospettata per seconda. Sulla base di tali
premesse, il Fabris ha tacciato di irrazionalità il ricordato art. 15,
che punirebbe nello stesso modo chi trasporta prodotti, non
accompagnati da certificato di provenienza, per il quale abbia assolto
il debito tributario (sarebbe il caso di esso Fabris), e chi effettua
il trasporto senza aver assolto il debito tributario precisando che la
vicenda si inquadra nello schema della duplicità di situazioni
differenti, e non della fattispecie unica, insuscettibile di
frazionamento; ha soggiunto che, sebbene l'art. 5, ultimo comma, d.l.
271/ 1957 sancisca la necessità del certificato di provenienza in
ogni caso, detto certificato, sempre ad avviso del Fabris, più non
sarebbe l'unico mezzo atto a consentire il continuo e non interrotto
controllo di ogni movimento della merce, a seguito della entrata in
vigore della legge 22 luglio 1966, n. 608, che impone l'adulterazione
di olii da gas con l'aggiunta di sostanze coloranti, che, infine, il
più volte menzionato riferimento all'imposta, quale parametro della
sanzione pecuniaria, senza specificare se essa sia la massima o la
minima.
3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta con
atto depositato il 31 maggio 1976, in cui l'Avvocatura generale dello
Stato obietta anzitutto la discrezionalità del legislatore nella
quantificazione della pena; con specifico riferimento alla dedotta
violazione dell'art. 3 Cost. oppone poi il costante orientamento
giurisprudenziale della Corte di cassazione, che qualifica il reato de
quo formale di pericolo a dolo generico, e ravvisa la ratio della
norma incriminatrice nella necessità di permettere il continuo e
ininterrotto controllo di ogni movimento della merce che, per la sua
fungibilità, non consente, fuori del deposito di estrazione, la prova
della sua identità.
Queste considerazioni sono riprodotte negli atti, con i quali la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento in tutti
i procedimenti, originati dalle altre ordinanze passate in rassegna.
Inoltre, ad esclusione dell'atto di intervento spiegato con
l'ordinanza 10 marzo 1976, resa dalla Corte d'appello di Venezia nel
procedimento penale a carico di Fabris Valentino ed altro (n. 576 ord.
1976), l'Avvocatura erariale, pur senza farne oggetto di specifica
conclusione, ha espresso dubbi sulla rilevanza della questione di
costituzionalità dell'art. 15, comma primo, d.l. 271/1957 per non
essere nelle ordinanze di rimessione "precisato se gli imputati
avessero trasportato olio combustibile per il quale il tributo fosse
stato o meno assolto all'origine".
4. Nel corso della pubblica udienza del 18 aprile 1979 la difesa
del Fabris e l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le
contrapposte conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I nove procedimenti, avendo in comune la questione di
costituzionalità dell'art. 15, comma primo, d.l. 271/ 1957, conv. in
legge 474/1957, vanno riuniti.
2. - La questione di costituzionalità dell'art. 20 legge 7
gennaio 1929, n. 4, per il quale "le disposizioni penali delle leggi
finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette
leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in
vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate
al tempo della loro applicazione", è manifestamente infondata perché
il giudice a quo non ha adottato, a conforto della dedotta
incostituzionalità, argomenti, che già non abbiano ricevuto
confutazione nella sent. 164/1974, che indusse poi questa Corte a dire
manifestamente infondata la questione con ord. 279/1974, nonché, sul
punto che ne interessa, nella sentenza 6/1978.
3. - La questione di costituzionalità, sollevata da tutti i
giudici, ha per oggetto l'art. 15, comma primo, d.l. 271/1957 (sost.
nella legge 2 luglio 1957, n. 474), per il quale chiunque trasporta o
fa trasportare olii minerali combustibili o carburanti, anche
denaturati, o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi
in cui questo sia prescritto, o con certificato scaduto, falso o
alterato, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta
evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non
inferiore al doppio né superiore al decuplo della imposta medesima,
ma non inferiore in ogni caso a due milioni, e la violazione dell'art.
3 Cost., assunto a parametro, è identificata nella irrilevanza della
soddisfazione del debito tributario; violazione, che, a giudizio del
solo tribunale di Ragusa, sarebbe ulteriormente aggravata da ciò che
la multa è commisurata in un multiplo (dal doppio al decuplo)
dell'imposta, indipendentemente dal fatto che il tributo sia stato
assolto oppur no.
La violazione dell'art. 3 Cost. non sussiste sia perché soggetti
passivi della incriminazione sono chi trasporta e chi fa trasportare
olii, per i quali è (o era) prescritto il certificato di provenienza,
e non gli evasori del debito tributario e, pertanto, la soddisfazione o
la evasione dell'imposta sono estranee alla fattispecie legale, sia
perché la estrema difficoltà di assodare l'assolvimento dell'obbligo
afferente a merci fungibili e materialmente non identificabili, non
vale a stimare irrazionali la mancata inserzione, nella fattispecie,
della evasione tributaria, né il peso delle sanzioni, con cui l'art.
15 colpisce i soggetti passivi del reato previsto (in tali sensi, a
proposito di vicende consimili, sent. 36/1973, 144/1974). Una volta
riaffermata la estraneità dell'assolvimento dell'obbligo tributario,
è priva di rilievo l'ulteriore censura sollevata dal tribunale di
Ragusa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i nove procedimenti:
1) Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione con ordinanza
11 novembre 1975;
2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, comma primo, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv., con
modificazioni, in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, dal tribunale
di Ragusa, dalla Corte d'appello di Venezia, dalla Corte d'appello di
Catania e dai tribunali di Sondrio, di Rovigo e di Udine con le
ordinanze indicate in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte